Il potere di autotutela attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali
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Il potere di autotutela attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 255.

Il potere di autotutela, attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali, è esteso, in virtù del combinato disposto degli artt. 823 e 825 c.c., ai beni del patrimonio indisponibile, mentre resta escluso per la tutela dei beni del patrimonio disponibile, rispetto ai quali l’amministrazione potrà avvalersi solo delle ordinaria azioni a tutela della proprietà e del possesso. Pertanto, in presenza di beni del patrimonio disponibile di proprietà del Comune, occupati sine titulo, gli atti posti in essere dall’Amministrazione comunale non possono ritenersi riconducibili all’esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, quale è quello attribuito dall’art. 823 con riferimento ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, quanto piuttosto all’esercizio di un potere di autotutela del patrimonio immobiliare, posto in essere iure privatorum. Si tratta, in altre parole, di atti di diffida di natura paritetica volti alla tutela della proprietà comunale, a fronte dei quali sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie.

Ai fini di accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione
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Ai fini di accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 278.

Ai fini di accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione non può farsi riferimento a una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, dovendo invece l’inadeguatezza eventuale essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall’art.36 Costituzione, “esterno” rispetto al contratto. Sicché, la violazione del paradigma normativo di riferimento della Carta fondamentale postula lo scrutinio di tutte le voci che compongono il trattamento retributivo complessivo riconosciuto dal CCNL di settore, alla luce del canone di onnicomprensività.

In genere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dal d.m. n. 1444 del 1968
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In genere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dal d.m. n. 1444 del 1968

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 236.

In materia di distanze tra costruzioni, agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all'intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona ed avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato.