Specificità dei motivi d’appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19428.

Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’articolo 342 cod. proc. civ., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Nel caso di specie, accogliendo l’unico motivo di ricorso con il quale parte ricorrente aveva denunziato la nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 342 cod. proc. civ., ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., censurando in tal modo la declaratoria di parziale inammissibilità dell’appello, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza medesima, essendo tutti i motivi di gravame proposti idonei a soddisfare i requisiti di cui al citato articolo 342 cod. proc. civ., secondo il significato attribuito alla disposizione in esame nell’elaborazione giurisprudenziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781).

Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19428. Specificità dei motivi d’appello

Data udienza 11 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Impugnazioni – Specificità dei motivi d’appello – Art. 342 cpc – Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto – Prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado – Allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi – Necessità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22259-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 747/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), gia’ creditrice del deceduto (OMISSIS), chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Bari il figlio del debitore (OMISSIS), chiedendo accertarsi la nullita’ della rinuncia all’eredita’ fatta dal convenuto chiamato; in subordine chiedeva di essere autorizzata ad accettare l’eredita’ in nome e per conto del rinunciante.
Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice e, accertata la nullita’ della rinuncia all’eredita’, autorizzava l’istante ad accettare, in nome e per conto di (OMISSIS), l’eredita’ di (OMISSIS). Il Tribunale valorizzava la circostanza del prolungato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, il quale aveva formalizzato la rinunzia solo dopo la richiesta di pagamento, decorsi oltre venti anni dalla morte, quando oramai l’acquisto ereditario si era ampiamente perfezionato per effetto di tacita accettazione di eredita’.
La Corte d’appello di Bari, adita da (OMISSIS), dichiarava inammissibili tutti i motivi di appello, ad eccezione del terzo motivo, con il quale si denunciava la contraddittorieta’ della motivazione, laddove il primo giudice, da un lato, aveva dichiarato la nullita’ della rinuncia, riscontrando la gia’ avvenuta accettazione, dall’altro, aveva autorizzato l’istante ad accettare l’eredita’ in nome del rinunciante.
In quanto agli altri motivi, la corte di merito rilevava che l’appellante “lungi da una critica giuridica della stessa a mezzo di specifiche censure, si limita a riproporre, per ognuno, pedissequamente le argomentazioni gia’ prospettate con l’atto introduttivo al giudizio, e le successive memorie, con argomenti cui il giudice aveva specificamente dato risposta, articolando l’atto di appello come atto di citazione in primo grado, quasi che alcuna pronuncia fosse stata mai emessa”.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) propone ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4: e’ oggetto di censura la dichiarazione di parziale inammissibilita’ dell’appello.
(OMISSIS) rimane intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato.
Il primo giudice aveva accolto la domanda attorea, dichiarando la nullita’ della rinuncia all’eredita’ fatta dal convenuto dopo venti anni dall’aperta successione, in quanto proveniente da chi aveva tacitamente accettato l’eredita’.
Con il primo motivo, l’appellante aveva censurato la decisione, rimproverando al primo giudice di non avere considerato l’eccezione di difetto di interesse ad agire in capo all’attrice, in assenza di un definitivo accertamento del credito. Posto che il motivo denunciava una omissione, nient’altro l’appellante doveva fare se non riproporre la questione (Cass. n. 4388/2016), cosi’ come fatta valere in primo grado. Questa Corte ha chiarito che “ai fini della specificita’ dei motivi d’appello richiesta dall’articolo 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, puo’ sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purche’ cio’ determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n. 23781/2020).
Con il secondo motivo d’appello si denunciava la nullita’ della citazione introduttiva per la contraddittorieta’ delle richieste. Neanche in questo caso si poneva una questione di critica della sentenza impugnata, ma si denunciava, appunto, con apposito motivo d’appello, il mancato rilievo della nullita’ da parte del primo giudice (cfr. Cass. n. 8104/2021).
Lo stesso dicasi per il quarto motivo, con il quale l’appellante di soleva perche’ il primo giudice non aveva tratto le debite implicazioni dalla pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di un diverso giudizio fra le stesse parti, nel quale si discuteva pur sempre della qualita’ di erede del convenuto.
Con il quinto motivo si attaccava la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva valorizzato, in termini negativi per il rinunciante, il lasso di tempo intercorso fra l’apertura della successione e la formale rinuncia.
Il motivo, cosi’ come articolato, conteneva sia la parte volitiva, sia la parte argomentativa, indicando le ragioni che, a dire dell’appellante, rendevano non determinante il ritardo (Cass., S.U., n. 27199/2017; n. 13535/2018).
Lo stesso dicasi per il sesto motivo, con il quale si censurava la decisione di primo grado perche’ il tribunale aveva affermato l’esistenza di un’accettazione tacita di eredita’- in forza del possesso, senza considerare che l’appellante avevi posseduto come comproprietario, nei limiti dell’articolo 1102 c.c., e non quale chiamato. Si evidenziava con la censura che si trattava di beni in comproprta’, fra debitore deceduto e la madre del convenuto. Pertanto, secondo l’appellante, il tipo di attivita’, descritta dal consulente tecnico e valorizzata dal primo giudice, non poteva essere riguardata quale tacita accettazione, in assenza dei requisiti ex articolo 476 c.c.
Con il settimo motivo si facevano valere ulteriori argomenti intesi a smentire l’assunto del primo giudice sul significato dell’attivita’ realizzata dal chiamato quale tacita accettazione.
In conclusione, tutti i motivi soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 342 c.p.c. secondo il significato attribuito alla norma dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., n. 27199/2017 cit.).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione perche’ decida sulla restante parte dell’appello.
La corte di rinvio liquidera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

 

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