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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 20 giugno 2014, n. 14143. Il marito non può eludere il suo obbligo di mantenimento della moglie, creando una esposizione debitoria, e che l'accertamento di una evasione fiscale rende incerto l'ammontare dei suoi attuali redditi, comunque evidentemente superiore a quanto dichiarato.

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  20 giugno 2014, n. 14143 In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra F.F. e R.D., la Corte d’Appello di Perugia, con decreto in data 1/12/2011, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Terni, confermando in €. 316,00 l’importo dell’assegno in favore della...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 giugno 2014, n. 13983. La nozione di mobbing in materia familiare è utile in campo sociologico, ma in ambito giuridico assume un rilievo meramente descrittivo, in quanto non scalfisce il principio che l'addebito della separazione richiede pur sempre la rigorosa prova sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio – quelli tipici previsti dall'art. 143 c.c. e quelli posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. – sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli. Questa impostazione, la quale esclude ogni facilitazione probatoria per il coniuge richiedente l'addebito, neppure scalfisce (ed è anzi coerente con) il principio secondo cui il rispetto della dignità e della personalità dei coniugi assurge a diritto inviolabile la cui violazione può rilevare come fatto generatore di responsabilità aquiliana anche in mancanza di una pronuncia di addebito della separazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 giugno 2014, n. 13983 Svolgimento del processo Il Tribunale di Torino, giudicando nella causa di separazione personale tra i coniugi G.M. e G.F., rigettò le reciproche domande di addebito, dispose l’affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso la madre, disciplinando le modalità dei rapporti con...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 giugno 2014, n. 13565. Una volta accertata la congruità della misura dell'assegno divorzile, il giudice del merito ha, del tutto coerentemente, stabilito un aumento in vista dei futuri oneri (locativi) che il coniuge dovrà sostenere qualora si trovi obbligato a lasciare la casa familiare, nella quale attualmente abita senza corrispondere alcun canone.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  13 giugno 2014, n. 13565 Fatto e diritto E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti: 1) I1 Tribunale di Roma – dichiarata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra S.D.T. ed A.C.- con la sentenza definitiva revocò, fra l’altro,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 giugno 2014, n. 13424. La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e della suddetta erogazione "una tantum", di qualsiasi rapporto fra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario o, comunque, per la soprawenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione del medesimo assegno periodico. Tale principio non può applicarsi anche all'assegno di mantenimento del figlio che, oltre a non partecipare, anche in ragione della sua minore età, all'accordo per la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile, ha un interesse distinto e preminente rispetto a quello dei genitori a vedersi assicurato, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica, un contributo al suo mantenimento, da parte di entrambi i genitori, che sia idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita sicché la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione e anche in vista delle esigenze di mantenimento del minore non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 della legge n. 898/1970, la modifica delle condizioni economiche del divorzio qualora esse per fatti intervenuti successivamente alla sentenza di divorzio, si dimostrino inidonee a soddisfare le esigenze di mantenimento del minore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 giugno 2014, n. 13424 FATTO E DIRITTO Rilevato che in data 28 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 13 febbraio 2011, ha accolto l’istanza ex art. 9 della legge n. 898/1970,...