La sentenza n. 369 dell'8 gennaio 2025 della Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di spese processuali, la condanna in solido al pagamento può avvenire non solo in caso di indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi è una comunanza di interessi tra le parti soccombenti. Tale comunanza può essere dedotta dall'identità delle questioni sollevate, dalla convergenza delle difese o dall'interesse comune al riconoscimento di un fatto costitutivo, anche se le domande proposte hanno valori diversi.
In altre parole, se più parti perdono una causa e condividono un interesse comune, il giudice può condannarle a pagare le spese processuali insieme, anche se le loro richieste iniziali erano di importi diversi.




