Il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, con la precisazione che, per riconoscere carattere esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14727.

La massima estrapolata:

Il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha per sua natura carattere congetturale che non può per definizione pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica), con la precisazione che, per riconoscere carattere esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive, non è invece necessario che tale fatto sia esposto con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi esclusivamente informativi

Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14727

Data udienza 13 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11045-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2016/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., depositato in data 15 dicembre 2010, la (OMISSIS) S.p.a. evoco’ in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse accertata la loro solidale responsabilita’ per il fatto illecito costituito dalla messa in onda, nella puntata della trasmissione “(OMISSIS)” del (OMISSIS), di una prova comparativa fra la vettura di propria produzione, (OMISSIS), ed altre due vetture di case concorrenti, la (OMISSIS) e la (OMISSIS), con la diffusione di risultati distorti, inattendibili e denigratori nei confronti del proprio prodotto, con la conseguente produzione di un danno, causato dal suddetto fatto illecito, ascrivibile al giornalista ( (OMISSIS)), cui era riferibile la conduzione ed il commento della prova, al conduttore della trasmissione ( (OMISSIS)), che aveva permesso tali comportamenti, ed alla RAI, per conto della quale i due soggetti di cui sopra operavano e che aveva mandato in onda la trasmissione, e chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tale danno.
I convenuti si costituirono, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 20 febbraio 2012, il Tribunale adito rigetto’ ogni domanda proposta nei confronti del (OMISSIS) e condanno’, invece, in solido, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS) S.p.a., liquidato in Euro 5.000.000,00, oltre accessori; dispose la pubblicazione della sentenza e l’eliminazione del filmato della trasmissione dal sito internet “(OMISSIS)”; compenso’ per intero le spese relative al rapporto (OMISSIS)/(OMISSIS) e pose a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS), in via solidale, per il 50%, le spese relative al rapporto (OMISSIS) e (OMISSIS)/(OMISSIS), spese che compenso’ per il residuo; pose le spese di c.t.u. per la meta’ a carico di (OMISSIS)- (OMISSIS) e per l’altra meta’ a carico della (OMISSIS).
Avverso tale decisione propose appello il (OMISSIS).
Si costitui’ la (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Si costitui’ altresi’ la (OMISSIS), che svolse difese e propose conclusioni in sostanza coincidenti con quelle del (OMISSIS) e, in via di appello incidentale, chiese la riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle domande proposte ex adverso o, in subordine, con riduzione del risarcimento liquidato.
(OMISSIS) non si costitui’ in secondo grado.
La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 28 ottobre 2013, accolse l’appello principale e quello incidentale proposti e, in riforma dell’impugnata sentenza, assolse (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. da ogni domanda proposta nei loro confronti da (OMISSIS) S.p.a.; condanno’ la societa’ appena indicata a rifondere a (OMISSIS) e a (OMISSIS) S.p.a. le spese processuali dagli stessi -sostenute nei due gradi del giudizio di merito; pose a carico di (OMISSIS) S.p.a. le spese di c.t.u. liquidate in primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a..
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede. Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo e’ cosi’ rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 21 Cost., articolo 2043 c.c., articolo 51 c.p.) e dei principi di diritto da esse derivanti sulle modalita’ di applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e critica nell’ipotesi in cui e’ ravvisato esercizio sia del diritto di cronaca sia del diritto di critica”.
Sostiene in sintesi la ricorrente che la Corte d’Appello, dopo aver espressamente individuato nell’attivita’ giornalistica contestata distinti momenti di cronaca e di critica, sarebbe incorsa in violazione di legge, per aver operato un’errata applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. Civ. n. 7847/2011; Cass. Civ. n. 13293/2006; Cass. Civ. n. 11470/2004; Cass. Pen. n. 6493/1993) in punto di applicazione differenziata del criterio della verita’ del fatto all’attivita’ giornalistica nel cui ambito risultino individuate parti espressione dell’esercizio del diritto di cronaca e parti espressione dell’esercizio del diritto di critica, anche sussumendo queste ultime nel concetto di verita’ del fatto storico.
2. Il secondo motivo e’ cosi’ rubricato: “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 21 Cost., articolo 2043 c.c., articolo 51 c.p.) e dei principi di diritto da esse derivanti, sull’applicabilita’ dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca”.
In sintesi, deduce la ricorrente che la Corte d’Appello, pur avendo espressamente qualificato come esercizio del diritto di cronaca parte dell’attivita’ giornalistica contestata, non avrebbe applicato il corrispondente criterio di verita’ del fatto affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “non esiste verita’ della notizia quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore false rappresentazioni della realta’ oggettiva” e al riguardo la ricorrente richiama precedenti giurisprudenziali di legittimita’ (Cass. Civ. n. 20285/2011; Cass. Civ. n. 11259/2007; Cass. Civ. n. 1205/2007).
3. Il terzo motivo e’ cosi’ rubricato: “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 21 Cost., articolo 2043 cc., articolo 51 c.p.) e dei principi di diritto da esse derivanti sull’applicabilita’ dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica”.
Sostiene in sintesi la ricorrente che la Corte d’appello, pur riconoscendo l’inadeguatezza del fatto su cui il giornalista ha impostato la propria attivita’ critica, avrebbe ritenuto di scriminare la condotta del giornalista sul solo presupposto, ritenuto assorbente, della “verita’” del fatto, in tal modo incorrendo in violazione e falsa applicazione di norme di diritto violando i principi affermati da questa Corte, in ordine all’applicazione della scriminante dell’esercizio del diritto di critica, secondo i quali l’esercizio legittimo del diritto di critica presuppone che alla base delle opinioni e delle valutazioni espresse vi sia una base fattuale veritiera, esatta e sufficientemente completa rispetto alla critica svolta, che non siano omessi o riferiti in modo inesatto fatti rilevanti e aventi contenuto informativo, che non vi sia calcolata e calibrata alterazione della verita’ e strumentale travisamento e manipolazione dei fatti e al riguardo la ricorrente richiama copiosa giurisprudenza di legittimita’.
4. I tre motivi del ricorso, che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti.
Essi sono inammissibili nella parte in cui, al di la’ del pur effettuato richiamo, nelle rispettive rubriche, alla violazione di legge sostanziale, pongono questioni di fatto e tendono chiaramente, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.
I medesimi motivi sono, inoltre, infondati quanto alla dedotta (da parte ricorrente) non desumibile prevalenza dell’esercizio del diritto di critica e alla non corretta applicazione dei principi della giurisprudenza sul punto, evidenziandosi che e’ comunque evidente che dalla sentenza impugnata non risulta in alcun modo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente (v. p. 37 e 38 del ricorso), che il (OMISSIS) avesse “presentato come “informazione” ossia come fatti, una pluralita’ di soggettive “impressioni””.
Si osserva, in particolare, che la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla societa’ ricorrente e a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non ha ravvisato “nell’attivita’ giornalistica di (OMISSIS) due distinti momenti, uno di cronaca e uno di critica” ne’ “ha prevalentemente ravvisato” nella predetta attivita’ “solo momenti qualificati come cronaca e riferiti a fatti veri, ancorche’ costituiti da “impressioni”” ma ha chiaramente, in base ad un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ritenuto prevalente, nella specie, l’attivita’ di critica, rispetto a quella di cronaca laddove (v. p. 10 della sentenza impugnata), nel ritenere “del tutto lecito il comportamento del (OMISSIS) in occasione della trasmissione di cui si tratta e, nei servizi realizzati in precedenza e quindi trasmessi nel contesto di quel programma”, ha evidenziato a tale riguardo che “la critica di un prodotto, purche’ basata su considerazioni obiettive e verificabili, anche se in ipotesi opinabili nei criteri adottati, e’ perfettamente lecita, discendendo tale inevitabile affermazione direttamente dal disposto dell’articolo 21 Cost.”; inoltre, la medesima Corte ha sottolineato che il (OMISSIS) “non stava facendo un reportage sui criteri di valutazione delle auto, sul giornalismo specializzato in materia automobilistica, ne’ discettava di validita’ tecnica di prove sul bagnato… o addirittura dell’incidenza sulle prestazioni dei dispositivi di controllo di trazione e abs di cui le auto sono dotate: riportava i risultati, e le impressioni, della sua prova di guida estrema in pista”.
