Integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l’attivita’ di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 24 aprile 2018, n. 18180.

La massima

 

Integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l’attivita’ di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento di tale compenso.

 

Sentenza 24 aprile 2018, n. 18180

Data udienza 15 marzo 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere

 

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CRISCUOLO ANNA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TAMPIERI LUCA, che ha concluso per il rigetto del ricorso di (OMISSIS) e l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena per (OMISSIS) e (OMISSIS).
uditi i difensori, avv. (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS), che insiste nei motivi, avv. (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS), che insiste nel ricorso e nell’annullamento senza rinvio, e avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), che si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Catania ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di estorsione aggravata, contestato al capo E), e, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ad eccezione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, esclusa, ha determinato la pena nei confronti del (OMISSIS) con la riduzione per il rito, in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, revocate le pene accessorie, e ha confermato nel resto la sentenza della Corte di appello di Catania del 21 dicembre 2012.
Preliminarmente la Corte di appello ha dato atto che con sentenza del 13 gennaio 2011, emessa all’esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Catania aveva assolto gli imputati dal reato di estorsione in danno di (OMISSIS), contestato al capo E), aveva condannato il (OMISSIS) e il (OMISSIS) per i reati loro ascritti alla pena di anni 20 di reclusione; che, in accoglimento dell’appello proposto dal P.m., la Corte di appello di Catania con sentenza del 21 dicembre 2012 li aveva ritenuti colpevoli del reato di estorsione ed aveva condannato il (OMISSIS) alla pena di anni 8 di reclusione e 1.600 Euro di multa, mentre non aveva disposto alcun aumento per gli altri due imputati, in quanto gia’ condannati alla pena massima irrogabile; che la sentenza era stata annullata dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza del 15 settembre 2016 limitatamente al reato di estorsione, rimettendo gli atti per nuovo giudizio e per l’eventuale rideterminazione delle pene.
Quanto alla censura dei difensori del (OMISSIS) e del (OMISSIS), secondo la quale la sentenza di annullamento riguardava anche il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, per il quale la Corte di appello aveva escluso l’aggravante di cui al comma 4 senza ridurre la pena base, che la sentenza annullata aveva lasciato inalterata e che era stata oggetto di ricorso, accolto sul punto, la Corte di appello ha ritenuto che l’annullamento riguardasse unicamente il reato di cui al capo E), non evincendosi null’altro dal dispositivo della sentenza di annullamento.
Quanto al reato di estorsione, preso atto dei rilievi di questa Corte circa la mancanza di motivazione per il generico riferimento alle conversazioni intercettate, non illustrate, i giudici di appello hanno ritenuto che nella condotta degli imputati, attivatisi per recuperare e restituire al (OMISSIS) l’autovettura rubata, fosse ravvisabile la minaccia implicita della definitiva perdita del bene, qualora lo stesso non fosse stato disposto a pagare un prezzo per riottenere l’autovettura, tant’e’ che il (OMISSIS) gli aveva prospettato che senza il loro intervento la macchina non si sarebbe piu’ ritrovata. Hanno escluso che l’intervento degli imputati fosse avvenuto nell’esclusivo interesse della persona offesa, in quanto vi era prova dell’interesse economico perseguito dagli stessi, risultante da un colloquio intercettato in ambientale tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), nel corso del quale i due valutavano la somma da richiedere al (OMISSIS) ed il primo affermava che gli avrebbe chiesto mille Euro, di cui 700 li avrebbero dati agli autori del furto, tenendo per loro i restanti 300 Euro, di cui 100 sarebbero stati destinati a (OMISSIS), suo cugino. La Corte di appello ha sottolineato che il colloquio avvenne subito dopo che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano condotto il (OMISSIS) sul luogo in cui era occultata l’autovettura rubata e dopo il recupero il (OMISSIS) aveva detto loro di essere pronto a corrispondere quanto dovuto per il disturbo, ottenendo in risposta dal (OMISSIS) che si sarebbero visti con il (OMISSIS) per definire.
Ritenuta la responsabilita’ degli imputati, la Corte di appello ha riconosciuto le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate ad eccezione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, esclusa, non essendo emersi elementi indicativi dell’utilizzo del metodo mafioso o dell’eventuale vantaggio che l’associazione avrebbe tratto dal favore fatto al (OMISSIS), e ha determinato la pena per il (OMISSIS) nella misura indicata, inalterate le pene per gli altri imputati per le ragioni gia’ indicate nella sentenza annullata.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso i difensori degli imputati.
3. Il difensore del (OMISSIS) articola i seguenti motivi:
3.1 violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’articolo 27 Cost., articoli 192, 530, 533 c.p.p. e articolo 627 c.p.p., comma 3, in quanto la Corte di appello non si e’ attenuta ai rilievi di questa Corte, colmando il vizio di motivazione rilevato, e ha trascurato che in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello deve fornire una motivazione, che evidenzi le ragioni di incompletezza o incoerenza del provvedimento riformato.
Deduce che per le lacune evidenziate, questa Corte aveva imposto ai giudici del rinvio di riformulare la motivazione in stretta aderenza con il quadro probatorio, cosa che la Corte di appello non ha fatto, omettendo anche qualsiasi motivazione sulla posizione del ricorrente; ha omesso di motivare sulla sussistenza della minaccia, ritenuta implicita, a fronte di un’imputazione che la prevede come esplicita, mediante costrizione, trascurando che questa Corte aveva evidenziato che era stato il (OMISSIS) a rivolgersi al (OMISSIS) per chiedergli di interessarsi per scoprire chi avesse rubato la sua autovettura e questi, tramite il (OMISSIS), individuo’ nel (OMISSIS) la persona in grado di contattare i ladri. Si e’ trascurato che il giudice di primo grado aveva individuato proprio nel rapporto amicale tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) un elemento inconciliabile con qualsiasi minaccia; che la sentenza e’ contraddittoria, in quanto, da un lato, ritiene sussistente la minaccia, dall’altro, riconosce le attenuanti generiche in considerazione dei rapporti amichevoli tra la persona offesa e gli imputati e dell’atteggiamento degli stessi, mai violento o aggressivo. Sottolinea che il concorso del ricorrente nel reato non e’ motivato, non risultando analizzata la sua posizione, assimilata a quella degli altri, trascurando che i colloqui e i contatti con la persona offesa non riguardano il ricorrente, il quale non ha ricevuto alcuna somma ne’ ha avuto un interesse personale nella vicenda, come risulta anche dal colloquio riportato in sentenza, che conferma che il beneficiario era un terzo;
3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 1, non essendovi nella motivazione traccia della presenza di piu’ persone nel momento di commissione dell’illecito, nonostante la ritenuta sussistenza dell’aggravante si ricavi dal bilanciamento operato: sottolinea sul punto l’interesse del ricorrente a veder esclusa l’aggravante, anche se per effetto dell’equivalenza con le attenuanti, non ha avuto rilievo sanzionatorio, incidendo comunque, sulla gravita’ del fatto;
3.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al possibile inquadramento del fatto in un’ipotesi meno grave, quale quella del favoreggiamento reale, in quanto l’essersi adoperato per ritrovare l’autovettura, restituita al proprietario senza alcun vantaggio economico, non da’ luogo al concorso di persone nel reato, ma al favoreggiamento;
3.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non risultando affatto motivata la decisione sul punto.
Con motivi aggiunti il difensore censura la mancanza di motivazione anche sotto l’ulteriore profilo della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, trattandosi di riforma in pejus della sentenza di primo grado, per omessa rinnovazione della prova dichiarativa della persona offesa circa la dazione del danaro, ricavata da un’intercettazione, che non ha come protagonista il ricorrente.
4. I ricorsi del (OMISSIS) e del (OMISSIS) formulano due motivi identici:
4.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al divieto della reformatio in pejus.
Si deduce che il trattamento sanzionatorio irrogato e’ in palese violazione di legge, in quanto l’esclusione dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, nonostante la condanna per l’estorsione, avrebbe imposto la rideterminazione della pena al ribasso, ma la sentenza non motiva ne’ sulla pena base ne’ sull’aumento applicato a titolo di continuazione. Si segnala che, pur essendo stata esclusa l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, sia la sentenza annullata che quella impugnata hanno confermato la pena base determinata dal primo giudice in 24 anni di reclusione e non in 20 anni: sul punto nella sentenza di annullamento questa Corte aveva dato atto del rilievo formulato dal ricorrente e dal (OMISSIS) al pari del (OMISSIS), precisando che per i ricorrenti il giudizio di rinvio avrebbe dovuto riguardare la rideterminazione complessiva della pena in conseguenza dell’annullamento della sentenza per il capo E).
Si sostiene che questa Corte ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della censura mossa dai ricorrenti, altrimenti ne avrebbe dichiarato l’infondatezza, come avvenuto per il (OMISSIS), e che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto il contrario, ritenendo che il dispositivo non riguardasse detto profilo, ma unicamente il reato di estorsione, oggetto del giudizio di rinvio, mentre, invece, il dispositivo rinvia per un nuovo giudizio sul punto e per l’eventuale rideterminazione delle complessive pene;
4.2 violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Si deduce la mancanza ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato l’affermazione di responsabilita’ degli imputati senza attenersi ai rilievi formulati, proprio in punto di motivazione, nella sentenza di annullamento, senza un lettura critica degli elementi di prova, senza un’analisi completa e senza tener conto dell’obbligo di rendere una motivazione rafforzata in caso di ribaltamento di decisione assolutoria di primo grado. Si evidenzia che la Corte di appello non ha motivato sulla sussistenza della minaccia, quale elemento costitutivo dell’estorsione, ne’ ha confutato il ragionamento del primo giudice, che aveva ravvisato nel rapporto amicale tra la persona offesa ed il (OMISSIS) un elemento incompatibile con la minaccia; peraltro, la sentenza e’ contraddittoria, laddove riconosce le attenuanti generiche, giustificate dall’atteggiamento degli imputati non violento ne’ aggressivo nei confronti della persona offesa.
La sentenza ripropone, pertanto, la carenza di motivazione e di individualizzazione delle condotte concrete dei ricorrenti, che possano logicamente e congruamente supportare l’affermazione di responsabilita’ oltre ogni ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.
1.1 Possono trattarsi congiuntamente le censure dei ricorrenti relative alla vicenda estorsiva.
Premesso che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, altrimenti incorrendo nel vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilita’ sul piano logico e giuridico degli argomenti piu’ rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi, eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638), la sentenza impugnata non ha colmato le lacune argomentative riscontrate da questa Corte ne’ ha fornito una ricostruzione completa della vicenda con puntuale definizione dei ruoli degli imputati, limitandosi ad integrazioni sui due elementi essenziali per la configurabilita’ dell’estorsione, senza fornire una lettura complessiva e organica della vicenda, senza confutare puntualmente le argomentazioni del giudice di primo grado e senza motivare adeguamente sul ruolo del (OMISSIS), pacificamente non destinatario del profitto.
