Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14733.
La massima estrapolata:
Inammissibile il ricorso quando non individuando l’oggetto della critica, il motivo e’ del tutto inidoneo ad assolvere alla funzione propria di un motivo di impugnazione
Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14733
Data udienza 22 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22231/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 88, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 964/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 20/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS) avverso la sentenza del 20 febbraio 2015, con la quale il Tribunale di Lecce, provvedendo sull’appello principale della (OMISSIS) e su quello incidentale della (OMISSIS) avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Lecce sulla domanda introdotta da essi ricorrenti nel luglio del 2010, ha parzialmente riformato detta sentenza.
2. Al ricorso per cassazione, che prospetta tre motivi, hanno resistito con separati controricorsi le societa’ intimate e la (OMISSIS) ha anche svolto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
3. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva, in via preliminare, che il ricorso principale e’ inammissibile perche’ l’esposizione del fatto sostanziale e processuale che esso contiene e’ inidonea allo scopo di assolvere all’onere di contenuto-forma di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3.
Queste le ragioni.
1.1. Il ricorso, dopo una seconda pagina che reca l’indicazione della sentenza impugnata e dei termini del suo dispositivo, nonche’ una parte della terza pagina che indica in aggiunta come contenuto della sentenza di appello l’accoglimento parziale del primo motivo di appello della (OMISSIS) con la dichiarazione della prescrizione della pretesa e il rigetto degli altri motivi, e l’accoglimento parziale del terzo motivo di appello incidentale dell’ (OMISSIS), contiene una parte intestata “cenno del fatto e svolgimento del processo”, che ha il seguente tenore:
“Con atto di citazione del 05.07.2010 gli odierni appellati convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lecce il tour operator (OMISSIS) S.p.A. e la compagnia aerea (OMISSIS) s.p.a. al fine di sentirli dichiarare responsabili dell’inadempimento contrattuale e, per l’effetto, sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti a seguito dello smarrimento dei bagagli verificatosi durante il viaggio di andata della crociera “(OMISSIS)” nel (OMISSIS), che quantificavano prudenzialmente nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo o in quella somma maggiore o minore determinata nel corso del giudizio, nei limiti di competenza del Giudice di Pace. Si costituivano depositando comparsa di costituzione la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a., le quali sollevavano eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il Giudice di Pace autorizzava le parti al deposito di note e di repliche e successivamente, sciogliendo la riserva, con ordinanza rinviava la causa ex articolo 320 c.p.c., all’esito della quale, ammetteva le richieste istruttorie formulate dalle parti. L’istruttoria veniva espletata attraverso l’ascolto dei soli testi di parte attorea, mentre (OMISSIS), dopo numerosi rinvii, rinunciava all’ascolto della teste indicata, cui il Giudice di Pace era costretto ad irrogare sanzione pecuniaria. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione con l’autorizzazione al deposito di note. Con sentenza n. 920/2012, depositata in data 15.02.2012, il Giudice di Pace rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata da controparte ed accoglieva la domanda attorea, statuendo testualmente: “condanna (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore degli attori e nei termini da essi richiesti specificatamente, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. – condanna le societa’ convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 895,00, di cui Euro 95.00, per spese, Euro 500,00 per diritti ed Euro 300,00, per onorario di avvocato. oltre accessori di legge”. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello principale (OMISSIS) s.p.a. chiedendo la riforma dell’appellata sentenza in via preliminare per l’intervenuta prescrizione del diritto, ai sensi dell’articolo 95 Codice del Consumo, in via subordinata e nel merito il rigetto della domanda, perche’ improponibile, inammissibile ed infondata, in via ancora subordinata dichiarare unica responsabile (OMISSIS) s.p.a., in estremo subordine chiedeva accertarsi il diritto di Costa ad essere manlevata da qualsiasi somma esborsata per i danni in questione. Con vittoria di spese e competenze. Si costituiva in giudizio (OMISSIS) s.p.a. con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, chiedendo rigettarsi l’appello principale, in via incidentale accogliere l’eccezione di decadenza ex articolo 35 della Convenzione di Montreal, nonche’ nella parte relativa al quantum liquidato ed alla domanda di manleva. Con vittoria di spese e competenze. Si’ costituivano in giudizio i sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali premessa la conoscenza dell’atto di appello di (OMISSIS), nonche’ della comparsa di costituzione e risposta, con appello proposto in via incidentale, di (OMISSIS), che impugnavano e contestavano integralmente poiche’ palesemente infondati in fatto e in diritto, insistendo per il rigetto delle avverse richieste, chiedevano l’accoglimento delle conclusioni che si trascrivono integralmente:”…rigettare l’appello proposto da (OMISSIS) poiche’ inammissibile ed infondato; rigettare l’appello incidentale proposto da (OMISSIS), in quanto inammissibile ed infondato; per l’effetto, confermare l’impugnata sentenza; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. La causa veniva decisa con la sentenza oggi gravata che appare errata e viziata (…)”.
1.2. Il Collegio rileva che la riportata esposizione del fatto omette di riferire, sebbene sommariamente ed in modo riassuntivo:
a) quanto ai fatti costitutivi della domanda le ragioni giustificative, in relazione al fatto dello smarrimento dei bagagli, dell’inadempimento contrattuale invocato, nonche’ ancora prima il titolo contrattuale invocato nei confronti di ciascuna societa’, ed inoltre i danni conseguenza lamentati;
b) quanto alla costituzione delle societa’ le ragioni della prescrizione invocata, nonche’ se vi erano state ulteriori difese;
c) le ragioni giustificative dell’accoglimento della domanda in primo grado e della condanna solidale irrogata;
d) in relazione all’appello della (OMISSIS) le ragioni della manleva, che per la prima volta viene nominata, e del chiesto rigetto in aggiunta alla questione di prescrizione;
f) le ragioni della decisione di appello qui impugnata.
1.2. Il Collegio rileva che queste lacune rendono l’esposizione del fatto irrispettosa dei contenuti che, secondo la giurisprudenza della Corte, deve presentare il requisito della esposizione sommaria dei fatti. Esso, essendo considerato dall’articolo 366 c.p.c., n. 3, a norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si e’ fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Poiche’ il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti per le segnalate omissioni, e’ inammissibile.
2. Il Collegio, peraltro, osserva che, se l’indicata causa di inammissibilita’ emergente dal modo in cui il ricorso ha inteso assolvere al requisito dell’esposizione del fatto fosse superabile e potesse passarsi alla lettura dei motivi, emergerebbe che essa, oltre a dare conferma dell’esizialita’ della carenza di quel requisito, non potrebbe portare in alcun modo ad un esito favorevole del ricorso per i ricorrenti.
Queste le ragioni.
2.1. Il primo motivo deduce “1) violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’articolo 22, n. 2 convenzione di Montreal del 28.05.1999 ratificata in Italia con L. n. 12 del 2004, sotto il profilo del motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Esso e’ cosi’ illustrato:
“Il Giudice di secondo grado ha palesemente violato il disposto di cui all’articolo 22 n. 2 della Convenzione di Montreal del 28.05.1999 ratificata in Italia con L. n. 12 del 2014, che recita testualmente: “Nel trasporto di bagagli la responsabilita’ del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo e’ limitata alla somma di Euro 1000 diritti speciali di prelievo….” Orbene sulla corretta interpretazione della suddetta norma si e’ espressa recentissimamente la Suprema Corte Sez. 3 con sentenza del 14.07.2015 n. 14667 la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: ” Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28.05.1999, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (articolo 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilita’ risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero) dall’articolo 22 n. 2 della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, (sic: cosi’ e’ scritto) sia nella sua componente meramente patrimoniale”. Orbene il Giudice del secondo grado pur riconoscendo il diritto al risarcimento dei ricorrenti, sulla base dei suddetti principi, con un’evidente violazione della norma di cui all’articolo 22 Convenzione di Montreal, scompone il danno nella componente patrimoniale e non patrimoniale, procedendo ad una liquidazione suddivisa, in modifica della corretta liquidazione unitariamente effettuata dal Giudice di Pace, peraltro con decisione adottata ultra petitum, per l’assenza di specifico motivo di impugnazione di entrambi gli odierni resistenti, con l’ovvia conseguenza che, in ordine alla predetta statuizione, sulla pronuncia del Giudice di Pace si e’ formato il giudicato. Peraltro la definizione unitaria del danno non risulta contestata dalle controparti, tanto che corrisponde esattamente alla definizione operata da (OMISSIS) nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale (pagg. 20 e 28). La decisione della Suprema Corte richiama, altresi’, la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea, Terza Sezione del 06.05.2010 nel procedimento n. C-63/09 secondo cui “… Il termine danno contenuto nell’articolo 22 n. 2 della Convenzione di Montreal, che fissa la limitazione della responsabilita’ del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale, quanto il danno morale.” Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte nella surrichiamata sentenza l’interpretazione fornita dalla Corte di Lussemburgo sebbene resa in un giudizio di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la fattispecie di perdita del bagaglio e’ calibrata in ragione della disciplina complessiva del capitolo 3 della Convenzione di Montreal, cosi’ da esibire una forza espansiva tale da essere valorizzata in relazione a qualsiasi ipotesi contemplata dal n. 2 dell’articolo 22 e, pertanto anche in riferimento a quella rilevante nella specie, di ritardo nella consegna del bagaglio. Pertanto chiarito il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale), come unica categoria di danno, individuata dall’articolo 22 della Convenzione di Montreal assolutamente errata e contraddittoria si appalesa la decisione oggi gravata sia in relazione alla dichiarata intervenuta prescrizione nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. del danno patrimoniale, atteso che per ammissione dello stesso Giudice a pag-7: “…. Tale limite (Euro 1.000,00ADSP a passeggero) deve essere interpretato nel senso che tale somma include tanto il danno materiale quanto il danno morale”, pertanto non essendo prescritto il danno unitariamente risarcibile, sia in relazione all’articolo 35 che all’articolo 94 del Codice del Consumo, il motivo di appello proposto da (OMISSIS) andava rigettato, come correttamente aveva deciso il Giudice di Pace. Peraltro la Compagnia “(OMISSIS)”, che assicurava (OMISSIS) per il viaggio, come dimostrato e mai contestato, con gli effetti di cui all’articolo 115 c.p.c., riconosceva il diritto al risarcimento del danno, dopo intensa corrispondenza e contatti personali, la cui ultima risalente al 27.04.2010, per effetto di tale riconoscimento, la prescrizione andava considerata interrotta, ai sensi dell’articolo 2944 c.c.. Pertanto assolutamente viziata e’ la decisione di dichiarare prescritta la pretesa risarcitoria nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. Ne consegue che corretta e’ stata la liquidazione unitaria operata dal Giudice di Pace; “…in favore degli attori e nei termini da essi richiesti specificatamente ” (ovverossia per ciascun passeggero), come previsto dall’articolo 22 n. 2 della Convenzione di Montreal, sulla cui parte di quale statuizione peraltro risulta essersi formato il giudicato. La sentenza gravata va, pertanto, riformata e confermata la sentenza di primo grado”.
2.1.1. Il motivo appare, come, del resto, ha eccepito anche la (OMISSIS), incomprensibile.
Lo e’ in primo luogo, con conseguente inammissibilita’, perche’ non indica ne’ espressamente ne’ indirettamente la motivazione della sentenza impugnata che intenderebbe criticare.
Ne discende che, non individuando l’oggetto della critica, il motivo e’ del tutto inidoneo ad assolvere alla funzione propria di un motivo di impugnazione (Cass., Sez. Un. n. 7074 del 2017, ex multis).
