Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 2 agosto 2018, n. 20464.
La massima estrapolata:
Il riferimento ai carichi di famiglia tra i criteri di scelta da utilizzare, nell’ambito di una procedura di riduzione del personale, per l’individuazione dei lavoratori in esubero è da intendersi nella più ampia accezione della «situazione economica» in cui versa il nucleo familiare. L’articolo 5 della legge n. 223/91 prevede che, in mancanza di accordo sindacale, i licenziamenti che l’impresa potrà adottare al termine della procedura collettiva dovranno avvenire nel rispetto, in concorso tra loro, dei criteri di scelta delle esigenze tecnico-produttive e organizzative, dell’anzianità e dei carichi di famiglia.
Sentenza 2 agosto 2018, n. 20464
Data udienza 6 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12735-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 443/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/03/2016 R.G.N. 1377/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 443/2016 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia n. 296/2015 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, ha rigettato l’opposizione proposta avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale del 31.3/1.4 2015 con cui era stato accolto il ricorso di (OMISSIS) la quale aveva chiesto che fosse dichiarata l’illegittimita’ del licenziamento intimatole in data 9.7.2014, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex L. n. 223 del 1991, con condanna dell’ (OMISSIS) spa alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
2. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha rilevato che: 1) il giudice dell’opposizione aveva errato nell’interpretare il criterio di selezione dei licenziandi rappresentato dai carichi di famiglia come equivalente ai carichi risultanti dalla dichiarazione IRPEF e, di conseguenza, nel valutare legittimo il recesso sul presupposto del rispetto del criterio medesimo da parte della societa’ per una pluralita’ di ragioni costituite: a) dall’assenza di un qualsiasi cenno, nel testo di legge, sotto il profilo letterale, che autorizzasse tale interpretazione; b) dalla ratio del criterio che era quello di dare valore alla condizione economica della famiglia rappresentato dall’indice del peso derivante dal numero dei componenti; c) nel caso in esame, dal fatto che anche sotto il profilo fiscale le due figlie minori della lavoratrice risultavano a carico del 50% e che di tale circostanza il datore di lavoro ne aveva avuto conoscenza; 2) ogni altra questione sull’aliunde perceptum e percipiendum era conseguentemente assorbita.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) spa affidato a quattro motivi.
4. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
5. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi possono essere cosi’ sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5 (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che il criterio dei carichi di famiglia di cui al citato articolo 5 dovesse essere interpretato nel senso di componenti il nucleo familiare e per avere erroneamente ritenuto che la societa’ fosse a conoscenza dei carichi di famiglia, come sopra evidenziati.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5 (articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere erroneamente ritenuto i giudici di seconde cure che, ai fini dell’applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5, potesse essere sufficiente ad integrare l’attuale conoscenza dei carichi di famiglia del lavoratore il solo evento della nascita dei figli minori e fosse irrilevante l’inesistenza di una comunicazione ad hoc del lavoratore.
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5), per essere stati ignorati dalla Corte territoriale i seguenti fatti che, se esaminati, avrebbero determinato il rigetto del ricorso: a) era mancata una comunicazione ad hoc circa l’esistenza dei familiari a carico; b) i carichi di famiglia non si rinvenivano da alcun documento in atti (Cud o buste paga); c) le due figlie minori della (OMISSIS) erano nate rispettivamente 11 e 7 anni prima del procedimento di licenziamento collettivo per cui e’ causa; d) (OMISSIS) spa non era stata informata del fatto che le due figlie minori fossero anche fiscalmente a suo carico, nella misura del 50% con il marito: circostanza che era emersa solo nel giudizio in corso per la prima volta.
5. Con il quarto motivo la societa’ si duole della violazione dell’articolo 115 c.p.c., della nullita’ della sentenza o del procedimento (articolo 360 c.p.c., n. 4), con conseguente error in procedendo, poiche’ da un fatto noto (la fruizione del congedo parentale in occasione della nascita delle figlie, avvenute 7 e 11 anni prima) illegittimamente la Corte territoriale aveva desunto un fatto ignoto (l’attuale appartenenza delle figlie al nucleo familiare della (OMISSIS) e l’essere le minori fiscalmente a carico della madre al 50%) che al primo non risultava ricollegabile ne’ con nesso di causalita’ necessaria ne’ avuto riguardo al concetto di notorio applicabile.
6. Il primo ed il secondo motivo, per connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.
7. Essi sono infondati.
8. La L. 23 luglio 1991, n. 223, articolo 5, allorquando fa riferimento al criterio dei carichi di famiglia, richiama il criterio previsto dall’accordo interconfederale del 1965 avente ad oggetto “la situazione economica” del lavoratore interessato dalla procedura di mobilita’.
9. Sebbene le due locuzioni possano apparire diverse, tuttavia sia l’accordo interconfederale che la disposizione della legge attribuisce a tale criterio il compito di individuare i lavoratori meno deboli socialmente.
10. Lo scopo della norma e’, quindi, quella di avere riguardo alla situazione economica effettiva della situazione familiare dei singoli lavoratori che non puo’ limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale che potrebbe risultare anche riduttiva.
11. Dalla necessita’ di tutelare maggiormente i lavoratori piu’ onerati, ne deriva che il riferimento ai “carichi di famiglia” debba essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi (cfr. in termini Cass. n. 2113/2016).
12. Se dunque questa e’ la ratio della norma, un comportamento improntato a correttezza e buona fede del datore di lavoro impone che, se e’ a conoscenza in modo ufficiale della reale situazione economica familiare del dipendente, deve tenere conto di quest’ultima anche a prescindere da una espressa comunicazione ad hoc del lavoratore.
13. Con cio’ non si vuole affermare che il datore di lavoro debba a tal fine espletare particolari indagini, che del resto non disponendo di poteri autoritativi neppure gli sarebbero consentite, ma quando le circostanze rilevanti risultano in qualche modo ufficiali, come per esempio la nascita dei figli per avere concesso i periodi di astensione obbligatoria, il datore di lavoro e’ tenuto a richiedere la documentazione e a considerare dette circostanze in sede di criteri di scelta, soprattutto in mancanza di una comunicazione ad hoc (come nel caso di specie) da cui eventualmente presumere la rispondenza delle relative dichiarazioni alla rispettiva effettiva situazione familiare.
14. Il terzo motivo e’ anche esso infondato perche’ i fatti in esso dedotti sono stati valutati dalla Corte territoriale e, comunque, non si dimostravano decisivi nel senso che essi in ogni caso non sono idonei, per quanto sopra detto, a determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 23238/2017).
15. Il quarto motivo presenta profili di inammissibilita’ e di infondatezza.
16. E’ inammissibile perche’ la violazione dell’articolo 115 c.p.c. non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazioni (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Ipotesi queste non ravvisabili nel caso in esame.
17. E’ infondato perche’, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice di merito, rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa la idoneita’ degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimita’, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
18. Nel caso in esame, l’esistenza di carichi di famiglia, sotto un profilo economico (aspetto rilevante nella presente controversia) e non fiscale, e’ stata desunta all’esito di un ragionamento presuntivo che appare logico e immune da censure, fondato poi su fatti storici ben precisi (esistenza delle figlie e fruizione della astensione obbligatoria).
19. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
20. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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