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Iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 marzo 2024| n. 6450.

L’iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere, pur non determinando l’improcedibilità dell’impugnazione, dà luogo ad una nullità non sanabile, risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo, con l’ulteriore conseguenza che, a tutela del diritto di difesa della controparte, alcuna efficacia sanante può accordarsi alla successiva “sostituzione” dell’atto introduttivo originario con una versione emendata dello stesso

Richiesta di autorizzazione da parte del terzo in caso di nuovo ulteriore credito al debitore
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Richiesta di autorizzazione da parte del terzo in caso di nuovo ulteriore credito al debitore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 marzo 2024| n. 6685

Il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 1956 del codice civile, deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche; l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale.

Rito del lavoro e la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale
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Rito del lavoro e la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 marzo 2024| n. 6470.

Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale, attività funzionale ad emendare un'irregolarità che non consente l'ammissione delle istanze istruttorie, è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all'udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.

Il CTU può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli
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Il CTU può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 marzo 2024| n. 5997.

In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio

Efficacia del contratto subordinata all’ottenimento da parte del promissario acquirente di una autorizzazione amministrativa
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Efficacia del contratto subordinata all’ottenimento da parte del promissario acquirente di una autorizzazione amministrativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 marzo 2024| n. 5976.

Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della Pa, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'articolo 1359 del codice civile, un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di considerare avverata la condizione.

Proprietà le azioni a difesa ed il mutamento della domanda
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Proprietà le azioni a difesa ed il mutamento della domanda

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 marzo 2024| n. 5986.

La causa petendi nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuandosi questi solo in base al loro contenuto (cioè, il bene che ne costituisce l'oggetto), si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione e altro), la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda; conseguentemente, l'allegazione, nel corso del giudizio o in appello, di un titolo di acquisto diverso, quale l'usucapione, rispetto a quello inizialmente dedotto, non importa mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere.

La differenza tra evizione parziale e evizione limitativa
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La differenza tra evizione parziale e evizione limitativa

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 marzo 2024| n. 6027.

La differenza tra evizione parziale e evizione limitativa consiste nel fatto che la prima, per la quale vale la garanzia di cui agli articoli 1483 e 1484 del codice civile, si sostanzia nella perdita, in tutto o in parte, della cosa venduta mentre la seconda, riconducibile all'articolo 1489 del codice civile, si sostanzia in una restrizione del godimento del bene, il quale resta, però, integro nella sua identità strutturale.

Permanenza dell’assegno di divorzio e nuova convivenza “more uxorio”
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Permanenza dell’assegno di divorzio e nuova convivenza “more uxorio”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 marzo 2024| n. 6111.

In tema di diritto all’assegno di divorzio, lo stesso permane in assenza di un nuovo matrimonio nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche qualora il coniuge assegnatario instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, ossia che venga provato da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia determinato un mutamento “in melius” delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente. L’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.

Divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione
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Divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 marzo 2024| n. 5978.

In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.

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Azione generale di rescissione per lesione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6311.

In tema di azione generale di rescissione per lesione, lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni; pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente su tutti gli elementi, non potendo evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di causalità psicologica dalla mera constatazione di una oggettiva condizione economica negativa del contraente svantaggiato, poiché deve considerare la decisività sul piano volitivo di questa situazione in relazione al comportamento della controparte contrarre.