La regola dettata dall’art. 28 comma 2 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 6 maggio 2019, n. 18897.

La massima estrapolata:

La regola dettata dall’art. 28 comma 2 cod. proc. pen. secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo, non trova applicazione quando detta decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché provvedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d’imporsi al giudice dell’udienza preliminare. (In applicazione del principio, la Corte – rilevata l’abnormità del provvedimento con cui il tribunale aveva dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio dell’imputato per mancata indicazione del difensore e trasmesso gli atti al giudice per l’udienza preliminare – ha ritenuto ammissibile il conflitto di competenza da questi sollevato, risolvendolo in favore del tribunale).

Sentenza 6 maggio 2019, n. 18897

Data udienza 21 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP COSENZA;
nei confronti di:
TRIBUNALE COSENZA;
con l’ordinanza del 02/10/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COSENZA;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO;
Il PG.: dichiararsi il conflitto insussistente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato in udienza dibattimentale la nullita’ del decreto che dispone il giudizio nei confronti di (OMISSIS), rilevando la mancata indicazione, in quell’atto, del difensore dell’imputato; ha conseguentemente ordinato la trasmissione degli atti al giudice dell’udienza preliminare.
2. Il giudice dell’udienza preliminare dello stesso Tribunale ha sollevato conflitto di competenza, rimettendo copia degli atti alla Corte di cassazione, dopo aver premesso che l’omissione non integra alcuna ipotesi di nullita’ e precisato che il difensore ha regolarmente partecipato all’udienza preliminare ed ha presenziato alla lettura del dispositivo e alla formazione del fascicolo per il dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo denunciato, benche’ sorto tra giudice del dibattimento e giudice dell’udienza preliminare, e’ ammissibile, atteso che deve ritenersi abnorme la pronuncia con cui il giudice del dibattimento ha disposto, dichiarando la nullita’, la regressione del procedimento.
1.1. La regola codicistica secondo cui, in caso di contrato tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, prevale la decisione di quest’ultimo trova una deroga, per giurisprudenza costante, ove la decisione dibattimentale assuma i caratteri del provvedimento abnorme. L’abnormita’ diviene ragione di ammissibilita’ del conflitto, si’ come sul piano dei rimedi impugnatori e’ fondamento di ammissibilita’ del ricorso per cassazione.
2. Rilevato il conflitto che la prevalenza, per dettato normativo, della decisione dibattimentale impedirebbe di apprezzare, esso va risolto, proprio in ragione della ritenuta abnormita’, con l’attribuzione della competenza a provvedere al giudice del dibattimento.
In questi termini si e’ stabilito che “la regola dettata dall’articolo 28 c.p.p., comma 2, secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo, non trova applicazione quando detta decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacche’ provvedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d’imporsi al giudice dell’udienza preliminare” – Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, Brognara, Rv. 257414 -.
Questo indirizzo giurisprudenziale si e’ consolidato dopo la statuizione delle Sezioni unite, ormai lontana nel tempo, per la quale “la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall’articolo 28 c.p.p., comma 2, u.p., trova applicazione anche nel caso in cui quest’ultimo provvedimento non sia stato emesso nell’udienza preliminare, ma vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non per quelli non previsti e non consentiti – Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, Di Stefano, Rv. 190249 -.
3. Il Tribunale di Cosenza ha disposto la restituzione del procedimento al Giudice dell’udienza preliminare in ragione della ritenuta nullita’ del decreto che dispone il giudizio, avendo rilevato, come da provvedimento che qui testualmente si riporta “che nel decreto che dispone il Giudice che dispone nella parte relativa la richiesta di rinvio a giudizio non e’ indicato il difensore”.
Il riferimento e’, per quanto e’ dato comprendere, alla previsione dell’articolo 429 c.p.p., in tema di contenuto del decreto che dispone il giudizio, che prevede, tra l’altro, l’indicazione dei difensori dell’imputato e delle altre parti private (cosi’ al comma 1, lettera a), u.p.).
4. E’ principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni unite e ora pienamente condiviso, che non possa predicarsi l’abnormita’ del provvedimento con cui il giudice rilevi una nullita’, pur quando nullita’ non sussista, perche’ le valutazioni che il giudice compie in ordine alla conformita’ dell’atto processuale al tipo normativo sono espressione di un potere che gli e’ proprio. Si e’ a tal proposito chiarito che puo’ anche trattarsi di un provvedimento erroneo o illegittimo, ma che non puo’ essere qualificato abnorme e si e’ stabilito che “non e’ abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidita’ della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’articolo 415-bis c.p.p., in realta’ ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullita’ del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso” – Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590 -.
5. Questa impostazione ricostruttiva non puo’ pero’ operare quando il provvedimento dichiarativo della nullita’ sia privo degli indici essenziali di riconoscibilita’ esterna come atto espressivo di un potere proprio del giudice.
Quel che le Sezioni unite hanno inteso preservare con il condiviso principio poc’anzi ricordato e’ la prerogativa giurisdizionale che si esercita nell’attivita’ di interpretazione delle norme sanzionatorie dalla cui applicazione dipende la regressione del procedimento.
Quando pero’ l’atto causativo della regressione e’ del tutto sfornito di un nucleo interpretativo – valutativo, che e’ il dato centrale e qualificante dell’intervento giurisdizionale, non v’e’ ragione per inibire l’apprezzamento dei tratti di abnormita’.
5. Nel caso in esame il Tribunale ha determinato la regressione non tenendo conto di un duplice ordine di considerazioni, e cioe’:
– che la disposizione sui contenuti del decreto che dispone il giudizio e’ molto chiara nel riservare la nullita’ soltanto ai casi di incerta identificazione dell’imputato, ai difetti dell’imputazione e alla omessa o incompleta indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione;
– – che il difensore dell’imputato, non menzionato in decreto, prese parte all’udienza preliminare, fu presente alla lettura del dispositivo e ai successivi adempimenti di formazione del fascicolo – in tal senso, cfr. atto di proposizione del conflitto -.
Ha quindi dichiarato la nullita’, pur a fronte di questi tratti qualificanti, senza alcuna argomentazione che potesse spiegare le ragioni di una decisione altrimenti incomprensibile.
6. Nella situazione normativa e di fatto sopra indicata la dichiarazione di nullita’ non puo’ essere ricondotta all’ambito del fisiologico dispiegarsi di un potere, seppure segnato da errori nella valutazione dei presupposti del suo esercizio, e si segnala per l’eccentricita’ di contenuti che connota di indebito la disposta regressione.
7. Il conflitto negativo va dunque risolto a favore del Tribunale di Cosenza, a cui vanno trasmessi gli atti.
Seguono le comunicazioni di cui all’articolo 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza, cui dispone trasmettersi gli atti.

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