2.1.2. In aggiunta a tale ragione di inammissibilita’, si rileva che, a prescindere dall’assenza di detta individuazione, le carenze rilevate nell’esposizione del fatto impediscono anche di comprendere verso quale delle controparti sia diretta la censura e cio’ a maggior ragione se si considera che, dopo l’oscura evocazione del principio di diritto di cui a Cass. n. 14667 del 2015, nella illustrazione si introduce una questione di pretesa ultrapetizione i cui termini nemmeno vengono individuati (e risultano non individuabili anche al lume del carente tenore dell’esposizione del fatto). Oscuro e’ pure il riferimento alla esistenza di un non meglio individuato giudicato interno, come pure il riferimento ad un comportamento dell’assicuratore della (OMISSIS) e ad un riconoscimento del debito avente valore interruttivo (nemmeno individuato ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6).
La quaestio iuris prospettata risulta assolutamente incomprensibile anche in astratto (cioe’ nell’ignoranza della motivazione riguardo alla quale sarebbe prospettata e rilevante), non essendo possibile comprenderne i termini e cio’ neppure ipotizzando che si sia inteso sostenere che la prescrizione rilevante decorrerebbe identicamente per i danni patrimoniali e non.
Il primo motivo sarebbe, dunque, manifestamente inammissibile.
2.2. Il secondo motivo deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., in combinato disposto co l’articolo 22 n. 6 della Convenzione di Montreal sotto il profilo del motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il motivo sostiene che il tribunale avrebbe “violato il principio della regolamentazione unitaria e globale delle spese dell’intero processo”, in quanto i ricorrenti erano risultati vincitori integralmente in primo grado “e immotivatamente, per quanto detto al motivo sub 1 del presente ricorso, parzialmente soccombenti nel secondo grado”, onde la compensazione delle spese disposta dal Tribunale si sarebbe posta in contrasto con il principio per cui, in caso di riforma della sentenza, in giudice d’appello deve procedere alla statuizione sulle spese “tenendo presente l’esito complessivo della lite…in base ad un criterio unitario e globale”.
2.2.1. Il motivo e’ inammissibile.
Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese in ragione del parziale accoglimento della domanda, come emerge dall’ultima proposizione della motivazione. L’adozione di tale motivazione, non avendo il Tribunale detto di provvedere solo sulle spese del giudizio di appello, sottende la valutazione delle spese per l’intero giudizio e la disposta compensazione, espressamente motivata, si giustifica perche’ detto accoglimento si risolve in una situazione di soccombenza reciproca (Cass. n. 22381 del 2009).
Il motivo e’, pertanto, inammissibile perche’ non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, che ha proceduto proprio alla valutazione globale dell’esito della lite con riferimento ad entrambi i gradi.
L’evocazione del disposto della Convenzione e’ del tutto fuori luogo, se non altro perche’ essa faculta soltanto a disporre il carico delle spese.
Dunque anche sotto tale profilo il motivo sottende una critica del tutto priva di pertinenza e come tale inammissibile.
2.3. Il terzo motivo deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, sotto il profilo del motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il motivo contesta la sussistenza di una soccombenza reciproca del tutto infondatamente ed anzi inammissibilmente ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, stante l’orientamento inaugurato da Cass. n. 22381 del 2009, ormai consolidatosi: da ultimo Cass. n. 21069 del 2016.
2.4. Tutti e tre i motivi del ricorso principale, ove ne fosse stato possibile l’esame, si sarebbero dunque dovuti dichiarare inammissibili con conseguente inammissibilita’ del ricorso.
3. Il ricorso incidentale della (OMISSIS), essendo stato notificato il 26 ottobre 2015, riveste natura di impugnazione incidentale tardiva, atteso che risulta proposto oltre il c.d. termine lungo semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c., che, interrotto a far tempo dal 1 agosto 2015, veniva a scadere, al lordo della sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto 2015, il 1 ottobre 2015.
Ne discende che, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, il ricorso incidentale dev’essere dichiarato inefficace.
4. Il Collegio, in ragione del regime dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, applicabile al giudizio, ritiene che le spese del giudizio di cassazione, sia in relazione agli esiti non coincidenti delle fasi di merito, sia tenuto conto che il giudice di secondo grado aveva compensato le spese, sia e soprattutto in dipendenza della natura e dell’oggetto della controversia, possano essere compensate.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis. Viceversa, non e’ tenuta al doppio del contributo la ricorrente incidentale (Cass. (ord.) n. 18348 del 2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
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