La simulazione nella interposizione fittizia di persona

La massima estrapolata:

Nella interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente, ragion per cui la prova dell’accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato “inter partes”, non puo’ essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti – ove sia stata gia’ raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l’interposto l’acquisizione dell’ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, pero’, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l’interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non e’, percio’, opponibile ai sensi dell’articolo 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria

Sentenza 12 ottobre 2018, n. 25578

Data udienza 30 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16202/’14) proposto dalla:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso, disgiuntamente dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (C. F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 880/2014, depositata il 12 maggio 2014 (e notificata il 23 maggio 2014);
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30 maggio 2018 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Patrone Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’Avv. (OMISSIS) per la ricorrente e l’Avv. (OMISSIS) per il controricorrente.

FATTI DI CAUSA

Il sig. (OMISSIS), con una domanda proposta nel 2004, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino l’ex consorte (OMISSIS) chiedendo l’accertamento della interposizione fittizia della stessa nella vendita del (OMISSIS) relativa ad un bene immobile sito in (OMISSIS), con le conseguenti dichiarazioni in ordine alla titolarita’ del diritto di proprieta’. La sig.ra (OMISSIS), con autonoma domanda formulata nel 2005 avanti allo stesso Tribunale, invocava, nei confronti dell’ex marito (OMISSIS), l’accertamento del suo diritto di proprieta’ sul medesimo bene immobile, con la conseguente condanna del convenuto alla restituzione dello stesso in suo favore.
L’adito Tribunale di Torino, previa riunione delle cause oggettivamente e soggettivamente connesse, all’esito della fase istruttoria, con sentenza n. 4722 del 2010, respinta la querela di falso proposta dall’ (OMISSIS) contro la scrittura privata (contenente il testo della controdichiarazione) del (OMISSIS) (di cui veniva ordinata la restituzione allo (OMISSIS), con la conseguente condanna della querelante alla pena pecuniaria di Euro 20,00), dichiarava l’interposizione fittizia della stessa (OMISSIS) nella vendita del (OMISSIS), accertando la sussistenza del diritto di proprieta’ dello (OMISSIS) sul predetto bene immobile sito in (OMISSIS) e, per contro, rigettava le domande avanzate dalla (OMISSIS) nei riguardi dello (OMISSIS), con la derivante condanna della prima alla rifusione delle spese giudiziali in favore del medesimo (OMISSIS) nonche’ della s.a.s. (OMISSIS), quale terza chiamata in causa in qualita’ di venditrice del controverso immobile. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello (articolato in cinque complessi motivi) l’ (OMISSIS) e, nella costituzione di entrambe le parti appellate ( (OMISSIS) e s.a.s. (OMISSIS)), la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 880 del 2014 (depositata il 12 maggio 2014), rigettava il gravame (confermando, per l’effetto, l’impugnata sentenza di prime cure) e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado a vantaggio di ambedue le parti appellate.
A sostegno dell’adottata sentenza la Corte territoriale delimitava, innanzitutto, il petitum effettivo della domanda originariamente proposta dallo (OMISSIS), ritenendo che essa fosse diretta ad accertare che l’intestazione dell’immobile dedotto in controversia era frutto di interposizione fittizia di persona e non ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi di un diverso negozio rispetto a quello apparente.
Cio’ premesso, il giudice di appello rilevava che era rimasto provato in causa che anche la venditrice era consapevole dell’accordo tra gli ex coniugi in relazione all’intestazione fittizia del bene con riferimento al documento contenente la scrittura privata – in data (OMISSIS) – sottoscritta dallo (OMISSIS) e da (OMISSIS) e ratificata dalla s.a.s. (OMISSIS), inerente, per l’appunto, la (ritenuta) consapevolezza del venditore dell’interposizione fittizia.



