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Azione generale di rescissione per lesione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6311.

In tema di azione generale di rescissione per lesione, lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni; pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente su tutti gli elementi, non potendo evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di causalità psicologica dalla mera constatazione di una oggettiva condizione economica negativa del contraente svantaggiato, poiché deve considerare la decisività sul piano volitivo di questa situazione in relazione al comportamento della controparte contrarre.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova
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Il travisamento del contenuto oggettivo della prova

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 marzo 2024| n. 5792.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale

Vendita di immobili destinati ad abitazione e la mancanza del certificato di abitabilità
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Vendita di immobili destinati ad abitazione e la mancanza del certificato di abitabilità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5963.

In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l’ipotesi di vendita di “aliud pro alio” qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l’ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l’ipotesi dell’inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.

Qualificazione d’ufficio quale vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero quale vendita di “aliud pro alio”
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Qualificazione d’ufficio quale vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero quale vendita di “aliud pro alio”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5884.

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d’ufficio l’azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di “aliud pro alio”, la quale dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall’art. 1495 cod. civ.

La gravità dell’inadempimento per la risoluzione va commisurata all’interesse 
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La gravità dell’inadempimento per la risoluzione va commisurata all’interesse 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5843.

In materia contrattuale, la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. va commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per tale parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti
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Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5961.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche.

L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria
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L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5922.

L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.

Accoglimento della risoluzione e risarcimento dei danni non può essere riconosciuto anche il doppio della caparra confirmatoria
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Accoglimento della risoluzione e risarcimento dei danni non può essere riconosciuto anche il doppio della caparra confirmatoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5854.

A fronte della proposizione e dell’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con il conseguente risarcimento dei danni, non può essere riconosciuta – in aggiunta – la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, indipendentemente dalla prova del danno

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata
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La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5891.

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c..

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori
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La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 febbraio 2024| n. 5406.

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.