Spetta alla Giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia relativa al rifiuto della P.A. di avere in assegnazione un alloggio già occupato da parte del richiedente.

Corte di Cassazione, sezione unite civili, Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16971.

La massima estrapolata:

Spetta alla Giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia relativa al rifiuto della P.A. di avere in assegnazione un alloggio già occupato da parte del richiedente.

Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16971

Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12288-2016 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 5866/2016 depositata il 18/05/2016 nella causa tra:
(OMISSIS);
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
ATER – AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA;
– resistente non costituitasi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, il quale chiede risolversi il conflitto negativo sollevato, dichiarandosi la giurisdizione del giudice amministrativo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha proposto opposizione al decreto di rilascio emesso dall’ATER di Roma Decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, ex articolo 18 e Legge Regionale n. 12 del 1999, articoli 11 e 15 con cui gli si intimava il rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in Roma, codice immobile (OMISSIS), chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto alla stipula di un regolare contratto di locazione.
Il tribunale ordinario di Roma, in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda, ha rimesso la causa al locale tribunale amministrativo regionale.
Il TAR Lazio ha sollevato conflitto ex articolo 11 del codice del processo amministrativo.
Le parti non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Il tribunale ordinario ha declinato la giurisdizione perche’ ha ritenuto che l’attore opponente abbia agito per sentir tutelata la propria posizione di avente diritto all’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Nel contestare questa ricostruzione, il tribunale amministrativo ha fatto rilevare che la questione puo’ essere risolta sulla base del precedente costituito da SU 20589/13 giacche’ “nessuna istanza di regolarizzazione ha presentato il ricorrente, per come risulta dalle premesse del provvedimento impugnato, al punto che la sua posizione e’ stata classificata come occupazione sine titulo e non come occupazione derivante dal diniego di regolarizzazione”.
La Corte, che ha accesso agli atti di causa dovendo conoscere del fatto processuale per regolare la giurisdizione, osserva che la causa e’ stata avviata con “ricorso in opposizione a decreto di rilascio alloggio Ater Roma” e nell’atto introduttivo del 24 gennaio 2014 l’opponente non ha indicato un titolo in forza del quale egli si trova nella detenzione dell’immobile, ne’ ha esposto di aver presentato istanza di regolarizzazione che sia stata respinta dall’amministrazione pubblica o dall’Azienda. Non ha quindi presentato opposizione ad un diniego amministrativo.
Ha solo chiesto, dopo aver esposto le difficolta’ materiali in cui versa, di aver ritenuto di potere, in forza di questa condizione di bisogno, stipulare un “regolare contratto di locazione avente ad oggetto il predetto appartamento”. Ha affermato che negli ultimi anni aveva provveduto a versare un canone mensile che l’Ater stava percependo come “pagamento di un corrispettivo per la pretesa e contestata “occupazione senza titolo” dell’alloggio medesimo”.
Ater nel costituirsi davanti al Tar ha fatto rilevare che l’alloggio risultava essere stato assegnato nel 1960 ad altra persona; che il subentro nella locazione di alloggi Erp non era regolato dalla normativa comune e l’opponente non poteva vantare alcun titolo; che l’atto di autotutela era stato emesso per perseguire l’interesse dell’amministrazione alla gestione del bene pubblico.
3) L’esame degli atti difensivi conforta la posizione assunta dal Tribunale amministrativo.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell’Amministrazione di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse (Cass. 24764/09).
Le Sezioni Unite hanno gia’ avuto modo di affermare che il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non e’ piu’ riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato (Cass. n. 13527 del 2006, n. 22248 del 2006, e n. 16094 del 2009).
Cass. Sez. un. 3623/12 ha precisato che siffatto criterio deve trovare continuita’ anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, emanato con il Decreto Legislativo n. 104 del 2010, in relazione a quanto disposto dall’articolo 133 di detto codice.
Come ha rilevato il giudice amministrativo, SU 20589/13 ha ritenuto che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimita’ del rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio gia’ occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, e non gia’ a quella successiva ricadente nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato, senza che rilevi la connessa richiesta di revoca del decreto di rilascio del medesimo immobile, emesso dalla P.A. in quanto detenuto senza titolo, che si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell’alloggio (v anche SU n. 9694 del 22/04/2013).
4) Nella specie (OMISSIS) si e’ opposto ad un provvedimento di rilascio emesso non gia’ nell’ambito di una controversia sul diritto di lui all’assegnazione dell’alloggio ed espressivo del diniego dell’amministrazione, ma in esecuzione di un decreto con cui e’ stato chiesto il rilascio dell’immobile, di proprieta’ pubblica, perche’ occupato senza titolo.
E’ questo il fondamento del provvedimento impugnato, che non affonda quindi le sue basi nell’esercizio di attivita’ discrezionale dell’amministrazione, ma nell’ambito privatistico di esercizio di attivita’ paritetica. L’atto non e’ stato emesso nei confronti di chi aveva azionato preventivamente una situazione di interesse legittimo ne’ in esecuzione di un provvedimento riferibile all’attivita’ amministrativa di selezione degli aventi titolo all’alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma solo per dar corso alla tutela del possesso del bene occupato abusivamente.
La richiesta di instaurazione di un rapporto di locazione formulata in atto di opposizione non vale a trasformare l’oggetto della lite, giacche’ essa e’ fatta valere in funzione di paralizzare la pretesa di rilascio; viene quindi in esame come preteso diritto soggettivo contrapposto al provvedimento di rilascio emesso in forza della legislazione speciale in materia.
Come e’ stato gia’ rilevato in altra occasione (SU 24148/17), la sola deduzione in chiave difensiva ed oppositiva, per paralizzare la pretesa di rilascio, di un interesse pretensivo alla costituzione del rapporto, non costituisce di per se’ alcun rapporto di diritto pubblico con l’ente proprietario.
Va quindi ribadito che in tali casi, non dipendenti dall’esito di un procedimento amministrativo relativo al diniego di assegnazione, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell’Amministrazione di rilascio di immobile ad uso abitativo occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
5) Pertanto, va cassata la sentenza declinatoria della giurisdizione emessa dal Tribunale ordinario di Roma e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti vanno rimesse e dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.
Nulla per le spese, data la natura officiosa del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento d’ufficio, cassa la sentenza resa il 26.10 2015 dal Tribunale di Roma e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovra’ essere riassunta nei termini di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *