Competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 26 giugno 2019, n. 17161.

La massima estrapolata:

In base all’art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. “codice della proprietà industriale”), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. “interferente”), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. “pura”, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento, ha attribuito alla sezione specializzata di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 la competenza a decidere su domande aventi ad oggetto un diritto al risarcimento dei danni derivanti da un’attività di rivelazione di segreti industriali protetti da un brevetto.)

Ordinanza 26 giugno 2019, n. 17161

Data udienza 19 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al.n.9752-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 23/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata per le imprese, assumendo i provvedimenti di cui all’articolo 49 c.p.c., comma 2 e ridurre la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei limiti di quanto richiesto dalla parte vittoriosa.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.p.a. ha convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale di Bergamo, la (OMISSIS) s.p.a. e i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo di accertare che nessun danno la convenuta aveva subito in conseguenza di atti di concorrenza sleale commessi da essa attrice e dalle persone fisiche suddette, accertati dalla corte d’appello di Brescia con sentenza del 15 aprile 2013 passata in giudicato.
La (OMISSIS), costituendosi, ha avanzato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.
Il tribunale di Bergamo, con ordinanza in data 23 maggio 2018, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Brescia, poiche’ la sentenza aveva stabilito che la concorrenza sleale era stata posta in essere tramite divulgazione di segreti industriali di (OMISSIS), prima della pubblicazione del suo brevetto; il giudizio era quindi relativo a fattispecie di concorrenza sleale cd. interferente, come del resto evidenziato dal riferimento della sentenza all’oggetto di un ulteriore giudizio deciso dal tribunale di Milano nell’ottobre 1995, in ordine alla tutela brevettuale di (OMISSIS), pregiudiziale al procedimento.
Ha aggiunto che la causa riguardava anche la divulgazione del segreto industriale, che tanto era stato confermato dai convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), e che peraltro non era rilevante l’assunto di parte attrice circa la non vigenza del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articoli 98 e 99 (cod. propr. ind.) all’epoca dei fatti, visto che l’oggetto del giudizio comunque rientrava nei novero delle materie dell’articolo 134 del cod. propr. ind..
La (OMISSIS) ha impugnato l’ordinanza con ricorso per regolamento di competenza incentrato su tre motivi.
(OMISSIS) s.p.a. ha replicato con memoria difensiva ai sensi dell’articolo 47 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – La ricorrente denunzia, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 134, lettera b), cod. propr. ind. in quanto la causa non verterebbe su materia disciplinata dagli articoli 98 e 99 cod. cit..
A tal riguardo assume che la richiamata sentenza della corte d’appello di Brescia aveva accertato, tra gli illeciti concorrenziali in danno di (OMISSIS), quelli incentrati sulla rivelazione di segreti industriali relativi al procedimento produttivo, e di informazioni commerciali in ordine all’identita’ della clientela, di cui erano depositari (OMISSIS) e (OMISSIS); tuttavia le suddette informazioni non erano state dalla corte d’appello considerate come oggetto di una vera e propria privativa, vale a dire come informazioni segrete protette dal codice della proprieta’ industriale, visto che l’illecito in questione era stato sanzionato come atto di concorrenza sleale puro e semplice, ai sensi dell’articolo 2598 c.c.. Da questo punto di vista andava considerata la deduzione di essa attrice secondo la quale le condotte censurate si erano verificate prima del dicembre 1988, e dunque in un momento in cui nessuna specifica norma disciplinava la fattispecie della rivelazione di segreti in senso stretto, essendo la privativa in materia di informazioni aziendali stata introdotta per la prima volta nel 1996, con l’attuazione degli accordi TRIP’s, per poi essere trasposta, con le necessarie modifiche, negli attuali articoli 98 e 99 del cod. propr. ind..
Ulteriormente la ricorrente sostiene che, nel giudizio, entrambe le parti avevano formulato domande aventi a oggetto esclusivamente l’accertamento (negativo e positivo) del danno derivante “dagli atti di concorrenza sleale accertati dalla sentenza sull’an”, e non dei danni derivanti dalla violazione di una privativa.
A tanto aggiunge, col secondo motivo, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell’articolo 134, lettera a), del cod. propr. ind., a proposito della considerazione del tribunale secondo cui il giudizio avrebbe avuto per oggetto una fattispecie interferente con diritti in tal modo titolati, mentre nella specie la lesione di diritti riservati non era stata considerata, in tutto o in parte, elemento costitutivo del diritto alla lealta’ concorrenziale.
Infine col terzo mezzo la ricorrente censura l’ordinanza del tribunale di Bergamo nella parte in cui ha provveduto alla liquidazione delle spese processuali, da un lato per derivazione dall’erronea declinatoria di competenza e dall’altro, in ogni caso, perche’ caratterizzata da quantificazione eccedente l’indicazione di parte.
II. – i primi due motivi, tra loro connessi, sono infondati, sicche’ va dichiarata la competenza della sezione specializzata in materia di imprese del tribunale di Brescia.
III. – La tesi di parte ricorrente si basa sull’affermazione che gli atti di concorrenza sleale, in relazione al previo accertamento dei quali e’ stata instaurata la causa de qua, esulerebbero dalla previsione dell’articolo 134 cod. propr. ind. essendo stati incentrati su segreti (disvelati) consistenti in informazioni sul processo produttivo di (OMISSIS) e sull’identita’ della sua clientela, risalenti pero’ al 1988; e dunque su atti che la stessa sentenza d’appello, posta al fondo della susseguente domanda, aveva qualificato alla stregua di atti di concorrenza sleale generica, ex articolo 2598 c.c..
