Allorche’ il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non e’ consentito al giudice della successiva fase di impugnazione rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17124.

La massima estrapolata:

Allorche’ il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non e’ consentito al giudice della successiva fase di impugnazione rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. Applicando tale principio anche in ordine ai giudizi svoltisi davanti alla Corte dei conti, queste Sezioni Unite hanno stabilito che il giudicato interno sulla giurisdizione puo’ formarsi tutte le volte in cui il giudice abbia pronunciato nel merito, affermando cosi’ implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilita’ della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum

Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17124

Data udienza 8 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez.

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez.

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente di sez.

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente di sez.

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez.

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5191-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1338/2016 della CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ROMA, depositata il 16/12/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/05/2018 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. La Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Lazio convenne in giudizio (OMISSIS), in qualita’ di commissario liquidatore della disciolta 16 (OMISSIS), chiedendo che fosse condannato al pagamento della somma di Euro 1.224.770, corrispondente ad un quarto del danno erariale consistito nell’assunzione indebita di 24 unita’ di personale a tempo indeterminato.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio accolse in parte la domanda e condanno’ il (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 750.000, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi dalla data di deposito.
2. Impugnata la pronuncia dal convenuto condannato, la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, dopo aver respinto l’istanza di definizione agevolata, con sentenza del 16 dicembre 2016 ha parzialmente accolto il gravame e, ritenuto in parte prescritto il diritto al risarcimento del danno, ha condannato l’appellante al pagamento della minore somma di Euro 413.000, oltre interessi dalla data di deposito della sentenza di primo grado, compensando le spese del giudizio di appello.
La Corte dei conti ha accolto in parte l’eccezione di prescrizione avanzata dal (OMISSIS) ed ha invece rigettato tutti i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto la legittimita’ delle assunzioni e l’assenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della responsabilita’.
A supporto di tali conclusioni, il giudice contabile ha rilevato, innanzitutto, che le assunzioni in questione non potevano ritenersi legittime, perche’ la Comunita’ montana era in fase di liquidazione, per cui l’attivita’ del commissario non poteva che limitarsi a cio’ che era necessario a quel fine (t.u. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 252 e 253). Le unita’ di personale, del resto, dopo essere state assunte in data 22 marzo 2005, con una procedura concorsuale riservata svoltasi in tempi rapidissimi, gia’ in data 31 marzo 2005 erano state trasferite presso la Regione Lazio. Nell’ambito della pianta organica della Comunita’ montana non c’era alcuna vacanza di organico, per la semplice ragione che si trattava di un ente disciolto il cui personale era stato gia’ trasferito presso le comunita’ montane di nuova istituzione. Ne’ poteva assumere alcun rilievo, ai fini dell’esclusione del danno erariale, la circostanza dei positivi risultati conseguiti nella fase di liquidazione, perche’ quel risultato avrebbe potuto essere conseguito “anche senza l’illegittima assunzione di personale immediatamente trasferito ad altri ruoli ed altre funzioni”.
Ha poi affermato il giudice d’appello che il giudice di primo grado aveva gia’ ridotto il danno risarcibile di circa il 40 per cento rispetto al danno complessivo e che quella riduzione assorbiva ogni doglianza del (OMISSIS) in ordine alla misura del danno. Quanto, infine, alla pretesa non sussistenza dell’elemento soggettivo, la Corte dei conti ha escluso tale possibilita’, rilevando che l’evidente violazione dei limiti posti dalla fase di gestione liquidatoria integrava certamente una colpa “di particolare gravita’”. Il Collegio ha tuttavia ridotto l’entita’ del danno, ai sensi della L. 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 1, comma 1-bis, perche’ il personale illegittimamente assunto aveva contribuito alla realizzazione di progetti di utilita’ sociale, cosi’ identificandosi il conseguimento di un vantaggio da parte della comunita’ amministrata.
3. Contro la sentenza della Corte dei conti in grado di appello propone ricorso (OMISSIS) con atto affidato a quattro motivi.
Resiste la Procura generale della Corte dei conti con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria tardiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), eccesso di potere giurisdizionale per violazione dell’ambito della giurisdizione e invasione, da parte del giudice contabile, della sfera riservata al merito amministrativo.
Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente invaso la sfera di discrezionalita’ amministrativa della Comunita’ montana in questione, esorbitando dai limiti della giurisdizione contabile. La censura rileva che l’assunzione di personale era compatibile con la pianta organica della Comunita’ montana (che prevedeva 35 unita’), per cui l’assunzione di 25 persone non era di per se’ illegittima, tanto piu’ che gli assunti erano transitati nei ruoli della Regione Lazio che li aveva poi sempre proficuamente impiegati, occupandoli nel settore delle aree protette regionali.
2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), eccesso di potere giurisdizionale per violazione dell’ambito della giurisdizione e invasione, da parte del giudice contabile, della sfera riservata al merito amministrativo, nonche’ violazione dei limiti posti dalla domanda e mancata erogazione della tutela giurisdizionale.
Osserva il ricorrente che l’eccesso di potere giurisdizionale emergerebbe anche da un’altra prospettiva. Il personale assunto con la procedura in contestazione fu rapidamente inserito nei ruoli della Regione e da questa destinato ad una specifica collocazione professionale. Non sarebbe chiaro, quindi, se il preteso danno erariale derivi dall’assunzione di personale in eccesso presso la Comunita’ montana ovvero dal fatto che quel personale fu destinato ad enti diversi.
3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), eccesso di potere giurisdizionale per indebita rinuncia al suo esercizio.
Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe commesso numerosi errori in ordine al decorso della prescrizione, al difetto dell’elemento soggettivo, nonche’ alla sussistenza e all’esatta liquidazione del presunto danno. Si censura, in particolar modo, l’entita’ di quest’ultimo, asseritamente comprensivo anche degli stipendi di due dipendenti le cui retribuzioni non potevano essere conteggiate nel coacervo complessivo del preteso danno.
4. Col quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), eccesso di potere giurisdizionale per mancata erogazione della tutela giurisdizionale.
Nell’assunto del ricorrente la sentenza impugnata, fornendo una configurazione della condotta diversa da quella che era stata individuata a sostegno del rigetto dell’istanza di definizione agevolata, dimostrerebbe l’illegittimita’ di tale decisione di rigetto, che il giudice contabile avrebbe quindi dovuto riesaminare.
5. Osservano le Sezioni Unite che il ricorso e’ inammissibile nella sua globalita’, per essersi formato il giudicato interno in ordine alla giurisdizione.
E’ stato in precedenza gia’ affermato, e va in questa sede ribadito, che, allorche’ il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non e’ consentito al giudice della successiva fase di impugnazione rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. Applicando tale principio anche in ordine ai giudizi svoltisi davanti alla Corte dei conti, queste Sezioni Unite hanno stabilito che il giudicato interno sulla giurisdizione puo’ formarsi tutte le volte in cui il giudice abbia pronunciato nel merito, affermando cosi’ implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilita’ della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum (cosi’ la sentenza 29 novembre 2017, n. 28503, e, da ultimo, la sentenza 27 aprile 2018, n. 10265, sulla scia di una costante giurisprudenza).
Nel caso di specie, non risulta che il (OMISSIS), convenuto nel giudizio di responsabilita’ per danno erariale, abbia contestato l’esistenza della giurisdizione in primo grado. Dopo di che, riconosciuta la responsabilita’ del medesimo dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nella sentenza di condanna emessa in primo grado, tale pronuncia conteneva un’implicita affermazione della sussistenza della giurisdizione contabile. Promuovendo, poi, l’appello davanti alla Sezione contabile centrale, l’odierno ricorrente non ha contestato il difetto di giurisdizione, limitandosi a porre censure attinenti al concreto esercizio di un potere giurisdizionale del quale, pero’, egli non contestava la sussistenza. Ne consegue che l’assenza di ogni discussione in punto di giurisdizione rende inammissibile la relativa contestazione in questa sede.
D’altra parte, le censure contenute nei primi due motivi di ricorso – che sono centrate sul profilo della contestata invasione nel merito delle scelte riservate alla pubblica amministrazione – sono ripetitive di quelle gia’ poste in sede di appello e ritenute in quella sede prive di fondamento; mentre le censure di cui al terzo e quarto motivo sono comunque inammissibili, poiche’ il terzo riguarda il merito della decisione ed il quarto, avente ad oggetto l’istanza di definizione anticipata, non ha ad oggetto una norma sulla giurisdizione (v. per tutte la sentenza 14 gennaio 2015, n. 476).
6. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, poiche’ la Procura generale della Corte dei conti e’ parte solo in senso formale.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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