Esaminando partitamente i motivi posti a fondamento dell’appello formulato dalla (OMISSIS), la Corte piemontese ravvisava, in primo luogo, l’infondatezza della doglianza in ordine alla contestazione sulla rimessione in termini accordata allo (OMISSIS) per la produzione del suddetto documento, sul presupposto dell’assunto riscontro della circostanza del reperimento tardivo del documento stesso, la cui sottoscrizione da parte dell’ (OMISSIS) era stata apposta nella qualita’ di legale rappresentante della societa’ venditrice s.a.s. (OMISSIS).
Il giudice di secondo grado respingeva, poi, la censura relativa all’assunta falsita’ del documento 5 costituente la controdichiarazione (esteriormente risultante) coeva all’atto notarile di compravendita, nella quale l’ (OMISSIS) aveva dichiarato che l’immobile oggetto di vendita le veniva intestato solo per ragioni fiscali ma che era stato effettivamente acquistato e pagato dallo (OMISSIS), considerando che il giudice di prima istanza aveva motivato sulla non utilizzabilita’ della perizia penale in proposito e che l’appellante – a fronte del dedotto abusivo riempimento di foglio in bianco – non aveva provato il presupposto che la sua firma era stata apposta su foglio ancora non riempito, donde la legittimita’ anche del diniego della proposta istanza di querela di falso. La Corte torinese rigettava, inoltre, il motivo inerente l’omessa utilizzazione, ai fini della decisione, di alcune deposizioni testimoniali ritenute dall’appellante favorevoli alla sua tesi, ponendo in risalto come il giudice di prime cure si fosse comunque basato su altri elementi probatori, ivi incluse le risultanze scaturite da testimonianze rese in sede penale (certamente utilizzabili anche in ambito civile), fornendo, complessivamente, una motivazione delle sue finali determinazioni in senso logico ed adeguato (con particolare riferimento all’acclarata autenticita’ del menzionato documento 5), dovendosi, cosi’, pervenire alla reiezione della rinnovata richiesta dell’ (OMISSIS) di accoglimento della querela di falso in ordine al medesimo documento, gia’ respinta in primo grado.
Infine, il giudice di secondo grado – quanto alla regolazione delle spese processuali all’esito del giudizio – confermava che quelle relative all’attivita’ processuale svolta dalla terza chiamata in causa (s.a.s. (OMISSIS)) erano state poste correttamente a carico della stessa (OMISSIS) in virtu’ del principio della soccombenza. Nei confronti della sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS), articolato in complessivi tredici motivi, in ordine al quale ha resistito con controricorso il solo intimato (OMISSIS), mentre l’altra intimata ( (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS)) non ha svolto attivita’ difensiva in questa fase.
I difensori di entrambe le parti costituite hanno anche rispettivamente depositato memoria illustrativa ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., sull’assunto presupposto che, nella vicenda giudiziaria, si fosse formato il giudicato implicito sulla rilevata (e, poi, non oggetto di contestazione in appello) circostanza della necessaria partecipazione anche del terzo alienante (nella specie la s.a.s. (OMISSIS)) all’accordo simulatorio (in sede di controdichiarazione) sul quale era stata fondata la domanda di accertamento dell’interposizione fittizia di persona, nel mentre la Corte di appello decidendo anche su tale aspetto – aveva pronunciato sia in violazione di detto giudicato che oltre i limiti della domanda proposta in sede di gravame dalle parti.