La riproposizione della richiesta di remissione del debito dopo il rigetto e la declaratoria d’inammissibilita’ di una domanda precedente non e’ vietata ed e’ consentita, ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., comma 2

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 19 giugno 2018, n. 28276.

La massima estrapolata:

La riproposizione della richiesta di remissione del debito dopo il rigetto e la declaratoria d’inammissibilita’ di una domanda precedente non e’ vietata ed e’ consentita, ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., comma 2, quando con essa si deducano aspetti fattuali o giuridici in grado di condurre al suo accoglimento, in precedenza non rappresentati o non trattati dall’autorita’ decidente e sui quali non si sia esercitato il relativo potere delibativo.

Sentenza 19 giugno 2018, n. 28276

Data udienza 2 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. BARONE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/11/2016 del GIUD. SORVEGLIANZA di PISA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BONI MONICA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Pisa, con ordinanza in data 7 novembre 2014, dichiarava inammissibile l’istanza proposta da (OMISSIS), condannata con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 23 dicembre 2003, irrevocabile il 3 febbraio 2004, per i reati di cui agli articoli 416-bis e 629 cod. pen., di remissione del debito per spese di giustizia nell’importo di 398.690,78 Euro. Rilevava che analoga istanza riferita al medesimo titolo esecutivo era stata gia’ respinta con ordinanza del 14 settembre 2009, divenuta esecutiva, e che la procedura di remissione del debito puo’ essere esperita una sola volta, concludendosi con l’accoglimento o il rigetto della domanda.
1.1 Proposta opposizione da parte della condannata, con ordinanza in data 25 novembre 2015 la Corte di cassazione, rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 666 e 667 cod. proc. pen., l’opposizione va proposta allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento contestato, disponeva la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Pisa.
1.2 Con ulteriore ordinanza del 18 novembre 2016 tale giudice dichiarava inammissibile l’istanza, ribadendo le ragioni gia’ esposte nel provvedimento del 7 novembre 2014.
2. Ricorre per cassazione la condannata a mezzo del difensore, deducendo:
a) violazione di norme processuali stabilite a pena d’inammissibilita’ in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6 e dell’articolo 666 cod. proc. pen.; il magistrato di sorveglianza ritiene erroneamente preclusa la riproposizione dell’istanza di remissione del debito, ma non considera che a norma dell’articolo 666 cod. proc. pen., comma 2, applicabile anche al procedimento di sorveglianza, deve ammettersi che a fronte di condizioni differenti in fatto o in diritto sia possibile proporre una seconda volta domanda in precedenza respinta. La Corte di cassazione ha trattato piu’ volte ricorsi relativi a procedimenti in cui la domanda di remissione del debito era stata ripresentata senza avere affermato il principio.
Inoltre, il giudice pare avere ignorato la funzione propria dell’istituto della remissione del debito, col quale lo Stato rinuncia a riscuotere il credito maturato nei confronti del condannato non abbiente per consentirgli di utilizzare le risorse economiche in funzione del suo reinserimento nella societa’. Il legislatore ha dato prova di voler considerare, non il miglioramento delle condizioni del condannato, che e’ il risultato cui tende, quanto il loro peggioramento, posto che, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6, comma 3, la domanda puo’ essere proposta sino a che non sia conclusa la procedura di recupero e tale ampliamento del termine per la presentazione, non fissato nel suo momento iniziale, e’ stato interpretato quale indicazione volta a favorire la proposizione dell’istanza, preclusa soltanto per gli importi gia’ riscossi, ma consentita durante il corso della procedura di recupero.
E’ priva di pregio anche l’argomento che si basa sulla paventata paralisi della procedura di recupero: non soltanto al giudice competente e’ consentito provvedere senza formalita’, ma la sospensione di diritto della riscossione nel periodo durante l’opposizione cessa con il suo rigetto e non si protrae nel giudizio di legittimita’, durante il quale puo’ riprendere sino a concludersi.
