Competenza della sezione specializzata in materia d’impresa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 luglio 2021| n. 20365.

Competenza della sezione specializzata in materia d’impresa.

Ai fini della competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, l’uso della particella disgiuntiva “o”, che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, dev’essere intesa non già nel senso che la norma abbia voluto riferirsi ai soli diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè i diritti del socio che discendono dalle stesse) bensì nel senso che tali diritti siano anche quelli nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto le partecipazioni sociali. Ciò significa che, una volta intervenuta la cessione di partecipazioni sociali, il diritto del cedente al pagamento del prezzo lì convenuto costituisce un diritto inerente al relativo atto e che la controversia ad esso relativa è senz’altro riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa

Ordinanza|16 luglio 2021| n. 20365. Competenza della sezione specializzata in materia d’impresa

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Contenzioso – Tribunale delle imprese – Sezioni specializzate in materia di impresa – Competenza per materia – Cessione di partecipazioni sociali – Diritto del cedente al pagamento del prezzo – Controversia relativa – Competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa – Sussistenza – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. Picaroni Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5680-2019 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia per procura speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la SENTENZA n. 64/2020 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 9/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO, il quale ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza.
RILEVATO
che:
1.1. Il tribunale di Santa Maria C.V., con decreto del 27/12/2018, ha ingiunto a (OMISSIS) di pagare a (OMISSIS) e (OMISSIS) la somma di Euro 38.557,08, oltre interessi e spese processuali, quale parte del prezzo della cessione, operata da parte di questi ultimi in favore dell’ingiunto, della quota di partecipazione alla societa’ (OMISSIS) s.r.l.;
1.2. (OMISSIS) ha proposto opposizione del decreto ingiuntivo, contestando la sussistenza del credito in ragione delle previsioni contenute nel contratto di cessione intercorso con i soci cedenti;
1.3. (OMISSIS) e (OMISSIS), a loro volta, si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell’opposizione ed il rigetto dell’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dall’opponente;
1.4. il tribunale di Santa Maria C.V., con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato, a norma del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, lettera b), come modificato dal Decreto Legge n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 27 del 2012, la sua incompetenza a decidere la controversia, per essere, in realta’, competente la sezione specializzata in materia d’imprese del tribunale di Napoli;
1.5. il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che la competenza del giudice specializzato sussiste in tutti i casi in cui l’oggetto della domanda e’ un diritto derivante da un negozio avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ha rilevato che, nel caso in esame, il credito per il quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo, al pari di quello opposto in compensazione, aveva la sua fonte in negozi intervenuti con riguardo ad una partecipazione sociale e che, dunque, la controversia sulla loro esistenza doveva essere considerata come relativa a negozi aventi ad oggetto partecipazioni sociali, trattandosi di diritti ad esse inerenti;
1.6. le parti, del resto, ha aggiunto il tribunale, hanno convenuto che fino al completo pagamento del prezzo non potranno essere vendute le quote sociali ne’ apportate modifiche statutarie o aumenti di capitale, per cui non e’ condivisibile il rilievo degli opposti secondo cui il rapporto sociale e’ rimasto estraneo alla controversia;
2.1. (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso notificato il 20.30/1/2020, illustrato da memoria, hanno proposto, avverso tale sentenza, regolamento di competenza, articolando un motivo;
2.2. i ricorrenti, in particolare, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda, trovando la sua fonte in una scrittura denominata “Patti aggiunti agli atti di trasferimento delle quote della (OMISSIS) s.r.l.”, non era estranea al rapporto sociale;
2.3. tale domanda, in realta’, hanno osservato i ricorrenti, ha per oggetto il pagamento di una rata del prezzo concordato per la vendita di quote sociali e non puo’, dunque, rientrare, non essendo messa in discussione ne’ la validita’ ne’ l’efficacia del relativo atto, nell’ambio di competenza delineato dal Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, lettera b), che fa testuale riferimento alle cause relative al trasferimento delle partecipazione sociali, dovendosi intendere come tali solo quelle aventi ad oggetto il trasferimento stesso o i diritti connessi a tali partecipazioni che attengono, come quello di voto, all’organizzazione ed al funzionamento della societa’;
2.4. la controversia in esame, al contrario, hanno proseguito i ricorrenti, ha per oggetto solo il pagamento di una rata del prezzo concordato ma non anche l’efficacia o la validita’ del contratto di cessione delle quote sociali: (OMISSIS) e (OMISSIS), infatti, hanno adempiuto alla loro obbligazione, trasferendo il pacchetto azionario al (OMISSIS) mentre quest’ultimo non ha pagato alcune rate del prezzo concordato, tra cui la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
