Prescrizione e interpretazione atto interruttivo
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Prescrizione e interpretazione atto interruttivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza civile n. 13430 del 20 maggio 2025, ha chiarito i principi che guidano l'interpretazione di un atto interruttivo della prescrizione. La pronuncia stabilisce che l'obiettivo non è comprendere l'intenzione di chi ha redatto l'atto, ma accertare la sua oggettiva riconoscibilità da parte del destinatario.

Secondo la Corte, l'interpretazione di un atto che interrompe la prescrizione (come una diffida o una messa in mora) non deve concentrarsi sulla ricostruzione della volontà o dell'intento soggettivo di chi lo ha compiuto. L'indagine deve, invece, vertere sulla riconoscibilità oggettiva dell'atto e sul fatto che esso contenga, in modo inequivocabile, l'esigenza di far valere un diritto.

Chi decide quale debito imputare il pagamento
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Chi decide quale debito imputare il pagamento

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza civile n. 13477 del 20 maggio 2025, ha chiarito i meccanismi e le priorità per l'imputazione di un pagamento quando un debitore ha più debiti verso lo stesso creditore. La pronuncia stabilisce una gerarchia di scelte e oneri probatori.

La Corte ha ribadito che, in presenza di diversi debiti, la prima opzione di scelta spetta al debitore. Se il debitore, al momento del pagamento, non dichiara a quale debito intende imputare la somma versata, la facoltà di scelta passa al creditore, secondo quanto previsto dall'articolo 1195 del Codice Civile.

Notifiche legali la PEC sempre valida e senza limiti
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Notifiche legali la PEC sempre valida e senza limiti

La Corte di Cassazione, con la sentenza civile n. 12684 del 13 maggio 2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di notificazioni al domicilio digitale. La pronuncia afferma che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) fornito da un avvocato in un atto processuale è valido per tutte le notificazioni degli atti giudiziari, nonostante il difensore abbia specificato che l'uso fosse limitato alle sole comunicazioni di cancelleria.

In appello i difetti dell’editio actionis
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In appello i difetti dell’editio actionis

L'Ordinanza n. 12693 del 13 maggio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, stabilisce che in appello i difetti nella "presentazione dell'azione" (editio actionis) non possono essere corretti dopo la scadenza del termine perentorio per la notifica. Se ciò accade, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, rendendo la sentenza di primo grado definitiva. Nel caso specifico, la Corte ha annullato una decisione precedente perché l'appello, inizialmente notificato all'ultimo giorno utile senza il suo contenuto, era stato notificato nuovamente il giorno dopo in forma completa, quando il termine per impugnare era già scaduto. La tempestività e la completezza della notifica sono quindi requisiti essenziali.

La nullità non richiede il litisconsorzio necessario
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La nullità non richiede il litisconsorzio necessario

Secondo la Sentenza n. 12683 del 13 maggio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, quando un contratto è stipulato tra più parti (plurisoggettivo), l'azione per chiederne la nullità non rende necessario chiamare in giudizio tutti i contraenti (litisconsorzio necessario). Questo perché la sentenza che dichiara la nullità ha un carattere dichiarativo e non costitutivo: non modifica il contratto, ma si limita a constatare che era già nullo fin dall'inizio. Di conseguenza, la decisione ha effetto solo tra le parti che sono state in causa e non produce effetti vincolanti nei confronti degli altri contraenti rimasti estranei al giudizio.

Quando un mandato non è mediazione ma atipica
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Quando un mandato non è mediazione ma atipica

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza civile n. 12837 del 13 maggio 2025, ha delineato i criteri distintivi tra un contratto di mandato e un'attività di mediazione atipica unilaterale. La pronuncia è fondamentale per qualificare correttamente i rapporti professionali, specialmente quando un soggetto agisce per conto di un altro.

Denuncia vizi in subappalto e l’onere dell’appaltatore
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Denuncia vizi in subappalto e l’onere dell’appaltatore

La Corte di Cassazione, con la sentenza civile n. 12680 del 13 maggio 2025, ha chiarito i termini temporali entro cui un appaltatore deve denunciare i vizi dell'opera al proprio subappaltatore, ai sensi dell’articolo 1670 del codice civile. La Corte ha stabilito che l’onere di contestazione dei vizi, che l'appaltatore deve rivolgere al subappaltatore per non incorrere in decadenza, insorge solo dopo che il committente principale ha formalmente denunciato tali vizi all'appaltatore. Prima di questa denuncia ufficiale, l'appaltatore non ha un interesse concreto ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore.

L’onere di riproporre le prove in primo grado
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L’onere di riproporre le prove in primo grado

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza civile n. 12791 del 13 maggio 2025, ha chiarito un importante aspetto procedurale riguardante la riproposizione delle richieste istruttorie nel corso di un processo civile. L'Ordinanza stabilisce che, se un giudice di primo grado non accoglie determinate richieste istruttorie (ad esempio, l'ammissione di una prova testimoniale o documentale), la parte che le ha avanzate ha l'obbligo di reiterarle esplicitamente al momento della precisazione delle conclusioni. Non è sufficiente un generico riferimento agli atti difensivi precedenti. Se la parte non lo fa, quelle richieste si considerano abbandonate e non possono essere riproposte in appello.

Compensazione e mandato di credito: le differenze
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Compensazione e mandato di credito: le differenze

La Corte di Cassazione, con la sentenza civile n. 12674 del 13 maggio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sul mandato di credito e sulla sua natura giuridica, ribadendo un principio fondamentale in materia di compensazione. La Corte ha stabilito che il mandato di credito non è un contratto che coinvolge tre parti (mandante, mandatario e terzo), ma si perfeziona unicamente con l'accordo tra il mandante (colui che incarica) e il mandatario (colui che accetta di fare credito a un terzo). Questo contratto è giuridicamente autonomo rispetto al mutuo che il mandatario concede al terzo.

Recesso precontrattuale e onere della prova
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Recesso precontrattuale e onere della prova

La Corte di Cassazione, con la sentenza civile n. 12679 del 13 maggio 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla responsabilità precontrattuale e alla distribuzione dell'onere della prova in caso di recesso ingiustificato dalle trattative. La pronuncia stabilisce chi deve dimostrare la mala fede nel processo.

La Corte ha ribadito che la responsabilità precontrattuale, che sorge per la violazione dei doveri di buona fede e correttezza durante le trattative, è di natura extracontrattuale (o aquiliana). Di conseguenza, si applicano le regole ordinarie sull'onere della prova. Questo significa che, in caso di recesso ingiustificato da una trattativa, non spetta alla parte che recede dimostrare di aver agito in buona fede. Al contrario, è la parte che ritiene di aver subito un danno a dover provare che il recesso è avvenuto in mala fede e senza una valida ragione.