assegno divorzile

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 19 giugno 2014, n. 26494

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12 novembre 2012 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 16 gennaio 2009, che condannava B.C. alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, B.A., in proprio e quale rappresentante legale del figlio minore A.B., ritenendolo responsabile del delitto di cui all’art. 570 c.p., commesso in Scandicci dall’ottobre del 1999, per avere omesso di versare le somme stabilite dal Tribunale, in sede di sentenza di separazione, per il mantenimento del figlio, affetto da una grave forma di patologia congenita, nonchè per essersi disinteressato di quest’ultimo e per avere omesso di concorrere alle spese sanitarie derivanti dalla sua condizione psicofisica.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazione dell’art. 552, comma 2, c.p.p., in relazione al requisito di cui al comma 1, lett. c), della medesima norma, in ragione dell’assoluta indeterminatezza dell’originario capo d’imputazione, integrato dal P.M. all’udienza del 12 ottobre 2007 con la contestazione del reato continuato di cui all’art. 570, comma 1, c.p., ma non sostituito con un autonomo capo d’imputazione.
Se il nuovo addebito formulato dal P.M. nel corso del dibattimento di primo grado è chiaro e preciso, tanto non può dirsi per quello originario, che è rimasto tale sino alla fine del giudizio, non risultando chiaro, in particolare, in cosa si sia concretizzato l’omesso adempimento dei relativi doveri.
2.2. Carenze ed illogicità della motivazione, avendo i Giudici di merito omesso la valutazione delle prove testimoniali addotte a discarico dell’imputato – dalle quali emergeva che egli era persona dal carattere incompatibile con le condotte contestate nel presente giudizio – ed avendo, inoltre, basato la ricostruzione dei fatti e della penale responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la cui attendibilità non è stata affatto vagliata, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza, falsamente prospettata dalla parte civile nel giudizio di primo grado, dell’inadempimento dell’obbligo alimentare dei genitori del B. nei confronti del loro nipote (obbligo che, in realtà, era stato pienamente assolto con il versamento di un assegno dell’importo di euro 5.000,00, a tacitazione di qualsiasi pretesa civilistica).

Considerato in diritto

3. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, deve ritenersi il primo motivo di ricorso, avendo la Corte d’appello correttamente osservato, sulla base di una compiuta disamina del contenuto e del tenore letterale dell’imputazione, formulata in modo chiaro, dettagliato e perfettamente comprensibile, come l’imputato abbia avuto tempo e modo di articolare e svolgere adeguatamente la propria difesa in giudizio.
Al riguardo, pertanto, la Corte di merito ha fatto buon governo del quadro di regole tracciato sulla base della costante linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, nel pronunciarsi sull’obbligo di formulare la contestazione in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo, ha avuto modo di puntualizzare che, “in terna di requisiti del decreto di citazione a giudizio, al fine di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo di imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Sez. 4, n. 34289 del 25/02/2004, dep. 11/08/2004, Rv. 229070; Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, dep. 04/11/2010, Rv. 248847).
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, tanto che lo stesso Giudice di primae curae non mancava di osservare come le parti avessero avuto modo di articolare e chiedere ritualmente i mezzi di prova e di produrre la relativa documentazione, in tal guisa palesandosi con chiarezza il contenuto del tema d’accusa e quali fossero le tesi da opporre alla ricostruzione dei fatti ivi proposta.
4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il ricorso con riferimento alle ulteriori doglianze ivi prospettate, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello – e finanche dinanzi al Giudice di primae curae – che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, perché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere, con asserzioni generiche e senza sviluppare alcun confronto critico-argomentativo rispetto all’ordito motivazionale, un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa.
In tal senso, invero, la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo dei quadro probatorio posto in risalto nella sentenza dei Giudice di primae curae, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione dei fatti prospettata nei rilievi difensivi, ponendo in evidenza, segnatamente:
a) che la deposizione resa dalla persona offesa ha trovato ampio riscontro, da un lato, nel rilievo delle oggettive condizioni di salute del minore – affetto da una grave patologia invalidante, che richiede non solo un consistente impegno di spesa per l’acquisto di farmaci, ma anche un impegno familiare per l’assistenza materiale dei minore, circostanza, questa, che non ha agevolato la madre con lui convivente nella ricerca di un’adeguata occupazione lavorativa da cui trarre i necessari mezzi di sostentamento – e, dall’altro lato, nella valutazione delle stesse emergenze dibattimentali, non avendo l’imputato fornito alcuna prova documentale delle somme di denaro che ha affermato di aver versato, né alcun altro principio di prova orale o documentale idoneo a scalfire il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese della persona offesa, e dai Giudici di merito concordemente ritenute circostanziate, coerenti e credibili;
b) che l’imputato non ha provveduto a fornire al figlio, in una situazione particolare di bisogno, poiché affetto da una grave condizione di disabilità, che richiede la continua somministrazione di medicinali, quel sostegno economico cui è ex lege obbligato in forza del rapporto di filiazione, e che va oltre la mera corresponsione – ritenuta peraltro non integrale – dell’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice civile.
Né può assumere alcuna rilevanza, al riguardo, il fatto, dai Giudici di merito posto in rilievo sulla base delle risultanze dibattimentali, che i genitori del B. spesso si siano fatti carico delle esigenze di mantenimento del minore provvedendo all’acquisto di medicine e capi d’abbigliamento, poiché occorre considerare, alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che lo stato di bisogno non è certo escluso dall’intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche nell’ipotesi in cui altri si sostituisca all’inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 40823 del 21/03/2012, dep. 17/10/2012, Rv. 254168).
Ne discende che, ai fini della configurabilità del delitto in esame, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo (Sez. 6, n. 14906 del 03/02/2010, dep. 19/04/2010, Rv. 247022).
In tal senso occorre, altresì, rilevare che integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la mancata prestazione da parte del soggetto obbligato e capace di provvedervi, a fronte di una grave patologia invalidante del familiare, di quei mezzi necessari per integrare le spese delle cure mediche non assicurate nella forma dell’assistenza diretta e gratuita degli enti di previdenza, nonché la mancata osservanza dell’ulteriore dovere di assicurarsi, a mezzo di costanti rapporti personali, dello effettivo stato di bisogno del predetto familiare (Sez. 6, n. 11228 del 29/05/1995, dep. 16/10/1995, Rv. 203181).
La Corte territoriale, dunque, ha fatto buon governo del quadro di principii e delle regole che disciplinano la materia in esame.
Incombe, infatti, all’interessato l’onere, nel caso in esame non assolto, di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione (da ultimo, v. Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, dep. 01/03/2012, Rv. 252427).
5. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d’appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del tema d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico – argomentativa.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere (‘iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro millecinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

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