Il regime tavolare e la natura costitutiva del trasferimento di diritti reali che non travolge l’applicazione dei principi generali in tema di giudicato
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Il regime tavolare e la natura costitutiva del trasferimento di diritti reali che non travolge l’applicazione dei principi generali in tema di giudicato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 maggio 2024| n. 15234.

Per i beni soggetti a regime tavolare, secondo la disciplina prevista dal r.d. n. 499 del 1929, la natura costitutiva del trasferimento di diritti reali non travolge l'applicazione dei principi generali in tema di giudicato, racchiusi nell'art. 2909 c.c., e in ogni caso non prevale rispetto a diritti derivanti da pronunce del giudice di carattere costitutivo.

Appalto ed il regime probatorio delle variazioni
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Appalto ed il regime probatorio delle variazioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2024| n. 15351.

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell’opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l’art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto “ad substantiam”, nel secondo, invece, l’art. 1661 cod. civ. consente all’appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.

Prelazione agraria la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo
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Prelazione agraria la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2024| n. 15311.

In tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, e subordinata "al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore" (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti del diritto di prelazione in capo all'avente diritto, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto predetto, si limita a subordinare l'efficacia dell'atto all'eventuale esercizio della prelazione, che va, poi, riscontrata come in concreto esistente nel concorso dei necessari requisiti di legge.

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In particolare nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e la motivazione del giudice

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2024| n. 15270.

Il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l’attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. In particolare, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe

Preliminare di vendita di un garage e la risoluzione del contratto per inutilizzabilità del bene per l’impossibilità della manovra di accesso
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Preliminare di vendita di un garage e la risoluzione del contratto per inutilizzabilità del bene per l’impossibilità della manovra di accesso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2024| n. 15309.

In tema di preliminare di vendita di un garage, ove il promissario acquirente chieda la risoluzione del contratto per inadempimento, stante l'inutilizzabilità del bene per l'impossibilità della manovra di accesso, il criterio della facile manovrabilità, di cui agli articoli 3.6.3. e 3.7.2. del Dm 1° febbraio 1986 del Ministero dell'interno, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse, non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali di ampiezza e va collegato al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi, nonché alle difficoltà che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilità.

La sottoscrizione del CID da parte di entrambi i conducenti e la presunzione iuris tantum nei confronti dell’assicuratore
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La sottoscrizione del CID da parte di entrambi i conducenti e la presunzione iuris tantum nei confronti dell’assicuratore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 giugno 2024| n. 15431.

In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.

In tema di distinzione tra erede e legatario
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In tema di distinzione tra erede e legatario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 giugno 2024| n. 15400.

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 del codice civile, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.

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Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15028.

Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo.

L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale
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L’impugnazione incidentale tardiva può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15100.

L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.

È nulla la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riservi la possibilità di trattare direttamente alcuni clienti non previamente individuati
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È nulla la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riservi la possibilità di trattare direttamente alcuni clienti non previamente individuati

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 maggio 2024| n. 15005.

È nulla ai sensi dell’art. 1356 cod. civ., risolvendosi in una condizione meramente potestativa, tale da far venir meno l’efficacia vincolante dell’intero contratto, la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riservi in ogni momento la possibilità, previa comunicazione, di trattare direttamente alcuni clienti (non previamente individuati), così escludendo ogni diritto dall’agente in quanto l’applicazione di detta clausola svuoterebbe di significato il contratto, consentendo al preponente la possibilità di sottrarre all’agente un numero indefinito di clienti – anche tutti – senza riconoscergli diritto a provvigioni o tenere in alcun conto le spese sostenute e le attività svolte per organizzare una sempre più estesa rete di clienti.