La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25714 del 19 settembre 2025, ha chiarito la natura giuridica dell'istanza di cancellazione di frasi ingiuriose o offensive dagli atti processuali (prevista dall'art. 89 c.p.c.).
La Suprema Corte ha stabilito che la cancellazione, oltre a poter essere disposta d'ufficio dal giudice, può anche conseguire all'istanza di parte. Tuttavia, questa istanza non costituisce una vera e propria domanda giudiziale o una pretesa autonoma. Essa vale, invece, come una semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso che è proprio del giudice. Tale potere è strumentale all'obbligo, imposto alle parti dall'art. 88 c.p.c., di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
Nel caso di specie, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che l'accoglimento della richiesta di cancellazione fosse una vittoria su una "domanda giudiziale". Basandosi su questo errore, aveva ritenuto sussistenti gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite. La Cassazione ha corretto tale errore, riaffermando che l'istanza di cancellazione non può mai giustificare, di per sé, una soccombenza reciproca.








