La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24345 del 1° settembre 2025, ha definito il criterio di riparto della giurisdizione nelle controversie relative alle concessioni amministrative.
La Suprema Corte ha stabilito che la giurisdizione del Giudice Ordinario (G.O.) è limitata alle sole controversie che hanno un contenuto meramente patrimoniale, quali quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, e nelle quali non è rilevante l'esercizio di un potere di intervento della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi generali.
Al contrario, la giurisdizione del Giudice Amministrativo (G.A.) sussiste quando la controversia richiede la verifica e l'accertamento dell'azione autoritativa della Pubblica Amministrazione che incide sull'intera economia del rapporto concessorio. In sostanza, se la lite tocca il rapporto di concessione in senso lato, esulando dalla mera pretesa economica, la competenza è del G.A., in quanto si tratta di valutare l'esercizio di un potere pubblico.