b) Erronea applicazione di norme penali e violazione di norma stabilite a pena di inammissibilita’ in relazione al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6 e dell’articolo 666 cod. proc. pen., comma 2, quanto alla ritenuta riproposizione della stessa istanza gia’ respinta, che e’ stata ritenuta solo all’apparenza corredata da elementi di novita’, mentre in realta’ sarebbe fondata sempre sui medesimi presupposti della buona condotta e delle disagiate condizioni economiche. Ma quelli censurati sono i presupposti stabiliti per legge per ottenere la remissione del debito, mentre, in adesione ai criteri dettati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 18288 del 2010), per stabilire la ripetizione della medesima richiesta occorre procedere al confronto della stessa con la precedente. Nel caso di specie gli elementi nuovi sono stati ignorati e sono costituiti da: diversita’ della somma richiesta in pagamento, di importo inferiore a quella per la quale era stata emessa precedente cartella esattoriale; occupazione reperita dalla ricorrente in luogo dello stato di disoccupazione; separazione giudiziale dal marito ed alienazione dei ben immobili in comune con destinazione del ricavato al sostentamento personale e dei figli non autosufficienti; aggravamento della patologia dalla quale e’ affetta la ricorrente con incremento del grado di invalidita’ e percezione della pensione di 400,00 Euro mensili; impossidenza di beni immobili e mobili registrati. La disponibilita’ del reddito di 1.200 Euro mensili per la stessa ed i due figli integra uno stato di disagio economico che non consente di affrontare il pagamento del debito ingente, contratto con l’Erario per le spese processuali. La propria condotta successiva alla condanna e’ stata irreprensibile avendo lasciato il territorio calabrese in cui erano maturate le condotte illecite ed essendosi sempre dedicata ad attivita’ lavorativa lecita.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dr. Viola Alfredo Pompeo, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e merita dunque accoglimento.
1. L’ordinanza investita dall’impugnazione ha disatteso la proposta opposizione, confermando la valutazione d’inammissibilita’ dell’istanza di remissione del debito per spese di giustizia, proposta dalla ricorrente, sulla base di un primo rilievo, per cui “appare certo che la procedura di remissione del debito possa essere instaurata e decisa una sola volta”, concludendosi con l’accoglimento o col rigetto, cui segue in quest’ultima ipotesi il recupero coattivo del dovuto secondo gli istituti previsti dal sistema processuale civile. Oltre ad analizzare i possibili epiloghi decisori dell’incidente proposto dal condannato, il Magistrato di sorveglianza ha argomentato che la concessione o la negazione della remissione del debito ha effetti irrevocabili, che non possono essere influenzati in dipendenza di eventi successivi, sicche’ eventuali vicende migliorative delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore non possono essere monitorate dall’Erario, ne’ condurre ad una richiesta di revoca del provvedimento a lui favorevole; del pari, un depauperamento del debitore, quando si e’ accertato versare nelle condizioni di poter assolvere alle sue obbligazioni col diniego della remissione, non consente di porre nuovamente in discussione la questione delle possibilita’ di adempimento, potendo tale evenienza incidere soltanto sul corso dell’esecuzione forzata.
1.1 Il ricorso contesta tale affermazione di principio per ragioni meritevoli di positiva considerazione.
1.1.1 Il giudice di merito pare avere incentrato la propria analisi in via esclusiva sulla natura giuridica dell’istituto di cui la ricorrente ha invocato l’applicazione senza tenere conto della disciplina che regola il processo di esecuzione penale, riferibile anche al procedimento di sorveglianza, tanto se celebrato davanti al magistrato, quanto al tribunale di sorveglianza, in forza del disposto dell’articolo 678 cod. proc. pen., comma 1, per il quale, salvo eccezioni testuali, lo stesso e’ sottoposto alla regolamentazione di cui all’articolo 666 cod. proc. pen..
1.1.2 Ebbene, viene in rilievo in modo specifico la disposizione del comma 2, che detta precise regole in tema di individuazione dei casi di inammissibilita’ della richiesta presentata ai sensi del precedente articolo 665 c.p.p. e consente di pronunciare la decisione con decreto in deroga alla regola generale del contraddittorio, garantito dal rito camerale, “Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gia’ rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato che e’ notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto puo’ essere proposto ricorso per cassazione”. Nella prima ipotesi l’inammissibilita’ puo’ essere dichiarata quando sia palese ed oggetto di mera constatazione, piu’ che valutazione, la carenza dei presupposti minimi indefettibili richiesti per legge per l’accoglimento della domanda, senza sia necessario condurre un esame approfondito della tematica o la sua trattazione con apprezzamento di dati probatori o di argomenti in diritto. Nell’altra situazione contemplata la norma sancisce la preclusione alla rinnovata presentazione di domanda che non presenti elementi di novita’ rispetto a quella gia’ decisa in precedenza.
1.1.3 Nell’individuare la relativa nozione, questa Corte Suprema, con specifico riguardo alla materia dell’esecuzione ha avuto modo di affermare il principio – che il Collegio condivide – secondo il quale l’articolo 666 cod. proc. pen., comma 2, laddove attribuisce al giudice il potere di dichiarare inammissibile l’istanza che ripete una precedente stabilisce una preclusione processuale, ostativa ad una nuova pronuncia sul medesimo petitum, che non opera in termini assoluti e irreversibili, ma solo “rebus sic stanti-bus”, ossia finche’ non si prospettino nuove questioni giuridiche o elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, diversi da quelli precedentemente presi in considerazione (sez. 1, n. 25345 del 19/03/2014, Nozzolino, rv. 262135; sez. 1, n. 29983 del 31/5/2013, P.G. in proc. Bellin, rv. 256406; sez. 1, n. 36005 del 14/6/2011, Branda, rv. 250785; sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, P.M. in proc. Anello, rv. 242533). Cio’ che rileva e’ che i profili di novita’, addotti a sostegno della ulteriore istanza, di qualunque natura essi siano, tanto sopravvenuti, che preesistenti, non abbiano formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione adottata dal giudice di merito. Da tali principi si e’ ricavata la nozione di “giudicato esecutivo” per alludere alla stabilita’ di effetti del provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione contro il quale non sia stati esperiti o non siano piu’ esperibili i rimedi impugnatori. Ne deriva che incorre nella sanzione d’inammissibilita’ quell’incidente di esecuzione proposto con riferimento ad una richiesta gia’ respinta con provvedimento, anche se non definitivo, ma fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto del precedente, poiche’ la disposizione in questione e’ volta, non solo ad impedire, ma anche a prevenire l’eventualita’ di contrastanti decisioni sul medesimo tema in presenza di una immutata situazione di fatto. Come osservato nella decisione 29983/13 citata, “il principio della immodificabilita’, in sede esecutiva, e’ attenuato rispetto alla irrevocabilita’ delle sentenze e dei decreti penali, poiche’ gli articoli 648 e 649 cod. proc. pen., non si applicano alle ordinanze adottate dal Giudice dell’esecuzione, pur discendendo il regime dettato dall’articolo 666 cod. proc. pen., comma 2, dal medesimo principio”.
In senso coerente con i superiori principi questa Corte, seppur in riferimento ai poteri istruttori del giudice cui l’istanza e’ rivolta ed al mero onere di allegazione, non di prova, che grava sull’interessato, ha gia’ avvertito che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 2002, articolo 6, “non puo’ essere letto in maniera sistematica, prescindendo dal contesto procedurale regolato dall’articolo 678 c.p.p. che mutua il relativo modello dall’articolo 666 c.p.p.” (sez. 1, n. 5970 del 18/11/2014, dep. 10/02/2015, Schiavone, rv. 262482). Deve dunque concludersi che, secondo i principi generali, non e’ in assoluto preclusa la riproposizione di un’istanza da parte dell’interessato, attinente all’esecuzione penale e che attivi la giurisdizione di sorveglianza, quando si deducano aspetti fattuali o giuridici nella prospettazione dell’istante in grado di condurre al suo accoglimento, in precedenza non rappresentati o non trattati dall’autorita’ decidente e sui quali non si sia esercitato il relativo potere delibativo. Rispetto a tale cornice normativa di riferimento il giudice di merito non ha espresso nessuna considerazione.
2. La verifica successiva riguarda l’eventuale esistenza di ostacoli all’ammissibilita’ della rinnovata presentazione della domanda da parte dell’interessato, dipendenti dallo specifico statuto regolativo dell’istituto di cui s’invoca l’applicazione, ossia nel caso specifico la remissione del debito, che ne qualifichino il regime speciale e derogatorio rispetto alla disciplina generale del processo esecutivo.
2.1 Su tale profilo il giudice di merito ha sostenuto la tesi della possibile proposizione della domanda una sola volta e della immodificabile conclusione del relativo procedimento conclusosi con la decisione, irrimediabilmente intangibile per il giudice. Ha pero’ omesso di indicare un qualunque dato normativo, in grado di avvalorare tale assunto. Ad avviso del Collegio plurimi argomenti militano in senso contrario.
2.1.1. In primo luogo la soluzione del quesito giuridico non puo’ prescindere dalla considerazione della “ratio” e dell’origine della disposizione regolatrice. Il legislatore, preso atto dell’intervento parzialmente demolitorio operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 342 del 1991, che aveva dichiarato illegittimo l’articolo 56 Ord. Pen. nella parte in cui non prevedeva che, anche indipendentemente dalla sofferta restrizione per espiazione di pena o per custodia cautelare, potessero essere rimesse le spese del procedimento al condannato che avesse serbato in liberta’ una regolare condotta e versasse in disagiate condizioni economiche, ha inserito l’istituto della remissione del debito nel testo di legge che organicamente riguarda le spese di giustizia. Gia’ dalla dottrina si era rimarcato come la remissione rappresenti un beneficio di natura economica, che estingue il debito del condannato per spese di mantenimento e processuali in dipendenza della rinuncia da parte dello Stato al loro recupero al fine di favorire il reinserimento del soggetto nel contesto sociale una volta terminata l’espiazione della pena. Con tale strumento di favore lo Stato dunque interviene, abdicando al proprio diritto di credito alla riscossione di quella che la Corte costituzionale ha definito “una sanzione economica accessoria alla pena, che partecipa del regime giuridico e delle finalita’ di questa” (sentenza n. 98 del 6/04/1998; n. 342 del 15/07/1991), quando il condannato, che abbia mantenuto buona condotta e si trovi in condizioni disagiate, si trovi ad affrontare le maggiori difficolta’ di ripresa delle normali condizioni di vita da soggetto libero e, riconoscendo il positivo atteggiamento mantenuto, lo esenta dall’obbligo di corrispondere le somme dovute perche’ non si trovi ostacolato nel percorso di risocializzazione dall’obbligo maturato verso l’Erario e magari ricorra nuovamente al crimine per farvi fronte.
La duplice finalita’ dell’istituto, premiale da un lato per chi abbia dato prova di condotta regolare, di agevolazione del ravvedimento e del recupero sociale di chi abbia subito l’esecuzione dall’altro, convince che esso supera la dimensione civilistica del rapporto obbligatorio tra debitore, il condannato, e creditore, lo Stato, e della disponibilita’ del diritto di credito da parte di chi ne sia titolare per assumere connotazioni rieducative proprie della pena. La conseguenza e’ stata ben scolpita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 98/1998 citata), che, riscontrata l’appartenenza della materia alla piu’ ampia discrezionalita’ legislativa per l’assenza di vincoli nei precetti costituzionali, nel giustificare la ritenuta non trasmissibilita’ agli eredi dell’obbligo del pagamento delle spese processuali e di mantenimento e l’incostituzionalita’ dell’articolo 188 cod. pen., comma 2, ha osservato: “Ma una volta che la scelta legislativa sia stata quella di introdurre l’istituto della remissione del debito e una volta che in questo si sia dato rilievo all’esistenza di indici di ravvedimento del condannato e all’esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, non puo’ non risentirne l’intera configurazione dell’obbligazione di rimborso delle spese processuali”.
Il che assume uno specifico rilievo anche ai fini della presente decisione e smentisce l’interpretazione restrittiva propugnata nell’ordinanza impugnata, perche’ le esigenze cui intende provvedere la norma di legge verrebbero frustrate in nome di una rigida preclusione, indifferente all’intervento nel tempo di fattori peggiorativi del quadro personale, ma soprattutto economico e patrimoniale dell’obbligato e priva di un chiaro ed inequivoco riscontro normativo.
2.1.2 Sotto diverso profilo, la disposizione in tema di remissione del debito, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6, se interpretata, come pretende l’articolo 12 disp. gen., secondo il senso evidenziato dal significato proprio delle parole utilizzate e dalla intenzione del legislatore, non pone limiti alla reiterabilita’ della domanda, ma introduce soltanto un termine massimo invalicabile per la sua presentazione, laddove stabilisce testualmente che: “La domanda, corredata da idonea documentazione, e’ presentata dall’interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non e’ conclusa la procedura per il recupero, che e’ sospesa se in corso”. Ebbene, le superiori locuzioni lasciano intendere che soltanto l’intervenuta conclusione del procedimento di riscossione con la soddisfazione della pretesa o la constatazione dell’infruttuosita’ del recupero forzoso, impedisce di chiedere, ed eventualmente anche di insistere dopo un precedente diniego, che il debito sia rimesso, non gia’ la mera pendenza del relativo procedimento. La pretesa intangibilita’ della decisione negativa e’ frutto di opinione arbitraria, che penalizza immotivatamente il condannato a fronte dell’interzia recuperatoria dello Stato.
