In materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 agosto 2018, n. 38501.

La massima estrapolata:

In materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.

Sentenza 10 agosto 2018, n. 38501

Data udienza 8 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/09/2017 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Spinaci Sante, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/9/2017 la Corte di appello di Catania ha confermato, relativamente a (OMISSIS) e (OMISSIS), quella del G.U.P. del Tribunale di Catania in data 11/11/2016, con cui i predetti sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis cod. pen., con riferimento al c.d. clan dei “(OMISSIS)”, facente capo a (OMISSIS).
2. Hanno proposto ricorso il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) tramite il loro difensore.
2.1. Con il primo motivo deducono l’assenza di motivazione in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in quanto non erano state considerate quelle rese da coloro che avevano riferito di non conoscere i ricorrenti, mentre erano state valorizzate solo dichiarazioni utili alla declaratoria di colpevolezza.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alle conversazioni intercettate, essendo state indicate conversazioni, che erano state poi interpretate, senza che vi fossero dati fattuali univoci, insuscettibili di fraintendimento, come nel caso della conversazione n. 656 tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge in relazione agli articoli 110 cod. pen. e 416-bis cod. pen., con riguardo al concorso esterno in associazione mafiosa.
Definita la linea di demarcazione tra concorso esterno e partecipazione ad associazione mafiosa, definita dalla giurisprudenza, i ricorrenti segnalano che nel loro caso la Corte aveva ritenuto la piena appartenenza alla consorteria sebbene i predetti non fossero “dichiarati”, avessero patito restrizioni da parte dei vertici del sodalizio o avessero ricevuto per la loro disponibilita’ dazioni di denaro irrisorie.
La Corte aveva parlato di disponibilita’ incondizionata senza enucleare il dato su cui si fondava il convincimento, al di la’ di libere interpretazioni delle conversazioni intercettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. I primi due motivi sono generici, in quanto si limitano a dedurre che la Corte avrebbe omesso di valutare i contributi dei collaboratori che avevano sostenuto di non conoscere i ricorrenti e si sarebbe fondata solo sull’interpretazione di conversazioni intercettate dal contenuto non inequivoco, ma senza indicare in che modo i rilievi avrebbero potuto specificamente incidere sulla motivazione della sentenza impugnata, peraltro conforme a quella di primo grado, e in particolare senza specificare perche’ le dichiarazioni dei collaboratori potessero influire sulla concreta ricostruzione operata dai Giudici di merito, quale diverso significato potesse essere attribuito alle conversazioni intercettate, singolarmente e nel loro insieme, e quali specifici profili di illogicita’ o irragionevolezza inficiassero l’interpretazione avvalorata dalla Corte.
D’altro canto va rimarcato che la Corte territoriale ha tratto dalle conversazioni piena conferma delle dichiarazioni di un collaboratore, a detta del quale il soggetto riconosciuto nel (OMISSIS) si accompagnava “con gente del clan (OMISSIS)”, sviluppando inoltre una motivazione tale da dar conto degli elementi idonei a suffragare la contestata partecipazione al clan dei due ricorrenti, a prescindere dal contributo di altri collaboratori.
La Corte ha proceduto altresi’ all’interpretazione delle conversazioni intercettate sulla base di canoni non manifestamente illogici ed anzi dando conto dei profili di convergenza desumibili da plurime conversazioni, coinvolgenti sia il (OMISSIS) sia l’ (OMISSIS), singolarmente o congiuntamente.
Va al riguardo sottolineato che “in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’” (Cass. Sez. U., n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, 263715), dovendosi dunque rilevare come nel caso di specie le doglianze dei ricorrenti, che non pongono in luce specifici vizi di illogicita’ o contraddittorieta’ nell’interpretazioni delle conversazioni, risultino inammissibili.
Cio’ vale anche con riguardo alla conversazione n. 656 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), richiamata nel motivo di ricorso, in relazione alla quale la Corte ha tutt’altro che arbitrariamente valorizzato il tenore dei colloqui, in quanto dimostrativo sia della piena conoscenza da parte del (OMISSIS), al cospetto di un esponente apicale come l’ (OMISSIS), di problematiche interne del clan e della destinazione di somme a vantaggio della famiglia di un membro del clan ristretto in carcere, sia dei rapporti tra il (OMISSIS) e il tesoriere del clan sia infine della comune appartenenza degli interlocutori, espressa dall’ (OMISSIS) attraverso il riferimento al “noi”, non illogicamente inteso in tal senso, alla stregua della conversazione intercorsa.
3. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto, non consentita in questa sede, in assenza di specifici profili di manifesta illogicita’ o contraddittorieta’.
Ed invero la Corte ha illustrato ampiamente le ragioni per cui sulla base delle risultanze acquisite i due ricorrenti dovessero reputarsi veri e propri partecipi, pur non essendo “dichiarati”, dovendosi aver riguardo alla messa a disposizione costante di un loro contributo e alla concreta assunzione di un ruolo all’interno del sodalizio, emergente da numerose conversazioni, a mano a mano richiamate, dalle quali la Corte ha tratto il non arbitrario convincimento che il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) si riconoscessero come componenti e fossero riconosciuti come tali, ricevessero incarichi di vario genere da esponenti apicali (ad esempio accompagnando in macchina (OMISSIS) o recandosi a ritirare del denaro) e fossero in varia guisa retribuiti (al riguardo sono state invocate le conversazioni dalle quali era emersa non solo la corresponsione di una modesta somma ma anche la prospettiva dell’erogazione di somme ulteriori, nonche’ la previsione della distribuzione di denaro tra gli accoliti: cfr. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).
Deve dunque ritenersi smentito l’assunto difensivo dell’erogazione di somme irrisorie, come parimenti smentita risulta l’ulteriore deduzione riguardante il divieto di fare ingresso nella discoteca (OMISSIS), riconducibile al clan, divieto, che, secondo la logica e non specificamente censurata valutazione della Corte, era stato imposto ai due ricorrenti per ragioni opposte a quelle invocate nel motivo di ricorso, cioe’ per evitare che dalla presenza di esponenti del clan potesse essere tratto all’esterno il convincimento che si trattasse di locale di pertinenza della famiglia mafiosa dei (OMISSIS).
Con ragionamento del tutto immune da vizi e’ stata dunque desunta dagli elementi acquisiti la diretta partecipazione dei due ricorrenti alla consorteria, con l’assunzione di un ruolo attivo, non riducibile a quello di semplici concorrenti esterni (cio’ che risulta pienamente in linea con consolidati arresti giurisprudenziali: Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231670).
4. All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilita’, a quello della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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