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha prospettato – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione o falsa applicazione degli articoli 1414, 1417, 1325, 1350, 2722, 2724 e 2725, poiche’, nella fattispecie, la Corte territoriale, nell’impugnata sentenza, non si sarebbe dovuta limitare ad esaminare la vicenda simulatoria ritenendo solo essenziale ed imprescindibile l’adesione della venditrice (OMISSIS) s.a.s. all’accordo simulatorio dedotto dalla (OMISSIS), ma avrebbe dovuto ritenere altrettanto essenziale e necessaria la sussistenza di una idonea prova scritta di siffatta adesione da parte della societa’ terza chiamata in causa e, quindi, ravvisare l’indispensabilita’ del raggiungimento di un accordo simulatorio trilaterale per farne discendere le conseguenze giuridiche proprie in ordine all’accertamento della titolarita’ dell’immobile in capo allo (OMISSIS).
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullita’ dell’impugnata sentenza per “error in procedendo” oltre che – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la violazione dell’articolo 111 Cost., comma 6 e articolo 24 Cost., nonche’ degli articoli 112 e 132 c.p.c., avuto riguardo alla asserita inesistenza od apparenza della motivazione della sentenza di appello sul punto riguardante il motivo di gravame circa la decisione del Tribunale di prime cure di rimettere in termini lo (OMISSIS) al fine della produzione della controdichiarazione del (OMISSIS) intercorsa solo tra lo (OMISSIS) e la s.a.s. (OMISSIS).
4. Con il quarto mezzo di ricorso (da intendersi proposto subordinatamente al mancato accoglimento del terzo) la ricorrente ha dedotto – in virtu’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla circostanza, in funzione dell’accordata rimessione in termini, della preventiva e specifica prova che la perdita e/o il mancato reperimento del documento contenente la controdichiarazione (appena richiamata) del (OMISSIS) si era verificata per fatto non imputabile alla parte interessata (ovvero allo stesso (OMISSIS)).
5. Con il quinto motivo la difesa dell’ (OMISSIS) ha denunciato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione degli articoli 184 e 184-bis c.p.c.(“ratione temporis” applicabili) e articolo 294 c.p.c., per non aver la Corte territoriale considerato la necessaria sussistenza di tutti i presupposti per concedere la rimessione in termini ai fini della produzione dell’anzidetto documento, anche in ordine all’emersa circostanza che esso era stato colpevolmente redatto dallo (OMISSIS) in unico originale e colpevolmente ed imprudentemente consegnato dallo stesso alla societa’ venditrice.
6. Con il sesto motivo la ricorrente ha inteso far valere – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – un ulteriore motivo di assunta nullita’ della sentenza di appello, per non aver il giudice di secondo grado pronunciato sull’eccezione con cui la stessa aveva contestato l’efficacia probatoria della controdichiarazione intercorsa tra lo (OMISSIS) e la s.a.s. (OMISSIS) (in persona del legale rappresentante), reperita solo nel (OMISSIS), sostenendone anche l’inopponibilita’, nei suoi confronti, per carenza di data certa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2704 c.c..