2.5. la societa’, del resto, hanno concluso i ricorrenti, non e’ parte del giudizio.
RITENUTO
che:
3.1. il ricorso e’ infondato;
3.2. Premesso che la parte cui sia stato notificato un ricorso per regolamento di competenza puo’, nei venti giorni successivi, “depositare… scritture difensive”, come stabilito dall’articolo 47 c.p.c., u.c., e non ha, pertanto, l’onere di notificare il controricorso, osserva la Corte che, a norma del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, cosi’ come sostituito dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 2, comma 1, lettera d), conv. con modif. nella L. n. 27 del 2012, se si tratta, come nella specie, di societa’ a responsabilita’ limitata, “le sezioni specializzate sono… competenti,… per le cause e i procedimenti:… b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Ora, come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, ai fini della competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, l’uso della particella disgiuntiva “o”, che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti”, dev’essere intesa non gia’ nel senso che la norma abbia voluto riferirsi ai soli diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioe’ i diritti del socio che discendono dalle stesse) bensi’ nel senso che tali diritti siano anche quelli nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto le partecipazioni sociali (Cass. n. 21910 del 2014, in motiv.; conf. Cass. n. 4523 del 2017). Cio’ significa che, una volta intervenuta la cessione di partecipazioni sociali, il diritto del cedente al pagamento del prezzo li’ convenuto costituisce un diritto inerente al relativo atto e che la controversia ad esso relativa e’ senz’altro riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa.
3.3. Il riferimento ai diritti inerenti contenuto nel citato Decreto Legislativo n. 168, articolo 3, comma 2, lettera b), dev’essere, in definitiva, interpretato nel senso che tale norma alluda (anche) ai diritti conseguenti agli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, per cui la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa sussiste tutte le volte in cui la controversia abbia ad oggetto non solo la validita’ e l’efficacia dell’atto di cessione della partecipazione sociale (ovvero i diritti sociali ad essa inerenti) ma anche, come e’ accaduto nel caso in esame, il credito del venditore della partecipazione societaria al pagamento del relativo prezzo. Il credito per il quale e’ stato richiesto il decreto ingiuntivo, infatti, al pari di quello opposto in compensazione, hanno come fonte gli accordi negoziali intercorsi tra le parti con riguardo alle partecipazioni societarie trasferite dai ricorrenti in favore dell’opposto per cui la controversia in ordine alla loro esistenza, e’ da considerare relativa a negozi aventi ad oggetto partecipazioni sociali e, nel contempo, concerne i diritti ad esse “inerenti”. La pretesa creditoria azionata in sede monitoria, che e’ quella su cui si e’ incentrato il contrasto fra le parti, in effetti, ha avuto indiscutibilmente origine nei contratti con i quali le parti hanno, per un verso, pattuito il trasferimento delle partecipazioni sociali di cui i cedenti erano titolari, e, per altro verso, stabilito il prezzo di tale cessione nonche’ le modalita’ e i tempi del relativo pagamento.
3.4. La stessa conclusione, del resto, si imporrebbe anche nel caso in cui l’espressione “i diritti inerenti”, contenuta nella norma, fosse interpretata nel senso che faccia esclusivo riferimento ai diritti del socio connessi alla partecipazione sociale. Sebbene tale interpretazione non sia condivisibile “perche’, in disparte le ragioni innanzi indicate sul piano letterale, e’ contraria all’esegesi complessiva del suddetto articolo 3, in quanto omette di tener conto che risulterebbe in manifesta contraddizione con il fatto che le controversie inerenti i diritti di c.d. partecipazione del socio sono comunque gia’ previste dalla lettera a), che parla di cause e procedimenti relativi a “rapporti societari” e si presta a comprendere anche il rapporto fra socio e societa’ riguardo ai diritti nascenti dalla partecipazione sociale” (Cass. n. 21910 del 2014, in motiv.), rileva la Corte che, nel caso in esame, le parti in causa (come accertato dal tribunale) hanno convenuto che, fino al completo pagamento del prezzo delle partecipazioni societarie vendute all’opponente, le quote sociali non potevano essere vendute ne’ potevano essere apportate modifiche statutarie o deliberati aumenti di capitale. La controversia in questione, pertanto, avendo ad oggetto (anche) i diritti sociali (come quello di voto, ecc.) che conseguono alla titolarita’ della partecipazione sociale, presenta, evidentemente, un “legame diretto” con i rapporti societari della compagine partecipata che giustifica pienamente l’appartenenza della stessa alla competenza della sezione specializzata in materia d’impresa (cfr. sul punto, Cass. n. 8738 del 2017; Cass. n. 21363 del 2020; Cass. n. 22149 del 2020).
4. La competenza spetta, dunque, alla sezione specializzata in materia d’imprese del tribunale di Napoli.
5. Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto, con rimessione al merito delle spese del presente giudizio.
6. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso e dichiara la competenza della sezione specializzata in materia d’imprese del tribunale di Napoli, cui rimette la regolamentazione delle spese del presente giudizio; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *