Collocamento in comunità del minore

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 15 ottobre 2019, n. 42323.

Massima estrapolata:

È legittimo il collocamento in comunità del minore che, a capo di una baby gang violenta, estorceva ad altri ragazzi denaro e oggetti.

Sentenza 15 ottobre 2019, n. 42323

Data udienza 27 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/05/2019 del TRIB. LIBERTA’ MINORI di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO SARACO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. LORI PERLA;
L’avvocato (OMISSIS), in sostituzione dell’Avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), dopo aver discusso, si riporta ai motivi esplicitati in ricorso ed alla memoria gia’ in atti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 08 maggio 2019, la sezione delle impugnazioni cautelari personali del Tribunale per i minorenni di Bologna ha accolto parzialmente l’appello del PM avverso l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale e ha applicato a (OMISSIS) la misura cautelare del collocamento in comunita’ per il reato di estorsione aggravata, per avere costretto (OMISSIS) a consegnargli una somma pari a Euro 250,00 e un paio di scarpe.
2. Il fatto cosi’ come ricostruito nell’ordinanza impugnata risulta verificatosi in ambito scolastico, dove l’odierno indagato era stato precedentemente scoperto nel possesso di un coltello a serramanico e dove viene individuato quale soggetto al centro di una gang di una trentina di ragazzi violenti, riuniti in una chat denominata “(OMISSIS)” e connotata dall’uso della violenza, della forza e della minaccia al fine di estorcere beni e/o denari ad altri ragazzi.
3. Con il ricorso si deducono i seguenti vizi:
3.1. Incoerenza della motivazione e violazione di legge penale, in relazione all’articolo 629 c.p..
La difesa, dopo avere riportato un brano di motivazione dell’ordinanza impugnata, osserva che le dichiarazioni della persona offesa ( (OMISSIS)) risultano confuse, per come sottolineato anche dal G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare; che non poteva attribuirsi a (OMISSIS) il ruolo di intermediario; che il racconto della persona offesa era privo di riscontri e non era possibile rintracciare una condotta partecipativa di (OMISSIS).
3.2. Mancanza di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari.
A tale riguardo, dopo avere passato in rassegna alcuni arresti giurisprudenziali in tema di motivazione e dopo avere riportato un brano di dell’ordinanza impugnata, attinente le esigenze cautelari, la difesa osserva che nel provvedimento manca ogni riferimento all’attualita’ e concretezza del pericolo reiterativo che -si assume- non possono essere desunte soltanto dalla gravita’ del fatto. Si aggiunge che vi sono elementi positivi che provano l’inesistenza di concreti e attuali pericoli di reiterazione, quale “la piena maturata e consapevole vigilanza posta in atto ad opera dei genitori”, oltre che della necessita’ di non interrompere i processi educativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ difetta del requisito della specificita’ e perche’ propone motivi non consentiti in questa sede di legittimita’.
1.1. Deve preliminarmente osservarsi che “l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p. e’ rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimita’ non concerne ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze gia’ esaminate dal giudice di merito)”, (Sez. F., Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).
Ancora piu’ in generale, si e’ a tal proposito osservato che i vizi di motivazione, possono essere esaminati in sede di legittimita’ allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel momento del controllo della motivazione, inoltre, non e’ compito del giudice di legittimita’ stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti ne’ che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento, atteso che l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimita’, che e’ giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non puo’ divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicita’ della motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924).
1.2. Cio’ premesso, con il primo motivo di ricorso sono state sollevate questioni relative alla valutazione degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, gia’ esaminate dal Tribunale che e’ pervenuto all’applicazione della misura cautelare attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalita’, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorieta’ o di manifesta illogicita’ e percio’ insindacabili in questa sede.
Il tribunale, invero, ha giustificato la misura valorizzando le dichiarazioni (non solo di (OMISSIS), ma anche) di (OMISSIS) (professoressa che, su segnalazione di alunni e genitori ha scoperto (OMISSIS) nel possesso di un coltello a serramanico), di (OMISSIS) (che ha riferito dell’esistenza della gang capeggiata da (OMISSIS) e che lo stesso (OMISSIS) aveva estorto denari a (OMISSIS)), dello stesso (OMISSIS) (che solo a seguito di insistenze ha riferito delle richieste estorsive subite a opera di (OMISSIS)), dalle dichiarazioni dello stesso (OMISSIS) (che confermava di avere ricevuto da (OMISSIS) denaro e scarpe ritirate materialmente dal compagno di classe (OMISSIS); che restituiva le somme sottratte al compagno di classe, dichiarando di averne speso soltanto 25,00 Euro da quella pari a 250,00 Euro ricevuta).
Alla luce di tale pluralita’ di elementi, il primo motivo di ricorso si mostra essere soltanto la proposta di una ricostruzione dei fatti in chiave difensiva, che non espone alcuno vizio di legittimita’, per come prima perimetrato.
Da qui la sua inammissibilita’.
1.2. Il secondo motivo di ricorso e’ palesemente infondato, atteso che il tribunale ha motivato esaustivamente sulle esigenze cautelari, anche con riguardo ai requisiti dell’attualita’ e della concretezza, ricavate “dalla spavalda manifestazione di prepotenza e da minacce anche gravi, reiterata per piu’ giorni”, dalla “personalita’ di (OMISSIS), delineata dalla descrizione delineata dalle insegnanti, dalla circostanza che il medesimo aveva portato a scuola per un lungo periodo un coltello”, “dalla pendenza di altro procedimento penale per violenza privata che gia’ figura a suo carico, nonostante la giovane eta’”.
Tali elementi danno conto sia della concretezza, sia dell’attualita’ del pericolo, in considerazione anche dell’assoluta prossimita’ temporale dei fatti, del grave allarme e pericolo per la comunita’ scolastica provocati dalla costituzione di una gang violenta, cosi’ come descritti nel corpo della motivazione, che va considerata nella sua interezza e non in maniera frammentaria.
Una cosi’ complessa, puntuale e dettagliata trama motivazionale e’, infatti, in parte obliterata e pretermessa nel motivo in esame che, in concreto, non si confronta con essa, affermandosi in maniera apodittica e – all’evidenza – priva di fondamento il vizio di omessa motivazione.
L’eccezione e’, dunque, palesemente infondata e, percio’, inammissibile.
2. Alla luce di quanto esposto, il ricorso e’ inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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