Collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19434.

Collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti.

Ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori; il giudice del merito, pertanto, in sede di accertamento non deve riscontrare la volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell’incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell’impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore.

Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19434. Collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti

Data udienza 25 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Credito a consumo – Collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti – Beni o servizi – Contratti di acquisto degli stessi beni o servizi – Collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 13947/2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto nel loro studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2966/2015 pubblicata il 22 dicembre 2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal Consigliere Alberto Giusti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2004, (OMISSIS), premesso che con decreto n. 2986/2004 il Tribunale di Padova le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.121,37 richiesta da (OMISSIS) s.p.a. in restituzione di quanto erogato come prestito al consumo (Prestitempo), conveniva in giudizio (OMISSIS) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo che il decreto venisse dichiarato nullo e di nessun effetto per difetto di legittimazione passiva e per la nullita’ del contratto.
Deduceva che il contratto era da considerarsi nullo perche’ il finanziamento era stato ottenuto per ragioni (finanziamento di contratto di franchising (OMISSIS)) diverse da quelle apparentemente indicate nel modulo di finanziamento (acquisto di economizzatori per caldaie (OMISSIS)) e che inoltre il contratto non indicava esattamente il bene da acquistare, ne’ i dati esatti degli oneri finanziari.
In ragione del diverso utilizzo della somma, eccepiva l’illegittimita’ dei tassi di interesse applicati, dovendosi fare ricorso ai tassi soglia previsti per i contratti di credito all’impresa. Il collegamento del finanziamento al contratto di franchising determinava l’applicazione di tassi d’interesse di cui al prestito d’impresa anziche’ di quelli applicabili al prestito al consumo.
Si costituiva l’opposta, resistendo.
2. – Con sentenza n. 2347/2007 del 22 maggio 2007, il Tribunale di Padova, dopo avere respinto l’eccezione preliminare di rito, rilevava che con il contratto in questione le parti avevano perfezionato un mutuo di scopo, che nel caso l’opponente aveva dimostrato che solo apparentemente il credito era stato concesso per l’acquisto di una caldaia, perche’, in realta’, la somma era servita per acquistare l’affiliazione alla ditta (OMISSIS) s.p.a. in franchising, e che non poteva essere applicata la normativa sul credito al consumo, perche’ nel caso l’opponente aveva agito quale imprenditore. Applicati al pagamento i soli interessi legali, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava (OMISSIS) al pagamento della minor somma di Euro 4.978,83 e la banca al pagamento delle spese legali.
3. – Con sentenza n. 2966/2015, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 dicembre 2015, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello della banca e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo, condannando l’opponente alle spese del doppio grado.
3.1. – La Corte territoriale ha rilevato che la (OMISSIS) aveva stipulato il 19 dicembre 2001 il contratto di finanziamento con la (OMISSIS), denominato Prestitempo, con il quale aveva ottenuto la somma di lire 14.990.000, da restituire in 48 rate al tasso TAEG del 17,23%, e che tale somma era stata erogata alla s.p.a. (OMISSIS) per l’acquisto di economizzatori per caldaie.
Esaminando la deduzione dell’appellata, secondo cui si tratterebbe di un contratto nullo, perche’ difetterebbe il collegamento negoziale tra il finanziamento e l’acquisto del bene (che non sarebbe stato l’economizzatore per caldaie indicato, ma il diritto di franchising concesso dalla (OMISSIS)), con conseguente violazione delle condizioni giuridiche che governano il mutuo di scopo, la Corte di Venezia ha ritenuto detta eccezione non provata.
La Corte di Venezia ha quindi osservato che nel caso di specie risulta solamente che veniva concesso un finanziamento per l’acquisto del bene con l’indicazione dello stesso (come voluto dall’articolo 124 del testo unico bancario), che il finanziamento veniva incamerato dal venditore (e non che, per le modalita’ complessive dell’operazione, il finanziamento veniva concesso al solo fine contrattualmente voluto di acquistare l’economizzatore per caldaie).
Secondo la Corte d’appello, mancano indici sintomatici del collegamento negoziale (ad esempio, l’esclusivita’ del rapporto tra la banca ed il venditore da cui dedurre la realizzazione teleologica dell’operazione), che indichino che nel caso il finanziamento veniva disposto (in forma d’obbligo per (OMISSIS)) all’unico scopo vincolante di acquistare quanto indicato nel contratto. Finanziato e venditore sono stati liberi di destinare a cio’ che volevano le somme, senza possibilita’ di alcuna ingerenza da parte della banca, completamente estranea ai rapporti negoziali fra la (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS).
La Corte del gravame ha escluso che abbia rilievo l’eccezione dell’appellata secondo cui il contratto, essendo stato compilato successivamente, dovrebbe considerarsi nullo per difetto degli elementi essenziali al momento della sottoscrizione: per tale profilo, infatti, e’ stata promossa successivamente querela di falso.
La Corte d’appello ha infine giudicato non fondata la censura riguardante i tassi di interesse, osservando che, secondo le tabelle ufficiali comunemente rinvenibili, il tasso soglia per i crediti finalizzati all’acquisto rateale all’epoca in esame risultava essere 17,73% in caso di erogazione di una somma superiore ad Euro 10.000.