Sennonche’ questa tesi trascura di considerare che ai fini della competenza rileva la specifica domanda oggetto di causa; e tale domanda, per quel che si apprende dall’ordinanza impugnata, aveva avuto a oggetto l’accertamento (negativo) che “nessun danno (aveva) subito (OMISSIS) in conseguenza degli atti di concorrenza sleale accertati dalla sentenza 15 aprile 2013 della corte d’appello di Brescia”.
IV. – Emerge dall’ordinanza – e non e’ contestato in questa sede – che la citata sentenza era stata emessa a conclusione del giudizio instaurato da (OMISSIS) con citazione del dicembre 1988, nel quale questa aveva affermato di essere titolare di un brevetto per invenzione industriale (per la preparazione di lubrificanti per trafilatura di metalli) contraffatto dal (OMISSIS) (e dagli evocati (OMISSIS) e (OMISSIS)), con conseguente domande di inibitoria alla fabbricazione e all’uso dei contraffattori e di condanna al risarcimento dei danni.
La corte d’appello, all’esito del giudizio originariamente sospeso fino alla definizione di quello relativo alla nullita’ (parziale) del brevetto di (OMISSIS) instaurato dinanzi al tribunale di Milano, aveva condannato i convenuti al risarcimento dei danni derivati dagli atti di concorrenza sleale descritti in sentenza – danni da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio; e gli atti, in base alla citata sentenza, erano giustappunto consistiti (a) nella “messa a disposizione di (OMISSIS), da parte dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), di informazioni in ordine al procedimento produttivo impiegato da (OMISSIS) in quanto avvenuta quando le dette informazioni avevano ancora le caratteristiche di un segreto industriale”; (b) nella “reiterata vanteria presso i clienti in merito alla pretesa originalita’ e paternita’ del sistema di produzione utilizzato da (OMISSIS)”; (c) nella “attivita’ di pubblicita’ comparativa posta in essere da (OMISSIS) proponendo l’acquisito dei propri prodotti a prezzi scontati rispetto a quelli praticati da (OMISSIS)”, (d) nella “attivita’ denigratoria svolta”.
V. – Ora questa Corte ha gia’ affermato che, in base all’articolo 134, lettera a), del cod. propr. incl., sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprieta’ industriale e intellettuale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, allorche’, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti denunciati interferiscano con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. interferente) “avendo riguardo a tali fini alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore e indipendentemente dalla loro fondatezza” (Cass. n. 2680-18).
La prospettazione e’ stata fatta, nella specie, de relato alla suddetta sentenza d’appello, ed essa (prospettazione) non puo’ considerarsi estranea al diritto di esclusiva brevettuale, considerato che, ai sensi dell’articolo 1 del cod. propr. ind., l’espressione proprieta’ industriale ha un’ampiezza tale da comprendere “marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita’, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varieta’ vegetali”.
L’illiceita’ della condotta e’ stata postulata proprio in base all’esistenza del diritto di esclusiva brevettuale, frodato mediante divulgazione di segreti commerciali e prioritariamente valutato dalla stessa corte d’appello, la quale non a caso aveva messo in evidenza che il giudizio era stato sospeso a fronte di quello pregiudiziale relativo alla validita’ del brevetto.
La competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale cd. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione dei diritto alla lealta’ concorrenziale, tale da dover essere valutata nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza (Cass. n. 21762-13).
VI. – Tanto assorbe ogni questione riflettente gli articoli 98 e 99 cod. propr. ind..
Di nessuna rilevanza e’ che all’epoca dei fatti oggetto del giudizio d’appello non fosse ancora vigente il codice della proprieta’ industriale.
Quel che rileva, quanto alla competenza attinente all’odierna causa, e’ la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della domanda di accertamento negativo dei danni (articolo 5 c.p.c.).
In piena coerenza con tale regola generale, d’altronde, l’articolo 245 del cod. propr. ind. prevede che siano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate (le procedure di reclamo e) le cause di merito iniziate dopo l’entrata in vigore del codice (anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore).
VII. – Il terzo motivo, concernente la condanna alle spese del giudizio conclusosi con la declinatoria di competenza, e’ ovviamente assorbito nella parte dedotta come consequenziale all’accoglimento del regolamento di competenza.
E’ invece fondato in relazione all’ammontare della condanna.
Giova rammentare che il regolamento necessario di competenza (avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite) comporta la devoluzione alla Corte anche della decisione sul capo concernente le spese, che non puo’ essere oggetto di impugnazione distinta (Cass. Sez. U. n. 14205-05).
Questa Corte ha chi’arito che quando la parte presenta la nota delle spese, secondo l’articolo 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non puo’ attribuire alla medesima parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entita’ superiore (Cass. n. 11522-13, Cass. n. 5327-03).
La condanna e’ stata invece pronunciata, nel caso di specie, per somma superiore all’ammontare indicato nella nota spese della parte vincitrice (doc. 5 allegato al fascicolo della ricorrente).
Ne consegue che l’ordinanza va cassata nel capo afferente e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, puo’ decidere sul punto anche nel merito, contenendo la condanna nei limiti indicati nella nota spese (27.802,00 EUR).
Le spese del regolamento possono essere rimesse, invece, al giudice dichiarato competente.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi e dichiara la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del trib. di Brescia, dinanzi alla quale rimette le parti anche ai fini delle spese del regolamento di competenza; accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa l’ordinanza nel capo afferente la quantificazione delle spese del giudizio a quo e, decidendo nel merito sul corrispondente punto, liquida dette spese in complessivi 27.802,00 EUR, con carico solidale a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

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