Il giudicato interno quando si risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia
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Il giudicato interno quando si risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5017.

Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un’astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all’attribuzione del bene controverso.

La cessione delle partecipazioni sociali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale
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La cessione delle partecipazioni sociali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5053.

In tema di società di capitali, la cessione delle partecipazioni sociali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche ed al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare la sua risoluzione o la riduzione del prezzo pattuito solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali

Il conferimento dell’azienda individuale in una società
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Il conferimento dell’azienda individuale in una società

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5088.

Il conferimento dell’azienda individuale in una società, tanto di persone quanto di capitali, determina, ai sensi degli artt. 2558 e ss. cod. civ., un fenomeno traslativo in virtù del quale l’alienante acquista la posizione di socio della società ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta

In tema di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore
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In tema di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 4968.

In tema di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, se quest'ultimo, nell'opporsi alla convalida di sfratto per morosità, deduce un controcredito vantato ad altro titolo nei confronti del locatore, allo scopo di escludere la propria morosità e non per ottenere una pronuncia di condanna, la compensazione assume il carattere di mera eccezione riconvenzionale, non già di domanda riconvenzionale.

Cassazione ed il requisito di specificità della Procura alle liti
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Cassazione ed il requisito di specificità della Procura alle liti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5050.

In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’articolo 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’articolo 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’articolo 1367 cod. civ. e dall’articolo 159 cod. proc. civ. che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti

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Locazione ad uso non abitativo e la determinazione del canone in tema di “buona entrata”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 4985.

Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, pur se ai sensi della l. n. 392 del 1978 il canone può essere liberamente determinato dai contraenti, non è consentito al locatore pretendere il versamento di ulteriori somme che, non trovando giustificazione nel sinallagma contrattuale, incorrono nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della medesima legge.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese in Cassazione
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In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese in Cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5082.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo
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In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5060.

In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all’organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all’art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l’attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l’eliminazione preventiva, o comunque l’attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria

Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio
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Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2024| n. 4821.

Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo “status socii” nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie. Infatti, trattandosi di una dichiarazione recettizia, a cui si rende applicabile l’art. 1334 cod. civ., la dichiarazione di recesso del socio produce i suoi effetti nel momento in cui la volontà del socio di sciogliersi dal vincolo societario viene portata a conoscenza della società, di modo che a seguito di essa, il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla posizione del recedente, che perde la qualifica di socio, cessa di essere obbligato in relazione alle future obbligazioni che dovessero gravare sulla società (art. 2290 cod. civ.) e diviene titolare nei confronti di questa di un diritto di credito alla liquidazione della quota

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante
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In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2024| n. 4931.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’articolo 325 cod. proc. civ. salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa