Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 giugno 2018, n. 26021.
La massima estrapolata:
In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneita’ della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico
Sentenza 7 giugno 2018, n. 26021
Data udienza 13 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa TUDINO ALESSANDRINA;
sentite le conclusioni del PG Dott. LIGNOLA FERDINANDO, che conclude per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 novembre 2017, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti limitativi della liberta’ personale, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale in sede in data 17 novembre 2017, che ha applicato all’indagato – previa convalida del fermo – la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di atti persecutori ed altri delitti a questo connessi in danno di (OMISSIS).
1.1. Il Tribunale ha confermato la misura coercitiva, riqualificando il fatto oggetto di provvisoria incolpazione sub a) ai sensi dell’articolo 625 bis c.p., ritenendo sussistenti, pur all’esito delle deduzioni defensionali, i presupposti di applicazione della misura, in considerazione della gravita’ della condotta e della personalita’ dell’indagato. Il (OMISSIS) era stato sottoposto a fermo per avere – nel corso di un agguato notturno teso all’ex fidanzata, (OMISSIS), previa introduzione ed appostamento nell’abitazione di costei e nell’ambito di un’attivita’ persecutoria gia’ perdurante – usato violenza contro la (OMISSIS) e la madre di questa, (OMISSIS), impossessandosi anche di beni sottratti dall’abitazione.
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, fondato, in concreto, sulle gravissime modalita’ del fatto e sull’essere risultato affatto dissuasivo un informale ammonimento gia’ rivolto al (OMISSIS), in seguito a precedente segnalazione della parte offesa, dalla polizia giudiziaria.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’indagato, per mezzo dei difensori, e ne ha chiesto l’annullamento articolando diversi ordini di censure.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale e carenza, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per essersi limitato il Collegio ad operare una mera rassegna dei risultati investigativi, omettendo l’elaborazione degli indizi in chiave unitaria, non sottoponendo al necessario scrutinio di attendibilita’ le dichiarazioni della persona offesa – non credibile riguardo il furto di uno dei cellulari – ed introducendo una frattura logica nel percorso argomentativo per aver qualificato come furto in abitazione il fatto sub a), originariamente contestato ai sensi dell’articolo 628 c.p., alla stregua della mancanza di prova della finalizzazione della violenza impiegata. Il tribunale non avrebbe apprezzato, pertanto, le circostanze a discarico, indicate nei profili di contraddittorieta’ degli indizi evidenziati.
2.2 Censura, con il secondo motivo, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la mancanza di motivazione, per avere il Collegio omesso di operare una autonoma valutazione a riguardo, limitandosi a richiamare le argomentazioni svolte sul punto nell’ordinanza impositiva, a sua volta reiterativa della richiesta del pubblico ministero. Con conseguente nullita’ del provvedimento, emesso in violazione di legge.
2.3 Con il terzo motivo, censura inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalita’ della misura applicata, avendo il tribunale valorizzato l’inaffidabilita’ del (OMISSIS) omettendo di motivare specificamente sulla inidoneita’ di misure meno afflittive e degli arresti domiciliari, di cui e’ stata chiesta, con il riesame, l’applicazione in sostituzione.
CONDIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei termini di cui infra.
1.1 Va premesso come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sia ammissibile soltanto ove denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017 Cc. (dep. 18/04/2017) Rv. 269884). Va, altresi’, evidenziato come, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela, alla Corte Suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato e di verificare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (sez. 4, n. 26992 del 29.5.2013, rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6.7.2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). E, ancora di recente, e’ stato affermato che la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva e’ censurabile in sede di legittimita’ solo quando sia carente dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicita’ al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244).
1.2 Spetta, dunque, a questa Corte di legittimita’ il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato e la sussistenza delle ragioni di cautela, scrutinando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicita’, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, e’ consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua di un requisito positivo – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento – e di altro negativo – assenza di illogicita’ evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
2. Alla stregua dei principi enunciati, devesi rilevare come le censure introdotte nel ricorso in punto di gravita’ della provvista indiziaria e dell’attualita’ e concretezza delle esigenze di cautela siano connotate da aspecificita’ in quanto si risolvono in una mera critica al provvedimento impugnato, con il cui tessuto motivazionale il ricorrente omette di confrontarsi (S. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). L’onere di specificita’ dei motivi di impugnazione si pone in rapporto di diretta proporzionalita’ rispetto all’ampiezza ed all’approfondimento del percorso giustificativo esposto nel provvedimento impugnato, di guisa che solo la formulazione di puntuali censure, articolare rispetto al contenuto critico dei passaggi logici della motivazione, appare idonea a sottoporre il provvedimento al vaglio di legittimita’.
3. Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale distrettuale di Caltanissetta e’ stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla solidita’ della provvista indiziaria ed all’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato.
