Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 aprile 2015, n. 7704 Svolgimento del processo 1. C.C. e Ge. nonché D.E. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, G.V. e la SAI Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni patiti in un sinistro stradale nel quale il motociclo condotto dal D. , di...
Categoria: Trasporto
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 24347. In tema di trasporto di persone, viene affermato che la presunzione di responsabilita' che l'articolo 1681 c.c., e l'articolo 409 codice navale, pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilita' presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioe' il sinistro e' posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attivita' di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilita', il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalita' dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui; dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo, salvo che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 24347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22035. la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1939, nel testo di cui al protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955 (recepiti nell'ordinamento italiano rispettivamente con la legge 19 maggio 1932 n. 841 e con la legge 3 dicembre 1962 n. 1832) – secondo cui "l'azione di responsabilità dovrà essere promossa a scelta dell'attore nel territorio di uno Stato contraente innanzi al tribunale del domicilio del vettore, ovvero della sede principale del suo esercizio ovvero del luogo in cui il vettore possiede una organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, oppure, infine, innanzi al tribunale del luogo di destinazione" – ha predisposto solo il criterio di collegamento al fine di determinare lo Stato aderente ove è giustificato radicare la giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, e non vale come criterio attributivo della competenza interna dello Stato aderente del quale è stata determinata la giurisdizione. Dal tenore dell'intera disposizione, infatti, si ricava che il disegno manifestato dal legislatore uniforme con la norma de qua è stato quello di affidare al criterio del collegamento a uno dei fori alternativi contemplati dalla norma in oggetto la individuazione dello Stato aderente, in cui è giustificato radicare la giurisdizione per tali controversie e di lasciare all'ordinamento giuridico interno la disciplina del processo introdotto innanzi al giudice dello Stato aderente, disciplina necessariamente comprendente le regole della competenza territoriale interna, esse pure regole di procedura
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 17 ottobre 2014, n. 22035 Svolgimento del processo Con citazione dell’agosto 2001 la s.p.a. Vittoria Assicurazioni – premesso che aveva provveduto a risarcire i danni conseguenti alla perdita di colli di una spedizione, affidati per il trasporto aereo nel novembre del 2000 dallo spedizioniere Franco Vago s.p.a. alla...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2075. In tema di contratto di trasporto. Posto che, in relazione al destinatario, il contratto di trasporto si atteggia come contratto a favore di terzi, la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna
La massima 1. Nell’ambito del contratto di trasporto, criterio dirimente ai fini della individuazione del titolare del diritto all’indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del carico occorse durante il trasporto, è quello che tenga conto della incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti, e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica, sia...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2013, n. 25423. In tema di Vendita franco partenza, se le bottiglie si rompono durante il viaggio il venditore risponde solo della loro integrità al momento della partenza
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 novembre 2013, n. 25423 Svolgimento del processo 1. – Con atto di citazione in data 16 aprile 1996, la s.r.l. COVIP propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avezzano, avente ad oggetto il pagamento in favore della s.p.a. Sorgente Santa Croce del saldo di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 settembre 2013, n. 20896. In tema di trasposto di merci su strada soggetto all’obbligo di tariffe a forcella, l’ammontare del risarcimento danni da perdita o avaria delle cose trasportate ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 450/1985 (modificato dall’art. 7, d.l. 82/1993, convertito nella legge n. 162/1993) è contenuto entro i limiti di valore stabiliti da detta norma
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 settembre 2013, n. 20896 Svolgimento del processo A.A.F. , premesso di avere stipulato contratto di trasporto con la Executive Group International per la spedizione di due colli del peso di Kg. 38 e 42 da consegnare in Galles, ha citato in giudizio il vettore lamentando che durante...