7. Con la settima censura la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2704 c.c. con riguardo al mancato rilievo dell’inopponibilita’ ad essa (OMISSIS), quale terza, della scrittura del (OMISSIS) per difetto del requisito della data certa in virtu’ del citato articolo 2704 c.c..
8. Con l’ottavo mezzo di ricorso la difesa dell’ (OMISSIS) ha prospettato – in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – un ulteriore vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alla mancata considerazione della questione fattuale concernente l’opponibilita’ o meno, ai sensi dell’articolo 2704 c.c., della controversa controdichiarazione.
9. Con il nono motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la supposta nullita’ della sentenza, un altro vizio riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo nonche’ la violazione degli articoli 112 e 246 c.p.c., con riguardo all’omessa pronuncia sulla questione dell’incapacita’ a testimoniare del legale rappresentante della s.a.s. (OMISSIS) (venditrice dell’immobile).
10. Con il decimo motivo la ricorrente ha prospettato – ancora una volta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – un ulteriore vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia discusso tra le parti con riferimento alla dedotta incompatibilita’ tra la data apparente emergente dalla contestata controdichiarazione e l’apposizione delle firme.
11. Con l’undicesima doglianza la ricorrente ha denunciato – con riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., comma 2, in ordine alla ritenuta illegittimita’ della dichiarata inutilizzabilita’ della perizia del prof. (OMISSIS) e, in contrario, della ravvisata utilizzabilita’ delle deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), assunti ai sensi dell’articolo 362 c.p.p. in sede di indagini preliminari in un correlato procedimento penale.
12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente ha inteso far valere – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’articolo 2704 c.c., con riguardo al passaggio della sentenza impugnata in cui si era ritenuta idonea a confermare la tesi dello (OMISSIS) “la lettera del 22 ottobre 1997 del ragionier (OMISSIS)” con la quale il medesimo consigliava l’intestazione fittizia “per ottenere un minor carico fiscale”.
13. Con il tredicesimo ed ultimo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato – in virtu’ dell’articolo articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (rectius: n. 3) la violazione dell’articolo 91 c.p.c. e del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, asserendo l’illegittima applicazione, da parte del giudice di appello, del principio della soccombenza nel porre a carico della stessa anche le spese relative alla costituzione in giudizio della s.a.s. (OMISSIS), chiamata in causa dallo (OMISSIS) e nei cui confronti essa (OMISSIS) non aveva svolto alcuna domanda. 14. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso e’ infondato e deve, percio’, essere rigettato, dal momento che l’eccezione di giudicato non puo’ riguardare – con riferimento all’oggetto – valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti alle domande dedotte in controversia.
Infatti – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente – non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per la formazione del supposto giudicato avendo la Corte di appello (come, del resto, il giudice di primo grado) individuato il petitum dell’originaria azione proposta, in correlazione alla sua causa petendi, in quello proprio afferente ad una domanda diretta all’accertamento del contratto dedotto in giudizio come il frutto di una simulazione riconducibile ad interposizione fittizia, mentre la questione sul se occorresse che anche la controdichiarazione proveniente dall’alienante s.a.s. (OMISSIS) dovesse essere scritta o meno rientra nell’ambito delle valutazioni giuridiche spettanti al giudice del merito in base al principio “iura novit curia”: e, nella fattispecie, la Corte territoriale l’ha compiuta sulla base e nei limiti delle domande che le erano state proposte con il gravame.
15. Opina, poi, il collegio che – nell’economia complessiva della valutazione dei plurimi ulteriori motivi proposti nell’interesse della ricorrente – assumono, in ordine alle pronunce sulle questioni di merito adottate con la sentenza di appello impugnata in questa sede, un ruolo preponderante in funzione logico-giuridica le censure prospettate con il secondo, il sesto ed il settimo motivo, tra loro oggettivamente connesse. Esse, invero, attengono – in modo complessivo – alla legittimita’ o meno della decisione del giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della dedotta simulazione contrattuale per interposizione fittizia di persona (con tutti gli effetti conseguenti) e alla correlata contestazione dell’opponibilita’, nei confronti della stessa (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 2704 c.c., del documento identificato come doc. 8 (datato 28 dicembre 2004, successivamente prodotto nel corso del giudizio di primo grado a seguito dell’accordata rimessione in termini in favore dello (OMISSIS)), dal quale emergeva la dichiarazione della circostanza, da parte del legale rappresentante della societa’ venditrice, di essere stato informato dallo (OMISSIS) di intestare l’immobile, d’accordo con l’ (OMISSIS), oggetto del rogito in data 14 aprile 1998 a quest’ultima per ragioni fiscali.