4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 maggio 2016, sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 121 TUB, e articolo 1418 c.c.) la ricorrente censura che la Corte d’appello abbia fatto erronea applicazione al caso in esame dei principi in tema di mutuo di scopo. Ad avviso della ricorrente, la Corte di Venezia avrebbe dovuto affermare, da un lato, l’esistenza, in ipotesi, di un necessario collegamento negoziale, attesa la natura di credito al consumo del contratto “Prestitempo”; dall’altro, pero’, la stessa Corte avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ del contratto, atteso che il collegamento negoziale determinato dall’articolo 121 TUB non avrebbe potuto essere derogato dalle parti mediante un collegamento di negozi giuridici diversi da quelli stabiliti dalla legge (finanziamento/attivita’ d’impresa – franchising anziche’ finanziamento/vendita di beni o servizi destinati al consumo). Nel credito al consumo – osserva la ricorrente – la destinazione del finanziamento ad un bene o servizio destinato al consumo, cosi’ come stabilito ex lege, non e’ mero motivo estraneo al sinallagma contrattuale, bensi’ elemento essenziale che funzionalizza tale tipologia di contratto di finanziamento; laddove un collegamento negoziale diverso da quello stabilito dal legislatore determinerebbe una nullita’ del contratto di finanziamento, derogando illegittimamente a una norma in materia creditizia di natura imperativa. Tale operazione determinerebbe un’illegittima applicazione di tassi d’interesse superiori a quelli legali.
La ricorrente censura che la Corte d’appello, dopo avere escluso che il finanziamento sia stato concesso al solo fine contrattualmente voluto di acquistare l’economizzatore per caldaie, abbia affermato che la descrizione del bene non determina la trasformazione del contratto in mutuo di scopo; e si duole altresi’ del fatto che la Corte di Venezia abbia ritenuto l’impiego diverso delle somme come indice del difetto di collegamento negoziale, essendo stati finanziato e venditore liberi di destinare a cio’ che volevano le somme.
Ad avviso della ricorrente, l’accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore non sarebbe elemento determinante del collegamento negoziale, ossia tale da condizionare l’esistenza o meno del collegamento negoziale stesso, incidendo soltanto sulla legittimazione del mutuatario a fare valere il diritto di risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento direttamente nei confronti della banca mutuante.
1.1. – Il motivo e’ fondato, nei termini di seguito precisati.
Ritiene il Collegio di dover assicurare continuita’ ai precedenti di questa Corte (Cass., Sez. III, 30 settembre 2015, n. 19522; Cass., Sez. II, 19 dicembre 2018, n. 32915), secondo cui, ai sensi degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il Decreto Legislativo n. 385 del 1993, (nel testo originario, anche nella presente fattispecie applicabile ratione temporis), tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
Invero, nella fattispecie risulta pacifica l’avvenuta conclusione di un contratto di finanziamento riconducibile alla previsione normativa in materia di credito al consumo, ancorche’ la difesa della controricorrente ribadisca di non essere legata da alcun rapporto di esclusiva con la societa’ che, in base al contratto, avrebbe dovuto fornire l’beni in vista del cui acquisto era concesso il mutuo. La sentenza impugnata da’ infatti atto che nella specie il finanziamento era stato concesso per l’acquisto di economizzatori per caldaie con l’indicazione dei beni nel contratto (“come voluto dall’articolo 124 TUB”).
Per il passato, e cioe’ prima dell’introduzione delle norme di cui all’articolo 121 e ss., del testo unico bancario, era evidente che il riscontro dell’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il successivo contratto volto a procurare l’acquisto per il quale era stata richiesta la somma mutuata, presupponeva che il collegamento scaturisse dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioe’ che uno dei due negozi trovasse la propria causa (e non il semplice motivo) nell’altro, nonche’ dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica: sicche’, soltanto se la volonta’ di collegamento si fosse obiettivata nel contenuto dei diversi negozi si sarebbe potuto ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, erano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro.
La necessita’ di trattare il collegamento negoziale come quaestio facti insindacabile in sede di legittimita’, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui all’articolo 1362 c.c. e ss., risulta pero’ superata a seguito dell’introduzione della disciplina del testo unico bancario, la quale fornisce la seguente nozione di credito al consumo: “Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attivita’ commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”, prevedendo anche le categorie di soggetti cui e’ riservato il relativo esercizio. La disciplina del contratto si rinviene nell’articolo 124, dello stesso testo unico che, dopo aver richiesto a pena di nullita’ la forma scritta, mediante rinvio all’articolo 117, comma 1 e 3, ed aver previsto i requisiti del contratto in genere, differenzia, tra le possibili fattispecie contrattuali, quella prevista dal comma 3, disponendo che “… i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi contengono a pena di nullita’: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito nel contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprieta’, nei casi in cui il passaggio della proprieta’ non sia immediato”.
Deve ritenersi che il dato normativo sopra riportato sia inequivocabilmente nel senso di riconoscere l’esistenza di un collegamento tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto.
