Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 giugno 2024| n. 16266.
In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'articolo 366, comma 1, n. 4), del Cpc, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'articolo 360, comma 1, n. 3), del Cpc, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.