Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 aprile 2018, n. 9590.
La previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificita’, che e’ integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita’, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.. L’accertamento relativo al requisito della specificita’ della contestazione costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimita’, salva la verifica di logicita’ e congruita’ delle ragioni esposte dal giudice di merito.
Sentenza 18 aprile 2018, n. 9590
Data udienza 12 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8369-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6172/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/09/2015 R.G.N. 2241/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per inammissibilita’, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato il ricorso di (OMISSIS) teso all’accertamento dell’illegittimita’ del licenziamento per giusta causa intimatogli il 16 settembre 2009 dalla (OMISSIS) s.p.a..
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento, e prima ancora la contestazione di addebito, erano tempestivi in considerazione della durata degli accertamenti investigativi che si erano resi necessari per accertare i fatti poi contestati, consistiti nello svolgimento abituale da parte del (OMISSIS) di attivita’ lavorativa durante periodi di assenza per malattia. Sottolinea infatti il giudice di appello che la verifica aveva interessato un periodo di oltre tre mesi, nell’arco del quale gli investigatori avevano accertato il ripetersi della condotta poi contestata, e che l’addebito disciplinare era di soli quindici giorni successivo alla cessazione delle indagini e comunque ad un mese dall’ultimo episodio accertato. Inoltre il giudice di secondo grado ha verificato che gli addebiti erano sufficientemente specifici quanto al loro contenuto, tanto che il lavoratore era stato ben in grado di comprenderli e di difendersi appropriatamente, non negando i fatti ed affermando che l’attivita’ extralavorativa svolta non era pregiudizievole del recupero ed era compatibile con le indicazioni terapeutiche impartite. Quanto alla sussistenza della giusta causa, la Corte di merito ha ritenuto fraudolenta la condotta tenuta (effettuazione di lavori di tinteggiatura, manutenzione del quadro elettrico e lavori di riparazione al soffitto) espressione dell’inesistenza della malattia.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) articolando un unico motivo al quale oppone difese la (OMISSIS) s.p.a. con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) si duole del fatto che la contestazione dell’addebito sia stata ritenuta sufficientemente specifica sebbene la lettera di contestazione dell’addebito non riportasse analiticamente la condotta contestata e facesse riferimento, genericamente, ad una attivita’ extralavorativa, senza precisare il fatto nella sua materialita’, ne’ quando e dove era avvenuto.
4.1. Evidenzia che nella lettera di contestazione non era specificato che l’attivita’ lavorativa svolta durante la malattia fosse incompatibile con il recupero e, conclusivamente,che il lavoratore non era stato posto in condizione di difendersi adeguatamente.
4.2. Sottolinea che la genericita’ della contestazione non era stata sanata dalla successiva audizione del lavoratore (nel corso della quale era stata puntualmente evidenziata la genericita’ degli addebiti e la conseguente impossibilita’ di difendersi) aggiungendo che solo con la memoria di costituzione, e percio’ tardivamente, la societa’ aveva prodotto la relazione investigativa e quattro pagine di contestazione di addebiti ai quali pero’, a distanza di oltre due anni, il lavoratore non era piu’ in grado di replicare puntualmente.
5. Il ricorso e’ infondato.
5.1. La Corte territoriale nell’analizzare la contestazione dell’addebito al fine di verificarne la specificita’, richiamati i principi ripetutamente affermati da questa Corte, ha poi verificato che i fatti contestati al lavoratore presentavano un grado sufficiente di specificita’ riportando il fatto ben determinato nei suoi contorni materiali (attivita’ extralavorativa in pendenza di malattia) e nei suoi contorni temporali ((OMISSIS)). A riprova della chiarezza della contestazione la Corte di merito ha osservato che le giustificazioni rese nell’immediatezza erano state puntuali e finalizzate a privare della rilevanza disciplinare la condotta. Il lavoratore si era difeso osservando che le attivita’ extralavorative svolte e contestate erano compatibili con la diagnosi certificata e con le indicazioni terapeutiche; inoltre aveva sottolineato che comunque non erano idonee ad aggravare le sue condizioni di salute.
5.2. Tale analisi della contestazione e’ in linea con quanto e’ stato ripetutamente affermato da questa Corte che ha chiarito che per ritenere integrata la violazione della garanzia posta dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e’ necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e dunque la difesa esercitata in sede di giustificazioni e’ un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericita’ della contestazione (cfr. Cass. 21/04/2005 n. 8303). Ben vero che la condotta contestata deve essere ben individuata nella sua materialita’, ivi compreso il tempo ed il luogo del suo svolgimento, e tuttavia nello specifico la Corte di merito ha verificato che l’addebito era stato temporalmente identificato e limitato a giornate individuate e che il riferimento ad un’attivita’ “extra lavorativa” era stato esattamente compreso dal lavoratore che si era infatti difeso.
5.3. Va quindi ancora una volta ribadito che la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificita’, che e’ integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita’, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.. L’accertamento relativo al requisito della specificita’ della contestazione costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimita’, salva la verifica di logicita’ e congruita’ delle ragioni esposte dal giudice di merito. (cfr. tra le tante Cass. 03/02/2003 n. 1562 e piu’ recentemente Cass. 21/04/2017 n. 10154).
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente soccombente. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13, comma 1 bis citato D.P.R..
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