Va quindi ribadito che per i contratti di cui all’articolo 121, del testo unico bancario e’ la stessa legge a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioe’ il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio, dal momento che il nesso tra i negozi non e’ affatto occasionale, bensi’ dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioe’ che uno dei due negozi trova la propria causa nell’altro, sicche’ e’ la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie.
Ne consegue che si palesa erronea l’affermazione dei giudici di merito secondo cui per ravvisare il collegamento negoziale di tipo funzionale sarebbe stato necessario riscontrare la volonta’ di tutti i contraenti di collegare il contratto di credito al consumo al contratto di compravendita, dovendosi reputare che invece cio’ sia una conseguenza legale della previsione di cui al citato articolo 121.
L’unitarieta’ della causa economica sottesa alla pluralita’ dei contratti impone di ritenere che si abbia un collegamento negoziale ex lege a prescindere dall’esistenza dell’accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, contemplato nel successivo articolo 125. Il richiamo alla situazione di esclusiva e’, infatti, una delle due condizioni poste per consentire l’azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore, ma non e’ certo condizione necessaria per riconoscere l’esistenza di un contratto di credito al consumo, la cui nozione generale e’ delineata dall’articolo 121, essendo invece sufficiente che l’operazione di finanziamento risulti finalizzata all’acquisto di un bene (o servizio) determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e percio’ individuato gia’ nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.
Le possibilita’ di tutela offerte al consumatore non si esauriscono in quella prevista dall’articolo 125 TUB, comma 4, che gli consente l’azione diretta nei confronti del finanziatore, in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, soltanto in presenza di costituzione in mora e di patto di esclusiva. Infatti, deve reputarsi consentita anche la sospensione del pagamento delle rate con l’exceptio inadimpleti contractus, ovvero la deduzione dell’assenza della causa in concreto del contratto, per l’assenza stessa del contratto collegato di fornitura di beni o di servizi (Cass., Sez. II, 19 dicembre 2018, n. 32915, cit.).
Tali considerazioni danno altresi’ contezza dell’impossibilita’ di opporre all’azione proposta dalla ricorrente la previsione di cui all’articolo 15 del contratto di finanziamento, nella parte in cui, pur essendo carente il requisito dell’accordo di esclusiva tra banca e fornitore dei beni per le operazioni di finanziamento volte all’acquisto di questi ultimi, impone di doversi rivolgere unicamente nei confronti della (OMISSIS), anche laddove la pretesa del cliente esuli da quelle di cui all’articolo 125, comma 4, come nel caso di specie, nel quale la (OMISSIS) mirava anche a respingere la richiesta di pagamento delle rate di mutuo non soddisfatte.
La clausola de qua, ove estesa anche ad ipotesi di azioni del consumatore che esulano da quelle per le quali la legge pone la condizione del rapporto di esclusiva (e che si pongono come strumenti di tutela aggiuntiva rispetto alle azioni ordinariamente concesse dal diritto positivo), deve reputarsi vessatoria perche’ comportante una limitazione della facolta’ del mutuatario di opporre eccezioni.
Pertanto, e’ errata la sentenza impugnata che ha escluso l’esistenza di questo collegamento negoziale sulla base di un procedimento ermeneutico non conforme alle previsioni dei menzionati Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 121 e 124.
1.2. – Deve pertanto ribadirsi il principio per il quale in materia di contratto di credito al consumo, nella vigenza della disciplina del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 121 e ss., la norma dell’articolo 124, comma 3, va interpretata come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi, contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
In base al suesposto principio, il giudice del merito, muovendo dalla sussistenza di un collegamento negoziale di fonte legale tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento, avrebbe dovuto procedere all’esame delle clausole di quest’ultimo contratto, e trarre le conseguenze, in concreto, dell’incidenza sul contratto di finanziamento della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell’impiego della somma mutuata per una finalita’, diversa da quella indicata in contratto e corrispondente ad una delle tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore.
2. – Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente deduce che l’erronea esclusione del collegamento negoziale finanziamento/franchising, con conseguente mancata declaratoria di nullita’ del contratto di finanziamento, si riverberebbe sull’erronea affermazione della Corte d’appello circa la legittimita’ dei tassi di interesse applicati. Nel caso di specie – si deduce – il finanziamento litigioso era finalizzato, non gia’ all’acquisto di beni di consumo, bensi’ a finanziare l’attivita’ di impresa, e i tassi d’interesse applicati dalla banca sarebbero illegittimi perche’ di gran lunga superiori a quelli usurari.
Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 221 c.p.c., articoli 1325 e 1418 c.c., e articolo 117 TUB. Con esso la ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto – indipendentemente dal rilievo della proposta querela di falso – prendere in esame, in quanto rilevante, l’eccezione di nullita’ del contratto di finanziamento per vizio del consenso, atteso che i presupposti dell’uno e dell’altra sono differenti, ed occorrendo ammettere le prove testimoniali articolate, previa valutazione di ammissibilita’ e rilevanza.
2.1. – L’esame del secondo e del terzo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del primo motivo.
3. – La sentenza impugnata e’ cassata in relazione alla censura accolta.
Il giudice del rinvio – che si designa in altra sezione della Corte d’appello di Venezia – provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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