Muovendo dall’attivita’ di intermediazione, svolta dagli imputati per recuperare e restituire al (OMISSIS) l’autovettura sottrattagli da altri, quale fatto non controverso e non contestato dalle difese, in quanto pacificamente risultante dalle conversazioni intercettate, i giudici di appello hanno ritenuto sussistente la minaccia implicita, tipica dell’estorsione, nella prospettazione della perdita definitiva del bene, quale elemento per costringere la vittima a pagare un corrispettivo per riottenerlo, risultante dal concorso degli imputati con gli autori del furto e dalla frase rivolta dal (OMISSIS) al (OMISSIS) “dottore questa macchina non si sarebbe trovata piu'”, per sottolineare che senza il loro intervento non avrebbe piu’ recuperato il bene e hanno altresi’, ritenuto provato che gli imputati avessero agito non nell’esclusivo interesse della persona offesa, bensi’ per un proprio interesse personale, rinvenendone la prova nel colloquio tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), nel corso del quale discutevano della somma da richiedere al (OMISSIS) e convenivano di chiedergli mille Euro, di cui 700 Euro sarebbero stati destinati agli autori del furto e gli altri 300 Euro li avrebbero trattenuti, destinandone 100 a (OMISSIS); hanno altresi’, valorizzato la circostanza che tale colloquio avvenne subito dopo che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano condotto la vittima sul luogo in cui era occultata l’autovettura e che al (OMISSIS), dichiaratosi pronto a corrispondere quanto dovuto loro per il disturbo, il (OMISSIS) aveva replicato, rimandando ad un successivo colloquio con il (OMISSIS) per definire il tutto.
Considerato che, contrariamente all’assunto difensivo, e’ indifferente la natura della minaccia, rilevando soltanto l’effetto coercitivo sulla persona offesa, pacificamente integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l’attivita’ di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento di tale compenso (Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501).
Se quindi, su tale punto la Corte di appello ha confutato l’argomento centrale del ragionamento liberatorio del primo giudice, che aveva ritenuto inconciliabile la minaccia con il rapporto amicale esistente tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) e con l’iniziativa assunta spontaneamente da quest’ultimo di rivolgersi al (OMISSIS), individuando nell’attivita’ di intermediazione svolta la minaccia implicita di perdita definitiva del bene, tuttavia, non solo non risulta attentamente valutata la posizione del (OMISSIS), coinvolto in seconda battuta, ma neppure risulta confutato l’ulteriore dato, valorizzato dal giudice di primo grado a sostegno della decisione assolutoria ovvero la circostanza che il prezzo fosse stato pagato dopo il recupero del bene, pur trattandosi di elemento che indebolisce la ritenuta sussistenza della minaccia implicita.
Se, infatti, la minaccia implicita di perdita definitiva del bene e’ l’elemento di pressione esercitato sulla vittima per costringerla a corrispondere una somma di danaro per riottenerlo, l’anomalia del pagamento successivo alla restituzione del bene necessitava di una puntuale valutazione e risoluzione di tale aspetto della vicenda in esame, specie alla luce delle lacune rilevate da questa Corte, che non risultano colmate.
Era stata, infatti, censurata anche l’affermata, ma non giustificata da un riferimento a precisi elementi probatori, pattuizione del prezzo in epoca precedente alla restituzione dell’autovettura, pur trattandosi di elemento rilevante per la tenuta del ragionamento dei giudici del rinvio e per l’incidenza sul dolo, potendo dimostrare che sin dalle fasi iniziali della vicenda e, nonostante l’iniziativa autonoma della persona offesa, gli imputati avevano avuto intenzione di sfruttarla a proprio vantaggio, cosi’ da dissolvere definitivamente i dubbi sollevati dalle difese sull’esatta ricostruzione della vicenda.
I precedenti giudici di appello avevano infatti, sottolineato che non solo al (OMISSIS) era stata prospettata da subito la necessita’ di pagare, pena la perdita definitiva dell’autovettura, ma anche che il rinvio del pagamento fosse frutto della caratura criminale degli stessi interlocutori.
Tale aspetto risulta trascurato dai giudici di merito, non preoccupatisi di ricostruire in modo completo la vicenda, nonostante la sollecitazione di questa Corte di fornire una motivazione in stretta aderenza con il quadro probatorio.
Peraltro, pur a fronte di numerose intercettazioni di rilievo per la vicenda (v. pag. 47 della sentenza di primo grado), numerose ed analiticamente riportate nell’impugnazione del P.M., secondo il precedente giudice di secondo grado, che ne valorizzava la sequenza cronologicamente serrata (pag. 23), ritenute chiare ed univoche dagli stessi giudici di appello, gli unici frammenti estrapolati dalle conversazioni in atti sono solo due e documentano la fase successiva al recupero del veicolo ed al pagamento del prezzo, che, come evidenziato dalla difesa del (OMISSIS), riguarda solo il (OMISSIS) ed il (OMISSIS).
