Onorari avvocato e Foro del consumatore
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Onorari avvocato e Foro del consumatore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 febbraio 2024| n. 3241.

Nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza é dell'ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che é criterio inderogabile e prevalente su ogni altro, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudice adito per ultimo sia la corte d'appello di distretto diverso da quello di residenza del convenuto, poichè non é possibile enucleare in via interpretativa una regola oggettivamente diversa da quella codificata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ufficio giudiziario competente non é quello di pari grado (corte d'appello), nel cui distretto il convenuto abbia la residenza, ma il tribunale individuato in base al criterio del foro del consumatore.

La definizione di “strada” che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice
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La definizione di “strada” che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 febbraio 2024| n. 3251.

La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.

Il potere di riduzione della penale ad equità
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Il potere di riduzione della penale ad equità

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 febbraio 2024| n. 3297.

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., può essere esercitato d'ufficio anche quando la penale è stata spontaneamente pagata perché i rimedi contrattuali sono esperibili anche dopo che il contratto è stato eseguito, salva la prescrizione.

Decorrenza indicazione dello specifico termine di prescrizione quale eccezione in senso lato
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Decorrenza indicazione dello specifico termine di prescrizione quale eccezione in senso lato

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 febbraio 2024| n. 3267.

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione - nella specie, quello indicato all'art. 2947, comma 3, c.c. - integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 c.p.c. qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del processo ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, di appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, di cassazione.

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Prova presuntiva il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi precise e concordanti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 febbraio 2024| n. 3205.

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato articolo 2729 del codice civile, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, del Cpc, può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.

L’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte
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L’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 febbraio 2024| n. 3214.

L’eccezione di tardività, ai sensi degli articoli 214 e 215 cod. proc. civ., del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento in quanto unica ad avere interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza

L’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo
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L’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 febbraio 2024| n. 3020.

L'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore" non esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria.

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La definizione del mercato rilevante di un prodotto o servizio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 febbraio 2024| n. 3052.

In tema di abuso di posizione dominante, la definizione del mercato rilevante di un prodotto o servizio, quando si tratti di stabilire se una clausola contrattuale sia o meno il frutto di una imposizione abusiva, deve essere condotta avuto riguardo a sei criteri indefettibili: a) l'area geografica di diffusione del prodotto o servizio; b) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo domanda; c) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo offre; d) l'esistenza di pressioni concorrenziali; e) la possibilità di interferenza con altri mercati; f) la struttura del mercato.

Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze
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Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2024| n. 3073.

In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 del Cc, il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione.

In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione
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In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|2 febbraio 2024| n. 3092.

In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto, il proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 840 c.c. e in via esclusiva o concorrente con l'appaltatore a seconda della sua ingerenza nei lavori medesimi con direttive più o meno vincolanti, quando, nell'esercizio delle sue facoltà di realizzare escavazioni od opere nel sottosuolo, produce un danno ai vicini; se, invece, non vi è alcun legame causale tra l'attuale esercizio delle facoltà dominicali e l'evento lesivo in quanto la rovina concerne un edificio o una costruzione preesistenti o successivi all'attività di escavazione ovvero alla realizzazione di opere nel sottosuolo, lo stesso proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 2053 c.c., costituendo il rilievo attribuito all'esercizio in atto delle facoltà proprietarie il discrimen tra i due diversi criteri di imputazione della responsabilità del proprietario.