L’espressione “colui che paga” adoperata dall’articolo 43 L. Ass., comma 2

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25581.

La massima estrapolata:

L’espressione “colui che paga” adoperata dall’articolo 43 L. Ass., comma 2, si riferisce non solo alla banca trattaria (o all’emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che e’ l’unica concretamente in grado di operare controlli sull’autenticita’ dell’assegno e sull’identita’ del soggetto che, girandolo per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento;
Ha natura contrattuale la responsabilita’ cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilita’ in favore di persona non legittimata;
Ai sensi dell’articolo 43 L. Ass., comma 2, (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’ a persona diversa dall’effettivo beneficiario, e’ ammessa a provare che l’inadempimento non le e’ imputabile, per aver essa assolto alla propria obbliga ione con la diligena richiesta dall’articolo 1176 c.c., comma 2

Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25581

Data udienza 11 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24158-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1719/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la sentenza del 15 marzo 2016 della Corte d’appello di Roma, la quale, in riforma della decisione impugnata, ha condannato (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in favore di (OMISSIS) s.p.a. della somma di Euro 35.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno per avere pagato, quale banca negoziatrice, un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal prenditore;
– che non svolge difese l’intimata;
– che sono stati ravvisati i presupposti dell’articolo 380-bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

– che il motivo lamenta la violazione dell’articolo 43 L. Ass., commi 1 e 2 e degli articoli 1189, 1992 e 1218 c.c., per avere la sentenza impugnata reputato l’istante responsabile per il solo fatto del pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, in tal modo introducendo una responsabilita’ oggettiva estranea alle regole della responsabilita’ contrattuale: laddove, nella specie, la negoziazione e’ avvenuta con riguardo ad assegno di traenza originale, privo di girate vietate e negoziato a favore del soggetto ivi indicato come prenditore; essa e’ stata adempiente a tutti gli obblighi richiesti, avendo verificato l’integrita’ del titolo, identificato il presentatore e rendendo disponibile la provvista solo dopo oltre 15 giorni dalla negoziazione in stanza di compensazione;
– che il motivo e’ manifestamente fondato;
– che la corte territoriale ha accertato come si tratti di un assegno di traenza, speciale tipo di assegno bancario, recante la clausola di non trasferibilita’ e valido per un limitato periodo di tempo, munito solo della sottoscrizione del beneficiario, il quale appone la sua firma due volte, la prima per traenza e la seconda per quietanza: e, nella specie, il beneficiario era espressamente individuato con il suo nominativo; onde (OMISSIS) s.p.a., girataria per l’incasso, e’ responsabile, ai sensi dell’articolo 43 L. Ass., per il solo fatto di aver pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, senza nessuna necessita’ o possibilita’ di accertarne l’effettiva negligenza;
– che, tuttavia, a comporre un contrasto presentatosi fra le sezioni semplici, e’ intervenuta pronuncia delle S.U., che ha interpretato con funzione nomofilattica l’articolo 43 L. Ass., comma 2, secondo cui “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”;
– che le sentenze S.U. 21 maggio 2018, n. 12477 e 12478 hanno ribadito o pronunciato i seguenti principi di diritto:
a) la norma predetta si applica anche all’assegno circolare, all’assegno bancario libero della Banca d’Italia ed all’assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intras feribilita’;
b) l’espressione “colui che paga” adoperata dall’articolo 43 L. Ass., comma 2, si riferisce non solo alla banca trattaria (o all’emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che e’ l’unica concretamente in grado di operare controlli sull’autenticita’ dell’assegno e sull’identita’ del soggetto che, girandolo per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento;
c) ha natura contrattuale la responsabilita’ cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilita’ in favore di persona non legittimata;
d) specificamente: “ai sensi dell’articolo 43 L. Ass., comma 2, (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’ a persona diversa dall’effettivo beneficiario, e’ ammessa a provare che l’inadempimento non le e’ imputabile, per aver essa assolto alla propria obbliga ione con la diligena richiesta dall’articolo 1176 c.c., comma 2” (SU Sent. n. 12477/18);
– che, alla luce di tali dicta, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla corte del merito perche’ applichi i principi ora menzionati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.