Se tale circostanza e’ giustificata dal fatto che il (OMISSIS) si rivolse al (OMISSIS), conoscendone lo spessore criminale, e che questi, tramite il suo braccio destro (OMISSIS) si rivolse al (OMISSIS) per reperire l’autovettura, cosicche’ ad essi spettava, per loro espressa ammissione, una parte del profitto, cio’ lascia irrisolti sia il profilo evidenziato in precedenza, sia la posizione del (OMISSIS), al quale non risulta che sarebbe stata destinata alcuna somma, in quanto i due decidevano di destinarne una parte al cugino del (OMISSIS), il cui ruolo e’ solo intuibile.
Non risulta, infatti, chiaramente delineato il ruolo concorsuale del (OMISSIS), autore materiale del recupero dell’autovettura e dell’accompagnamento, insieme al (OMISSIS), del (OMISSIS) sul luogo in cui la stessa era occultata, destinatario della proposta della vittima di pagare loro il disturbo, ma non partecipe della divisione del profitto.
Sebbene possa ricavarsene il ruolo fiduciario e la conoscenza degli ambienti malavitosi locali, tanto da essere delegato al rintraccio dell’autovettura e da essere informato dell’importanza di fare un favore al (OMISSIS) in vista di possibili utilita’ future (il (OMISSIS) gli faceva presente che “e’ un medico del Policlinico e si deve tenere sotto pressione nel caso ne avessimo bisogno”), non risulta giustificata in modo logico e coerente l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS) a titolo di concorso nell’estorsione, in assenza di elementi indicativi dell’adesione al progetto illecito dei correi o della partecipazione alle trattative o alla decisione per stabilire il prezzo dovuto per il recupero ed in presenza di elementi certi, che ne escludono la partecipazione alla spartizione del profitto.
A fronte di tale ultimo, decisivo elemento, sarebbe stata necessaria una piu’ puntuale motivazione sulla posizione del ricorrente, il cui coinvolgimento nella vicenda non e’ sorretto da un interesse diretto e personale di profitto.
Pur essendo infondato il rilievo della difesa del ricorrente circa la necessita’ di risentire la persona offesa, la cui credibilita’ non e’ stata oggetto di diversa valutazione da parte dei giudici di merito, la motivazione risulta carente, in quanto assimila la posizione del (OMISSIS) a quella dei coimputati e non giustifica ne’ la ritenuta sussistenza dell’aggravante contestata del numero delle persone ne’ della recidiva.
A riprova della necessita’ di una piu’ puntuale motivazione sui punti indicati vi e’ il profilo di contraddittorieta’ segnalato dalle difese, atteso che, per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha attribuito rilievo all’iniziativa autonoma della persona offesa ed all’atteggiamento mai violento e/o aggressivo degli imputati nei confronti della stessa.
2. Parimenti fondato e’ l’ulteriore motivo formulato dai difensori del (OMISSIS) e del (OMISSIS) in punto di determinazione della pena e di reformatio in pejus.
La sentenza di annullamento da’ atto che i ricorrenti, al pari del ricorrente (OMISSIS), avevano espressamente censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice, nonostante l’esclusione dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, precisando, a pagina 27, che per i ricorrenti si rendera’ in ogni caso necessario il giudizio di rinvio per la rideterminazione della pena complessiva per le ragioni esposte nel paragrafo che segue, relativo all’annullamento della sentenza per il reato di estorsione.
Non solo tale precisazione, ma anche la spiegazione fornita per il (OMISSIS), per il quale e’ stato chiarito che il riconoscimento delle attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate aveva reso ininfluente sul calcolo della pena l’esclusione in appello dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, conferma la fondatezza dell’eccezione difensiva e consente di ritenerla implicitamente accolta.
Anche l’ulteriore passaggio della motivazione ed il dispositivo conducono ad analoga valutazione, in quanto nel dispositivo si precisa che il giudizio di rinvio riguardera’ il reato di estorsione e l’eventuale rideterminazione delle pene complessive.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sui punti indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

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