Tuttavia, l’attivita’ giornalistica anche televisiva, quale manifestazione del diritto di critica, pur esprimendosi in un giudizio o, piu’ genericamente, in un’opinione – che, come tale, non puo’ che essere fondata su un’interpretazione dei fatti e, quindi, non puo’ che essere soggettiva – e’ condizionata, quanto alla legittimita’ del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; e presuppone, quindi, da un lato, che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verita’, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, e, dall’altro, che la narrazione, pur potendosi manifestare con l’uso di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi.
E nella specie la Corte di merito ha osservato che il giornalista ben “puo’ occuparsi del prodotto, parlarne, confrontarlo e giudicarlo, senza incontrare limiti di sorta in tale attivita’, se non quelli della verita’ dell’informazione, nei limiti in cui si tratti di dati obiettivi e verificabili: nelle impressioni di guida, insomma, puo’ riferire le proprie impressioni e giudizi, purche’ cio’ faccia serenamente, esprimendo un proprio motivato giudizio, e non invece esprima un’aprioristica, immotivata ed incongrua valutazione, frutto di un pregiudizio negativo, con l’uso di espressioni offensive”.
Sulla base di queste premesse, la medesima Corte ha, quindi, verificato in concreto che, nel caso di specie, i dati e le notizie fornite in relazione alla vettura (OMISSIS) (Quadrifoglio Verde, 1.440 c.c. turbo da 170 cavalli) non sono falsi, avendo la prova effettuata in pista da (OMISSIS) dato proprio gli esiti riportati dal (OMISSIS), essendo la “gara” effettuata tra le tre auto dal predetto giornalista con l’ausilio della rivista “(OMISSIS)” una comparazione tra le stesse, pur se non contemporaneamente presenti in pista ne’ era rilevante che fosse stata omessa la circostanza che (OMISSIS) avesse, nel quadro di una piu’ complessiva valutazione delle tre auto esaminate, ritenuto globalmente migliore la (OMISSIS), atteso che il (OMISSIS) e la trasmissione televisiva in cui era stato inserito il “servizio” in parola dal medesimo introdotto valutavano – sia pure nell’ambito di un discorso ben piu’ ampio e relativo alla politica industriale della (OMISSIS) e al calo delle vendite dei prodotti della stessa – le vetture prese in esame “per le pure prestazioni”, con specifico riferimento alla velocita’ in pista delle dette auto.
La Corte di appello ha conclusivamente ritenuto, in base ad un giudizio di merito, di escludere che il (OMISSIS) abbia violato la verita’ della notizia, sia sotto il profilo della non verita’ del fatto (l’essere l'(OMISSIS) tecnicamente perdente rispetto alla Mini ed alla Citroen) oggetto della notizia, sia sotto il profilo della non verita’ della notizia in se’ (l’avere la rivista (OMISSIS) presentato la vettura (OMISSIS) come perdente rispetto ad altre due predette vetture della concorrenza), essendo la (OMISSIS) risultata “tecnicamente perdente rispetto a quella concorrenza sul piano meramente prestazionale in pista” ed essendo “vero che, verificando tale aspetto, alle stesse conclusioni era giunta anche la rivista (OMISSIS): nessuna realta’ e’ stata rappresentata in modo deformato, perche’ non erano stati nascosti i criteri di giudizio che costituivano il parametro di valutazione delle vetture”.
Ne consegue che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi piu’ volte affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha, per sua natura, carattere congetturale, che non puo’, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica), con la precisazione che, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verita’, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass., ord., 26/10/2017, n. 25420; Cass. 6/04/2011, n. 7847; v. anche Cass. pen. 27/09/2013, n. 40930), non e’ invece necessario che tale fatto sia esposto con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi esclusivamente informativi (Cass. 25/05/017, n. 13152), quando, cioe’, si esercita il diritto di cronaca.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attivita’ difensiva in questa sede.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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