Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 febbraio 2024| n. 3241.
Nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza é dell'ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che é criterio inderogabile e prevalente su ogni altro, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudice adito per ultimo sia la corte d'appello di distretto diverso da quello di residenza del convenuto, poichè non é possibile enucleare in via interpretativa una regola oggettivamente diversa da quella codificata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ufficio giudiziario competente non é quello di pari grado (corte d'appello), nel cui distretto il convenuto abbia la residenza, ma il tribunale individuato in base al criterio del foro del consumatore.