Come riconosciuto da questa Corte che ha esaminato la previsione dell’articolo 56 della legge di ordinamento penitenziario, riprodotta nel citato testo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6, comma 3, l’introduzione soltanto di un termine finale, – ritenuto perentorio ed invalicabile in funzione del suo ancoraggio alle finalita’ della procedura -, per la formulazione della richiesta ha “introdotto una rilevante innovazione costituita dall’espressa menzione del termine finale, che si e’ fatto coincidere con l’esaurimento della procedura di recupero del credito. Si tratta di un’innovazione radicale che ha ampliato il precedente termine in modo tale da far si’ che venga esclusa soltanto l’ipotesi di ripetizione di somme gia’ corrisposte e che manifesta una volonta’ del legislatore di eliminare in concreto effettive limitazioni temporali per proporre l’istanza di remissione del debito, tant’e’ che non ha neppure menzionato un termine iniziale, che non puo’ essere ricavato, in assenza del nuovo regolamento di esecuzione, dall’articolo 96 di quello precedente, poiche’, essendo mutata la disposizione principale, esso non puo’ dispiegare piu’ nessun effetto” (sez. 1, n. 1768 del 15/04/1991, Musacchia, rv. 187504; sez. 1, n. 3488 del 25/09/1987, Alloisio, rv. 176920).
Anche tale disposizione si pone dunque nell’ottica di favorire il condannato e l’attuazione della duplice finalita’ perseguita dalla remissione del debito.
2.2 Non ha pregio nemmeno la preoccupazione esternata nell’ordinanza in esame di una possibile sospensione della procedura ad libitum dell’obbligato: se e’ vero che la presentazione dell’istanza sospende il procedimento di recupero a norma dell’articolo 6, comma 3, citato, sino alla decisione di rigetto o di inammissibilita’, confermata anche in sede di opposizione in base alla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 106, nel prosieguo lo stesso puo’ essere portato a compimento e quindi precludere nuove richieste; inoltre, e’ altrettanto vero che il procedimento delineato dall’articolo 678 cod. proc. pen. nel testo novellato consente al magistrato di sorveglianza di provvedere celermente “de plano” e che eventuali nuove domande pretestuose o reiterative di questioni gia’ trattate devono essere dichiarate inammissibili con altrettanto informalita’ di pronuncia ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., comma 2.
2.3 Infine, non e’ secondario considerare che, come allegato dalla difesa della ricorrente, nella giurisprudenza della Corte Suprema numerose pronunce in materia di remissione del debito hanno riguardo procedimenti in cui, dopo un iniziale rigetto della domanda o dopo la declaratoria della sua inammissibilita’, la stessa era stata riproposta senza che fosse stata riscontrata la preclusione, derivante dall’immodificabilita’ della precedente statuizione in forza della linea interpretativa sostenuta dall’ufficio di sorveglianza di Pisa (Cass., sez. 1, n. 50460 del 15/09/2016, Ban; sez. 7, n. 10063 del 26/02/2016. Alimenti; sez. 7, n. 28829 del 3/12/2015, dep. 2016, Presti; sez. 1, n. 4756 del 20/12/2012, dep. 2013, Gazzoni; sez. 1, n. 31945 del 4/07/2008, Di Nunzio, tutte non massimate).
In definitiva deve formularsi il seguente principio di diritto: “La riproposizione della richiesta di remissione del debito dopo il rigetto e la declaratoria d’inammissibilita’ di una domanda precedente non e’ vietata ed e’ consentita, ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., comma 2, quando con essa si deducano aspetti fattuali o giuridici in grado di condurre al suo accoglimento, in precedenza non rappresentati o non trattati dall’autorita’ decidente e sui quali non si sia esercitato il relativo potere delibativo”.
3. Merita accoglimento anche il secondo motivo di ricorso. Pur avendo ritenuto improponibile la domanda, il giudice di merito ne ha egualmente ed in modo contraddittorio esaminato il merito, sostenendo che le argomentazioni poste a sostegno erano soltanto all’apparenza diverse dalle precedenti perche’ attinenti alla buona condotta ed alle condizioni economiche disagiate. L’approccio semplicistico e’ evidente ed integra il vizio di apparenza della motivazione perche’ non offre indicazioni realmente esplicative: la produzione della domanda in allegato al ricorso prova l’avvenuta prospettazione di fatti concreti sopravvenuti alla decisione sfavorevole precedente sia sul piano delle condizioni di vita personali e di salute della (OMISSIS), sia della consistenza del suo patrimonio per effetto di variazioni intervenute nelle more. Si tratta di specifiche circostanze che avrebbero meritato una compiuta e congrua disamina al fine di riscontrarne la sussistenza o meno e la concludenza dimostrativa dei presupposti di accesso al beneficio invocato.
Il provvedimento impugnato, affetto da erronea interpretazione della norma di legge e da vizio di motivazione, merita di essere annullato con rinvio per il rinnovato esame nel merito della domanda al Magistrato di sorveglianza di Pisa che, pur in piena liberta’ cognitiva, dovra’ attenersi al principio di diritto sopra esposto sulla reiterabilita’ dell’istanza di remissione del debito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Pisa.

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