Le doglianze dedotte con i predetti tre correlati motivi sono fondate per le ragioni che seguono.
In via preliminare e’, tuttavia, opportuno – su un piano generale – evidenziare che (cfr., ad es., Cass. n. 5457/2006 e Cass. n. 4911/1998) nell’interposizione fittizia l’interposto figura soltanto apparentemente come parte del contratto, mentre gli effetti del negozio si producono in realta’ in capo all’interponente (simulazione soggettiva); in tale forma di interposizione (in cui, appunto, la parte sostanziale del negozio differisce dalla parte apparente) implica – pacificamente – sempre un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente effettivo (o interponente) e controparte (o terzo). Quindi, tale fattispecie rinviene il suo presupposto ineliminabile nella trilateralita’ di detto accordo. Ed e’ per questa ragione che il giudizio avente ad oggetto l’interposizione fittizia di persona – la quale costituisce una ipotesi di simulazione relativa – deve svolgersi, a pena di nullita’, nel contraddittorio dell’interposto, dell’interponente e del terzo (che, effettivamente, hanno partecipato anche al giudizio di cui trattasi), in quanto oggetto del giudizio e’ proprio l’accertamento dell’accordo simulatorio tra i tre anzidetti soggetti, il quale, oltretutto, non deve necessariamente preesistere alla stipulazione del contratto che si assume stipulato, potendo attuarsi anche contestualmente a tale conclusione negoziale.
Quindi, la partecipazione all’accordo simulatorio non puo’ essere limitata solo all’interponente e all’interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare – contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell’intesa, purche’ antecedentemente o contestualmente al negozio simulato – la propria espressa adesione all’intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacche’ egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volonta’ di assumere, nella realta’, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell’interposto bensi’ dell’interponente (v., tra le tante, Cass. n. 3318/1973; Cass. n. 2349/1990; Cass. n. 7674/1996; n. 4911/1998, cit., e Cass. n. 13261/1999). Invero, laddove il terzo sia all’oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione (rendendone consapevolmente edotte entrambe le predette parti), il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non e’ inficiato da alcun contrasto tra volonta’ e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte. Sulla base di queste premesse dogmatiche ne consegue che, allorche’ si deduca la simulazione relativa soggettiva di un contratto, la prova dell’accordo simulatorio deve avere necessariamente ad oggetto anche la partecipazione ad esso del terzo e, poiche’ nei contratti relativi a trasferimenti immobiliari la prova del contratto diverso da quello apparentemente voluto deve essere data (cfr., ex multis, Cass. n. 17389/2011, ord., e Cass. n. 7537/2017) mediante atto scritto (giusta il disposto dell’articolo 1414 c.c. ed in virtu’ della limitazione di cui all’articolo 2725 c.c.), il documento contenente la “controdichiarazione” deve fornire idonea dimostrazione della partecipazione all’accordo simulatorio, nel senso sopra precisato, non solo dall’interponente e dell’interposto, ma anche del terzo contraente. Attesa l’essenzialita’ della partecipazione del terzo all’accordo – diversamente versandosi nella distinta ipotesi dell’interposizione reale – tale prova deve essere fornita, dunque, tanto nelle controversie insorte tra l’interponente e/o l’interposto ed il terzo, quanto nelle controversie che vedano i primi tra loro stessi contrapposti (eventualita’, quest’ultima, venutasi invero a verificare nel caso di specie).
Orbene, sulla base di tali presupposti e incentrando l’attenzione sul conseguente ragionamento operato dalla Corte di appello in merito alla vicenda fattuale sottoposta al suo esame, la stessa ha – nell’impugnata sentenza attestato che era rimasto provato in causa che la societa’ venditrice era stata consapevole dell’accordo tra gli ex coniugi ( (OMISSIS)- (OMISSIS), rispettivamente interponente ed interposto) in relazione all’intestazione fittizia del bene con riferimento al documento n. 18 (relativo a scrittura privata del (OMISSIS) sottoscritta solo dallo (OMISSIS) e da (OMISSIS), quale legale rappresentante della societa’ venditrice, poi ratificata da quest’ultima), dal quale si sarebbe dovuta evincere la consapevolezza in capo alla venditrice dell’interposizione fittizia. In modo contraddittorio, pero’, il giudice di appello ha, correlativamente, ritenuto – in contrasto con i principi precedentemente ricordati – che, al fine di accertare se il compratore e’ persona diversa da quella indicata in contratto, e’ indispensabile che l’accordo simulatorio risulti da atto scritto, cioe’ da controdichiarazione delle parti, mentre la controdichiarazione proveniente dall’alienante e’ irrilevante (travisando, peraltro, la portata di quanto enunciato con la sentenza n. 4071/2008 di questa Corte), con cio’ violando le norme complessivamente denunciate con il secondo motivo del ricorso, dal cui coacervo emerge l’affermazione della imprescindibile sussistenza dell’emergenza di un accordo simulatorio necessariamente trilaterale, con la – non altrimenti ovviabile – partecipazione del terzo venditore.
In particolare, va osservato che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1414 c.c. e sull’incontestabile presupposto che l’accordo simulatorio con la relativa controdichiarazione deve essere per l’appunto trilaterale, nel caso di specie ad entrambi i momenti negoziali avrebbero dovuto partecipare non solo le parti del contratto simulato ma anche il terzo alienante (nella specie la s.a.s. (OMISSIS)), il che avrebbe dovuto comportare che non poteva considerarsi sufficiente che quest’ultimo avesse espresso la consapevolezza di tanto posteriormente e che avesse manifestato la sua adesione – anche se in separata forma scritta (mediante la scrittura successivamente prodotta dalla difesa dello (OMISSIS) relativa alla c.d. “integrazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare del (OMISSIS) relativo all’immobile di (OMISSIS) e all’accordo tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del (OMISSIS)”) – solo alla parte interposta (lo (OMISSIS)).



