La violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13979.

La massima estrapolata:

La violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma; non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiche’ in questo caso vi e’ soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimita’ solo per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5; neppure gli articoli 115 e 116 c.p.c., possono ritenersi violati per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13979

Data udienza 27 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Presidente

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22031-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. A SOCIO (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1271/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/03/2016 R.G.N. 1784.
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza in data 30 marzo 2016, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di illegittimita’ del licenziamento per giusta causa intimatogli il 25 marzo 2011 dalla datrice (OMISSIS) s.p.a. (ora (OMISSIS) s.p.a. unipers.) e conseguenti reintegratoria e risarcitoria;
che avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui la societa’ resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 113, 115, 116 c.p.c., L. n. 604 del 1966, articolo 5, per difetto di prova dell’addebito di atti osceni in danno della collega (OMISSIS) in occasione di un meeting di lavoro, alla base del licenziamento intimatogli per giusta causa, per inattendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla predetta, denunciante il fatto circa un mese dopo e costituitasi parte civile nel processo penale a suo carico: dichiarazioni pure prive di elementi sicuri di riscontro, per la loro natura essenzialmente de relato, elaborate dalla Corte territoriale con un ragionamento probatorio in via meramente congetturale (unico motivo); che il collegio ritiene che il motivo sia inammissibile;
che non sussistenza la denunciata violazione dell’articolo 2697 c.c., che si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma; non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiche’ in questo caso vi e’ soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimita’ solo per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, (Cass. 5 dicembre 2006, n. 19064; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107); che neppure gli articoli 115 e 116 c.p.c., possono ritenersi violati per una erronea valutazione, come quella prospettata con il mezzo in esame, del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000);
che la censura si risolve piuttosto in un’inammissibile contestazione dell’accertamento in fatto e della valutazione probatoria della Corte territoriale, pure sorretti da un ragionamento argomentativo corretto (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 6 al primo di pg. 7 della sentenza), nella sottesa ma evidente sollecitazione di un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimita’ (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), tanto piu’ nei rigorosi limiti devolutivi prescritti dal novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis;
che essi sono ampiamente travalicati, nell’inconfigurabilita’ di un tale vizio, non avendo il ricorrente indicato il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”; fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come appunto nel caso di specie, per la valutazione, ancorche’ non condivisa, delle risultanze istruttorie): con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), neppure piu’ essendo apprezzabile l’insufficienza o la contraddittorieta’ della motivazione, salva la sua risultanza come apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile (come non si verifica nel caso di specie);
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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