Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 20 giugno 2014, n. 14143 In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra F.F. e R.D., la Corte d’Appello di Perugia, con decreto in data 1/12/2011, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Terni, confermando in €. 316,00 l’importo dell’assegno in favore della...
Categoria: Delle persone e della Famiglia
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 giugno 2014, n. 13983. La nozione di mobbing in materia familiare è utile in campo sociologico, ma in ambito giuridico assume un rilievo meramente descrittivo, in quanto non scalfisce il principio che l'addebito della separazione richiede pur sempre la rigorosa prova sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio – quelli tipici previsti dall'art. 143 c.c. e quelli posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. – sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli. Questa impostazione, la quale esclude ogni facilitazione probatoria per il coniuge richiedente l'addebito, neppure scalfisce (ed è anzi coerente con) il principio secondo cui il rispetto della dignità e della personalità dei coniugi assurge a diritto inviolabile la cui violazione può rilevare come fatto generatore di responsabilità aquiliana anche in mancanza di una pronuncia di addebito della separazione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 giugno 2014, n. 13983 Svolgimento del processo Il Tribunale di Torino, giudicando nella causa di separazione personale tra i coniugi G.M. e G.F., rigettò le reciproche domande di addebito, dispose l’affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso la madre, disciplinando le modalità dei rapporti con...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 giugno 2014, n. 26494. Non basta il versamento dell’assegno di mantenimento in caso di separazione tra coniugi per far fronte alle esigenze di un figlio invalido. In questi caso, la violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste ex art. 570 c.p., qualora il genitore non partecipi alle spese mediche né provveda all’assistenza quotidiana e materiale. L’obbligo di assistenza sussiste anche quando a provvedere allo stato di bisogno è l’altro coniuge con il proprio lavoro o l’aiuto di altri congiunti
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 giugno 2014, n. 26494 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 novembre 2012 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 16 gennaio 2009, che condannava B.C. alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 giugno 2014, n. 13565. Una volta accertata la congruità della misura dell'assegno divorzile, il giudice del merito ha, del tutto coerentemente, stabilito un aumento in vista dei futuri oneri (locativi) che il coniuge dovrà sostenere qualora si trovi obbligato a lasciare la casa familiare, nella quale attualmente abita senza corrispondere alcun canone.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 giugno 2014, n. 13565 Fatto e diritto E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti: 1) I1 Tribunale di Roma – dichiarata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra S.D.T. ed A.C.- con la sentenza definitiva revocò, fra l’altro,...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 giugno 2014, n. 13424. La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e della suddetta erogazione "una tantum", di qualsiasi rapporto fra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario o, comunque, per la soprawenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione del medesimo assegno periodico. Tale principio non può applicarsi anche all'assegno di mantenimento del figlio che, oltre a non partecipare, anche in ragione della sua minore età, all'accordo per la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile, ha un interesse distinto e preminente rispetto a quello dei genitori a vedersi assicurato, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica, un contributo al suo mantenimento, da parte di entrambi i genitori, che sia idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita sicché la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione e anche in vista delle esigenze di mantenimento del minore non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 della legge n. 898/1970, la modifica delle condizioni economiche del divorzio qualora esse per fatti intervenuti successivamente alla sentenza di divorzio, si dimostrino inidonee a soddisfare le esigenze di mantenimento del minore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 giugno 2014, n. 13424 FATTO E DIRITTO Rilevato che in data 28 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 13 febbraio 2011, ha accolto l’istanza ex art. 9 della legge n. 898/1970,...
Corte Costituzionale, sentenza dell'11 giugno 2014, n. 170. Dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore
Sentenza 170/2014 Giudizio Presidente CASSESE – Redattore MORELLI Udienza Pubblica del 10/06/2014 Decisione del 11/06/2014 Deposito del 11/06/2014 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Artt. 2 e 4 della legge 14/04/1982, n. 164. Massime: Atti decisi: ord. 214/2013 SENTENZA N. 170 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 giugno 2014, n. 13217. Il fatto posto a fondamento dell'azione di disconoscimento della paternità proposta è costituito non già dall'adulterio (madre), ma dall'impotentia generandi assoluta ed irreversibile del genitore anagrafico, il cui accertamento è stato ritenuto sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda (introdotta dal nonno), anche alla luce di quanto riferito dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, il quale aveva ritenuto superflua l'effettuazione di indagini genetiche. Sono risultate inconferenti le argomentazioni svolte dalla madre in ordine all'inutilizzabilità dei risultati delle predette indagini, le quali presupporrebbero d'altronde l'avvenuta dimostrazione della riconducibilità del concepimento del minore ad un intervento d'inseminazione artificiale, la cui effettuazione, come si evince dalla sentenza impugnata, è rimasta assolutamente sfornita di prova.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 giugno 2014, n. 13217 Svolgimento del processo 1. – R.C., padre del defunto P.C., convenne in giudizio Z.H., vedova del figlio, e l’avv. G.F., in qualità di curatrice speciale del minore P.C., assumendo che quest’ultimo, nato dalla donna entro il trecentesimo giorno successivo alla morte del padre,...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 giugno 2014, n. 13026. Il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente e, pertanto, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 giugno 2014, n. 13026 Fatto e diritto Rilevato che in data 11 dicembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Siena ha dichiarato l’addebito della separazione dei coniugi D.F. e A.M. a carico del primo e ha...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 giugno 2014, n. 13104. Confermata in Cassazione la valutazione della Corte di appello che ha fatto un uso del tutto prudenziale delle stime del patrimonio immobiliare del marito separato. La Corte distrettuale ha tenuto conto dell'attività di bed and breakfast svolta recentemente dalla moglie ma ha rilevato, sulla base degli accertamenti svolti dal C. T. U. , la variabilità e la relativa modestia dei redditi percepiti. Ha messo a confronto i redditi pensionistici dei due ex coniugi che divergono in proporzione di 1 a 5 a favore del marito. Sulla base di queste valutazioni, oltre che della durata del matrimonio (contratto nel 1970), della dedizione della moglie al lavoro domestico e alla cura ed educazione dei figli, la Corte di appello è pervenuta alla conclusione della attendibilità ed equità della determinazione dell'assegno divorzile effettuata dal giudice di primo grado
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 giugno 2014, n. 13104 Rilevato che in data 28 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta senza modifiche sostanziali: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15966/2008, a definizione del giudizio di divorzio, ha determinato in 1.200 euro mensili...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 giugno 2014, n. 12346. In tema di separazione consensuale il Tribunale ordinario interviene per le questioni relative al contributo di mantenimento da erogare a favore dell’altro coniuge e dei figli. In particolare, il contributo economico deve essere erogato a favore del coniuge posto in condizioni economiche sfavorevoli e, nel caso in cui tali condizioni peggiorino, può essere fatta domanda di modifica del contributo stesso
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 giugno 2014, n. 12346 Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex artt. 377, 380 bis cod. proc. civ., in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 11905 del 2011: “Rilevato che la Corte d’Appello di Ancona, confermando la pronuncia del Tribunale adito da N.C. ai...