La condotta di partecipazione al reato di cui all’articolo 416-bis del codice penale è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 agosto 2018, n. 38504.

La massima estrapolata:

La condotta di partecipazione al reato di cui all’articolo 416-bis del codice penale è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Deve cioè tenersi conto del contributo del singolo partecipante, il quale non può risolversi in un dato meramente formale, destinato a essere inteso in termini puramente astratti, ma deve essere concretamente calato all’interno del sodalizio esaminato, rilevando a tal fine solo il contributo che incida sull’esistenza e sullo svolgimento dell’attività del sodalizio

Sentenza 10 agosto 2018, n. 38504

Data udienza 24 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
nel procedimento contro:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LORI PERLA che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) del foro di Agrigento in difesa di (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari in data 11/01/2018 con la quale era applicata a (OMISSIS) la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all’articolo 416 bis cod. pen. (capo B) per avere fatto parte dell’associazione “Cosa Nostra”, quale esponente di vertice della “famiglia mafiosa di (OMISSIS)”, mantenendo un costante collegamento con gli altri capi dell’organizzazione mafiosa finalizzato alla trattazione di affari illeciti, partecipando ad atti intimidatori di carattere estorsivo ad imprese ed esercizi commerciali, allo scopo di finanziare l’attivita’ illecita di “Cosa Nostra”, nonche’ in ordine al reato di tentata estorsione aggravata ai danni di un imprenditore del posto (capo O).
La posizione del ricorrente in relazione a quest’ultimo reato e’ stata successivamente stralciata e trasmessa per competenza territoriale alla D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
1.1. Il Collegio della cautela ha evidenziato che nessuna delle condotte contestate trovava fondamento negli esiti dell’attivita’ di indagine espletata e che mancavano i gravi indizi di colpevolezza in ordine al concreto contributo fornito da (OMISSIS), avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione, nonche’ in ordine alla commissione del reato fine.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in relazione al capo B) di incolpazione e deducendo i seguenti motivi:
2.1. Vizio di motivazione in relazione alle complessive risultanze istruttorie.
Il Tribunale del riesame ha esaminato unicamente la tentata estorsione in pregiudizio dell’imprenditore Di Paola, senza valutare alcuni significativi elementi – quali, ad esempio, l’intercettazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) – che denotavano ampia conoscenza da parte dell’indagato delle dinamiche interne al sodalizio criminale e significativi rapporti personali con esponenti mafiosi della provincia di Agrigento.
Il Tribunale, inoltre, non ha dato adeguato rilievo alle dichiarazioni di Quaranta Giuseppe, limitandosi ad affermare che il predetto aveva escluso che l’indagato fosse un uomo d’onore e trascurando invece di evidenziare che il suindicato collaboratore di giustizia ne aveva, invero, sottolineato in diverse occasioni il ruolo di componente della “famiglia di (OMISSIS)”.
2.2 Violazione di legge in relazione all’articolo 416 bis cod. pen. e articoli 273 e 192 cod. proc. pen..
In sede cautelare e’ sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilita’ sulla responsabilita’ dell’indagato.
Il Tribunale del riesame e’ incorso nell’errore di diritto costituito dalla violazione del principio della valutazione unitaria della prova, essendosi limitato ad una valutazione autonoma dei singoli elementi probatori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per le ragioni che saranno di seguito indicate.
2. Il primo motivo e’ generico perche’ non si confronta con le adeguate motivazioni fornite dal Tribunale del riesame, con cio’ omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la ordinanza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso, sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze di indagine, non consentita a questa Corte di legittimita’ (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.1. In particolare, quanto all’episodio estorsivo, il Tribunale del riesame, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze investigative, ha sottolineato che risultava pacificamente acclarato dalle intercettazioni che a formulare la richiesta estorsiva furono (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo reo confesso, entrambi appartenenti alla “famiglia di (OMISSIS)”. I predetti vennero incaricati da (OMISSIS), quale referente della “famiglia di (OMISSIS)”, di formulare la richiesta estorsiva al (OMISSIS) e di indurlo ad affidare parte dei lavori che stava eseguendo in un cantiere a (OMISSIS) ad appartenenti alla suindicata “famiglia”. Poiche’ (OMISSIS) non corrispose alcuna somma a (OMISSIS) e a (OMISSIS) per l’attivita’ da loro espletata, si crearono contrasti interni tra le “famiglie” di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Il Collegio della cautela evidenzia puntualmente che solo in tale momento (OMISSIS) venne coinvolto nella vicenda, poiche’ (OMISSIS) si rivolse a lui affinche’ lo mettesse in contatto con (OMISSIS) o con (OMISSIS), anch’egli appartenente alla “famiglia di (OMISSIS)”. Ed, in effetti, (OMISSIS) riferi’ a (OMISSIS) che (OMISSIS) lo stava cercando.
Correttamente il Collegio della cautela ha, pertanto, ritenuto che l’intervento di (OMISSIS) fosse successivo alla consumazione del reato e che, dal tenore delle conversazioni intercettate, emergesse che fino a quel momento il ricorrente non era stato informato dell’avvenuta richiesta estorsiva.
Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, e’ poi la motivazione spesa dal Tribunale del riesame nella parte in cui ha osservato che i meri rapporti di frequentazione del ricorrente con soggetti gravemente indiziati di appartenere al sodalizio mafioso, come (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ con esponenti delle “âEuroËœndrine” calabresi, non apparivano univocamente indicativi dell’inserimento organico dello stesso all’interno della “famiglia di (OMISSIS)”.
Si sottraggono a censure di vizi logico-giuridici ictu oculi percepibili – e come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa Sede correttamente attivabile – anche le ulteriori deduzioni della ordinanza impugnata in merito alle dichiarazioni di (OMISSIS).
Il Collegio della cautela ha, infatti, correttamente rilevato che il coindagato e collaboratore di giustizia (OMISSIS), nel corso dell’interrogatorio, ha dichiarato che (OMISSIS) non era un “uomo d’onore” della “famiglia mafiosa di (OMISSIS)”, ma che si occupava principalmente del traffico di stupefacenti e che gli incontri con soggetti pregiudicati ed i viaggi dell’indagato a Reggio Calabria, evidenziati dal G.i.p. perche’ ritenuti indizianti dell’adesione dello stesso al sodalizio mafioso, erano, in realta’, finalizzati a rifornirsi di cocaina.
Le dichiarazioni di (OMISSIS) rese in interrogatorio sono state, quindi, ritenute, con motivazione immune da vizi logici, inidonee a fondare quel giudizio di gravita’ indiziaria necessario per l’applicazione della misura cautelare richiesta.
2.2. Deve, sul punto, evidenziarsi che secondo l’orientamento giurisprudenziale ispirato da una nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231670) nel quadro di una fattispecie plurisoggettiva come quella descritta dall’articolo 416-bis cod. pen. debba tenersi conto del contributo del singolo partecipante, il quale non puo’ risolversi in un dato meramente formale, destinato ad essere inteso in termini puramente astratti, ma deve essere concretamente calato all’interno del sodalizio esaminato: in tal senso si e’ rilevato che deve attribuirsi all’elemento rappresentato dal far parte dell’associazione un significato che ne valorizzi l’incidenza sull’esistenza e sullo svolgimento dell’attivita’ del sodalizio, cioe’ un significato che non si limiti alla statica contemplazione di una qualita’, ma si risolva nell’individuazione di un ruolo dinamico e funzionale.
La citata pronuncia ha dunque in tal senso affermato che “la condotta di partecipazione e’ riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, piu’ che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi”.
Con motivazione immune da vizi logici censurabili in questa sede, il Tribunale del riesame di Palermo ha sottolineato come la partecipazione di (OMISSIS) all’associazione mafiosa non potesse essere desunta da alcun indicatore fattuale tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e pero’ significativi “facta concludentia” -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo.
2.3. In conclusione deve ritenersi che il Procuratore della Repubblica di Palermo si limiti apoditticamente a riproporre gli argomenti che il Tribunale aveva gia’ motivatamente respinto, escludendo non illogicamente la gravita’ indiziaria del quadro probatorio.
3. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato posto che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio della cautela, ha correttamente proceduto ad una valutazione unitaria del fatto (Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Rv. 264515).
Ed, in particolare, ha accertato, in un primo momento, il livello di gravita’ e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ed ha poi proceduto al loro esame globale e unitario, senza pero’ riuscire a dissolverne l’indubbia ambiguita’.
Proprio in considerazione dell’accertata impossibilita’ di fornire una lettura complessiva del quadro probatorio in grado di chiarirne l’effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d’indagine prospettato dall’accusa nel capo di imputazione, il Collegio della cautela ha correttamente annullato l’ordinanza del G.i.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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