3.1. Sotto il primo profilo, Il Tribunale ha, difatti, svolto un’ampia ed approfondita ricognizione delle convergenti fonti dimostrative, consistenti non solo nelle dichiarazioni delle persone offese, bensi’ nell’ampia messe dei riscontri investigativi, tra i quali dispiega insuperabile concludenza la registrazione operata dall’impianto di sorveglianza dell’abitazione, attraverso la quale e’ dato ripercorrere l’intera sequenza delle condotte poste in essere dall’indagato.
Elementi affatto inficiati – in punto di concludenza degli indizi – dalla riqualificazione ai sensi dell’articolo 625 bis c.p., della condotta originariamente contestata come rapina, avendo a riguardo il tribunale distrettuale ricostruito la sequenza temporale dell’azione, escludendo la dimostrazione della finalizzazione della violenza impiegata allo scopo di assicurare il possesso delle cose sottratte ovvero l’impunita’, in tal modo operando la valorizzazione della componente violenta della condotta, orientata ad un piu’ ampio ventaglio di finalita’.
Cosi’ come saldamente ancorata a convergenti elementi dimostrativi si appalesa la motivazione in riferimento al delitto di atti persecutori, univocamente ricostruiti secondo gli elementi acquisiti in atti.
3.2. La compiuta rivalutazione degli elementi indiziari in riferimento alle modalita’ della condotta e’ stata, inoltre, dal tribunale distrettuale puntualmente valorizzata nell’individuazione di specifici indicatori del rischio di reiterazione del reato di cui all’articolo 612 bis c.p., attraverso una autonoma ponderazione dell’inaffidabilita’ dell’indagato riguardo il contenimento dell’impulso alla prosecuzione della condotta persecutoria, in considerazione dell’inefficacia dissuasiva dell’ammonimento gia’ rivoltogli e della ripetizione delle forme di invadenza ed intimidazione.
3.3. Quanto alla valutazione di attualita’, il tribunale ne ha ravvisato la sussistenza richiamando e facendo proprie le argomentazioni del Gip, sottolineando – nel contesto di particolare gravita’ dei fatti – la progressiva lesivita’ delle modalita’ persecutorie, giunte sino alla violazione di domicilio finalizzata a sorprendere la (OMISSIS) e la madre di questa, (OMISSIS), al rientro in casa in ora serale, e dunque in condizioni di particolare vulnerabilita’; elementi che fondano razionalmente la prognosi di concreta prospettazione di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede (cfr., ex multis, sez. 2, n. 50343 del 3.12.2015, Capparelli, rv. 265395; sez. 3, n. 49318 del 27.10.2015, Barone ed altro, rv. 265623) e che appaiono rispondenti allo standard valutativo e motivazionale introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47.
3.4. La previsione di “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, impone, difatti, al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura e non implica, invece, la necessita’ di una riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (V. ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11922 del 02/12/2015 Cc. (dep. 21/03/2016) Rv. 266428).
3.5. Va, peraltro, rilevato come la valutazione di attualita’ si risolva in un procedimento logico che dalla ricostruzione dei fatti conduce, secondo regole inferenziali, alla formulazione di una prognosi secondo rapporti di stretta consequenzialita’. Di guisa che e’ necessario e sufficiente che il giudice, nel giustificare la ritenuta sussistenza dei predetti postulati, richiami gli indicatori di fatto e svolga di essi una valutazione logica e razionale, non richiedendosi, invece, una formalistica riproduzione degli stessi ogni volta che si tratti di procedere alla valutazione gradata di tutte le condizioni cautelari.
3.6. Sono, pertanto, inammissibili i primi due motivi di ricorso.
4. Appaiono, invece, fondate la censure svolte in punto di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, in assenza di motivazione riguardo l’estrema residualita’ della misura applicata rispetto a quella di cui all’articolo 284 c.p.p., corredata dalla imposizione di strumenti telematici di controllo atti a scongiurare la concreta possibilita’ di allontanamento dal domicilio e, dunque, a garantire la sicurezza della persona offesa.
4.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimita’, l’applicazione della misura cautelare in carcere postula l’accertamento negativo dell’inidoneita’ degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che si traduce in uno specifico onere di rappresentazione delle ragioni per cui, anche con siffatte modalita’ di monitoraggio, la misura domiciliare non sia ritenuta in concreto idonea alla tutela delle esigenze cautelari. Invero “In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneita’ della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico” (Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016 Cc. (dep. 19/05/2016) Rv. 266651).
4.2. Il provvedimento impugnato non appare rispondente a siffatto paradigma motivazionale, in assenza di specifica valutazione dell’incontenibilita’ del rischio di reiterazione del reato mediante applicazione all’indagato di dispositivi telematici di monitoraggio e controllo.
L’ordinanza deve essere, dunque, annullata con rinvio al tribunale distrettuale per la valutazione e giustificazione dell’adeguatezza della misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente all’adeguatezza della misura cautelare, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta (Sezione Riesame) per nuovo esame.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 ter disp. att. c.p.p., comma 1.
Dispone la trasmissione integrale degli atti.
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