E, invece, e’ proprio cio’ che rimasto accertato essersi verificato in fatto nella fattispecie, laddove la venditrice s.a.s. (OMISSIS) – nel contestato documento n. 18 riguardante solo lo (OMISSIS) e la medesima venditrice (e senza alcuna sottoscrizione anche da parte dell’ (OMISSIS) od il riscontro in altra forma ammissibile della sua compartecipazione) – si era limitata a dichiarare di essere stata informato dallo (OMISSIS) dell’intenzione dello stesso, in accordo con l’ (OMISSIS), di intestare la proprieta’ a quest’ultima – conseguente al rogito del (OMISSIS) – per ragioni fiscali.
E, con riferimento all’acquisito quadro fattuale illogicamente ed illegittimamente valutato sul piano giuridico dal giudice di appello, la stessa Corte territoriale – avuto riguardo alle ulteriori violazioni dedotte con il sesto e settimo motivo – ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza inerente la rilevanza della circostanza che l’ (OMISSIS) non aveva preso parte anche alla suddetta scrittura – oggetto della produzione documentale ammessa tardivamente ai sensi dell’articolo 184-bis c.p.c. – intercorsa tra lo (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), quale legale rappresentante della s.a.s. (OMISSIS), sulla quale – come posto in risalto – e’ stata basata dallo (OMISSIS) la prova della circostanza dell’adesione della societa’ venditrice all’accordo simulatorio. Invero, il giudice di appello risulta aver essenzialmente incentrato il suo percorso logico-giuridico, con riferimento ai plurimi motivi di appello formulati dalla difesa dell’ (OMISSIS), sui profili della contestata rimessione in termini circa l’allegazione della scrittura integrativa intercorsa soltanto tra la societa’ venditrice e lo (OMISSIS), dell’asserita (ma rimasta indimostrata) falsita’ della controdichiarazione principale conclusa tra lo stesso (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) e sulle relative valutazioni degli accertamenti peritali e delle prove orali oltre che della regolazione delle spese processuali anche nei confronti della terza chiamata in causa.
Per effetto della suddetta omissione la Corte piemontese non ha, pertanto, considerato – malgrado la questione fosse stata ritualmente proposta nell’interesse dell’attuale ricorrente con uno specifico motivo (il 10, pagg. 1920, richiamato in ricorso) dell’atto di appello (esaminabile anche in questa sede in virtu’ della natura processuale della dedotta violazione ricondotta all’articolo 112 c.p.c.: v., ex multis, Cass. n. 25259/2017, ord.; Cass. n. 22759/2014 e Cass. n. 12022/2003) – che, rispetto alla scrittura relativa alla controdichiarazione integrativa conclusa tra il solo (OMISSIS) e la s.a.s. (OMISSIS), l’ (OMISSIS) era da considerarsi terza ai sensi dell’articolo 2704 c.c., donde la inopponibilita’ di tale documento nei suoi confronti per carenza di data certa, in difetto dell’assolvimento di un’ammissibile ed idonea prova contraria (circa l’assunta contestualita’ del suo confezionamento rispetto alla stipula della controdichiarazione intercorsa tra interponente ed interposto), che avrebbe dovuto offrire lo (OMISSIS).
16. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, previo rigetto del primo motivo del ricorso, vanno, invece, accolti il secondo, il sesto ed il settimo, con conseguente assorbimento di tutti gli altri, sulla scorta del finale principio giuridico secondo il quale “nella interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente, ragion per cui la prova dell’accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato “inter partes”, non puo’ essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti – ove sia stata gia’ raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l’interposto l’acquisizione dell’ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, pero’, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l’interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non e’, percio’, opponibile ai sensi dell’articolo 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria”.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa puo’ – ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, seconda parte – essere decisa nel merito, con il correlato rigetto della domanda di simulazione proposta nell’interesse di (OMISSIS) (da cui deriva il conseguente effetto del riconoscimento della validita’ della vendita dedotta in controversia in favore della ricorrente (OMISSIS)).
In virtu’ della definizione – previa cassazione della sentenza impugnata – nel merito della causa direttamente all’esito del presente giudizio di legittimita’, occorre procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali dell’intero giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiche’ la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Pertanto, le complessive spese – per ciascuno dei due gradi di merito e per la fase di legittimita’, con riferimento al globale rapporto processuale instauratosi tra le parti (OMISSIS) ed (OMISSIS) – vanno poste integralmente a carico del soccombente (OMISSIS). Esse si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese giudiziali per il primo e secondo grado tra la ricorrente e la s.a.s. (OMISSIS), rimasta, invece, intimata nella fase di cassazione.
Solo per gli esborsi (nella misura come gia’ liquidata) occorsi per le consulenze tecniche d’ufficio esperite nel giudizio di primo grado ne va esclusa la ripetibilita’ a vantaggio della ricorrente (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 1, prima parte, siccome da ritenersi superflui, risultando i relativi accertamenti peritali causalmente riconducibili ad iniziative infondate della stessa (OMISSIS) con riferimento alla supposta falsita’ dell’impugnata scrittura privata, rimasta invece non riscontrata.



P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo, sesto e settimo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di simulazione proposta nell’interesse di (OMISSIS). Condanna il controricorrente (OMISSIS) al pagamento, in favore della ricorrente (OMISSIS), delle spese dell’intero giudizio, cosi’ liquidate:
– per il primo grado in complessivi Euro 18.535,00, di cui Euro 9.500,00 per diritti, Euro 9.000,00 per onorari, ed Euro 35,00 per spese imponibili, oltre contributo forfettario al 12,50%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge;
– per il grado di appello in complessivi Euro 8.535,00, di cui Euro 8.500,00 per diritti e compensi ed Euro 35,00 per spese imponibili, oltre contributo forfettario al 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge;
– per la fase di cassazione in complessivi Euro 5.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15 ed iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.
Compensa per intero le spese dei due gradi di merito tra la ricorrente e la s.a.s. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Esclude la ripetibilita’, in favore della ricorrente (OMISSIS), delle spese occorse per le consulenze tecniche d’ufficio espletate in primo grado ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 1, prima parte.