Cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo ed il rispetto del beneficium ordinis
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Cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo ed il rispetto del beneficium ordinis

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 febbraio 2024| n. 4405.

In tema di cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, unitamente al trasferimento d'azienda, ai fini del rispetto del beneficium ordinis previsto dall'art. 36 della l. n. 392 del 1978, ciò che rileva è l'inadempimento del cessionario/conduttore che, da parte del locatore, deve essere fatto constatare con autonomo atto, prima di rivolgersi al cedente e di esperire l'azione giudiziale; tale atto può essere anche costituito dalla domanda di mediazione, ovvero dalla richiesta di partecipazione alla mediazione, estese - in funzione del successivo giudizio - anche al cessionario (e, nel caso di cessioni successive, all'ultimo cessionario), atteso che una simile iniziativa, per le sue caratteristiche funzionali, ben può essere considerata come una richiesta di adempimento ante causam rivolta al cessionario (o all'ultimo cessionario).

Obbligazione assunta nell’atto di donazione dell’immobile ed opponibilità alla procedura
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Obbligazione assunta nell’atto di donazione dell’immobile ed opponibilità alla procedura

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 febbraio 2024| n. 4357.

In tema di espropriazione immobiliare, l'obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all'aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un'obbligazione "propter rem", bensì dell'attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al "modus" della donazione, e la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.

Distanze delle costruzioni dal confine e l’efficacia delle norme di un regolamento edilizio e dell’annesso programma di fabbricazione
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Distanze delle costruzioni dal confine e l’efficacia delle norme di un regolamento edilizio e dell’annesso programma di fabbricazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 febbraio 2024| n. 3939.

In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale e portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale, rimanendo, nel frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile.

La modificazione della domanda operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive
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La modificazione della domanda operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 febbraio 2024| n. 3920.

La modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti.

In tema di responsabilità dei componenti dell’organo di controllo delle società
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In tema di responsabilità dei componenti dell’organo di controllo delle società

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 febbraio 2024| n. 3922.

In tema di responsabilità dei componenti dell'organo di controllo delle società, non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti dannosi, ove i soggetti nominati abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la modifica della domanda da parte del creditore opposto
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Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la modifica della domanda da parte del creditore opposto

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 febbraio 2024| n. 4007.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo.

In tema di servitù prediale è possibile la costituzione convenzionale di servitù avente a oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui
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In tema di servitù prediale è possibile la costituzione convenzionale di servitù avente a oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 febbraio 2024| n. 3925.

In tema di servitù prediale, l’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione convenzionale di servitù avente a oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e a una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale ovvero l'altruità della cosa, l'assolutezza, l'immediatezza (non necessità dell'altrui collaborazione, ai sensi dell'art. 1064 c.c.), l'inerenza al fondo servente (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù), l'inerenza al fondo dominante (l'utilizzo del parcheggio deve permettere, nel contempo, godimento della proprietà del fondo dominante, secondo la sua destinazione), la specificità dell'utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell’oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà.

In tema di necessaria specificità dei motivi di ricorso e riproduzione del contenuto dell’atto che si assume malamente interpretato
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In tema di necessaria specificità dei motivi di ricorso e riproduzione del contenuto dell’atto che si assume malamente interpretato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 febbraio 2024| n. 3901.

In tema di necessaria specificità dei motivi di ricorso ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove il ricorrente contesti l’erronea valutazione da parte del giudice di merito delle ragioni da lui poste a fondamento della domanda è necessario che riproduca il contenuto dell’atto che si assume malamente interpretato in modo da evidenziare l’errore denunciato. Ciò a pena di inammissibilità e a prescindere dal potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo.

Inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ogni caso esame della domanda riconvenzionale
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Inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ogni caso esame della domanda riconvenzionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 febbraio 2024| n. 4131.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte.

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Appalto privato e le difformità dalle previsioni contrattuali la tempestività dell’eccezione e la prova contraria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 febbraio 2024| n. 4077.

Nel caso in cui il committente abbia tempestivamente eccepito la difformità dell'opera rispetto al progetto di contratto e abbia coltivato ritualmente l'eccezione anche in grado d'appello, spetterà all'appaltatore eccepire e provare trattarsi di variante approvata dal direttore dei lavori.