Ai fini della configurabilita’ dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, e’ necessario che l’imputato proceda ad offerta reale

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 20 giugno 2018, n. 28425.

La massima estrapolata:

Ai fini della configurabilita’ dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, e’ necessario che l’imputato proceda ad offerta reale dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 1029 c.p. e ss., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l’adeguatezza e la riconducibilita’ ad una effettiva resipiscenza del reo.

Sentenza 20 giugno 2018, n. 28425

Data udienza 14 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamill – Presidente

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – rel. Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7202/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/01/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), del Foro di Torre Annunziata che ha chiesto l’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS), tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 17.1.2017 con la quale la Corte d’Appello di Milano l’ha condannata alla pena di anni quattro, mesi uno di reclusione ed Euro 660,00 di multa per la violazione degli articoli 110, 81 cpv. e 640 c.p., articolo 61 c.p., nn. 7 e 11.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi cosi’ riassunti entro i limiti previsti dall’articolo 173 disp. att. c.p.p..
1) Ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione alla erronea applicazione dell’articolo 62 c.p., n. 6 e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa censura la decisione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 nonostante le reiterate offerte transattive rifiutate dalle parti civili. La difesa rappresenta che il concorrente nel reato aveva offerto alle parti civili un proprio immobile del valore di 800.000,00 Euro e che tale offerta era stata accettata da questi ultimi; di qui la difesa lamenta che all’imputata non sarebbe stata riconosciuta in via di estensione ex articolo 118 c.p.la attenuante in parola, pur avendo reiteramente manifestato intenti riparatori con offerte in denaro o in beni reali, non accettate dalle parti offese.
2) ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa evidenzia che la Corte d’Appello non ha tenuto conto della incensuratezza dell’imputata e della sua condotta di vita, della volonta’ risarcitoria palesata nel corso del giudizio, e della condotta processuale avendo l’imputata accettato di essere sottoposta ad interrogatorio.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo ricorso e’ inammissibile, poiche’, con esso la difesa invoca l’applicazione di una circostanza attenuante al di fuori dei casi previsti dalla legge.
La difesa chiede infatti, l’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, in via di estensione (ex articolo 118 c.p.) intendendo beneficiare dell’accordo raggiunto dal correo (OMISSIS) con le parti offese, richiamando, a tal proposito, quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. 5941/2009 Pagani e altro). In fatto, la Corte d’Appello (pag. 9 della sentenza), giudicando in relazione alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche avanzata dagli imputati, rileva che il (OMISSIS) ha versato le somme a titolo di risarcimento del danno in prossimita’ della decisione della Corte d’Appello, sicche’ l’atto risarcitorio (al di la’ della questione se esso sia stato integrale) e’ stato compiuto successivamente all’inizio del giudizio. In diritto, relativamente all’attenuante invocata dalla difesa per la prima volta in questa sede (non risultando alcuna richiesta in proposito con l’atto di gravame di merito), va osservato che l’articolo 62 c.p., n. 6 prevede l’attenuazione della pena solo nel caso in cui l’atto risarcitorio sia stato compiuto prima del giudizio. Di qui discende che: a fronte di un tardivo risarcimento da parte del correo non poteva certo essere a questi riconosciuta l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, sicche’ i relativi effetti non possono essere ovviamente estesi alla odierna ricorrente secondo quanto sostenuto dalla difesa, posto che nessuna attenuante e’ stata riconosciuta ex articolo 62 c.p., n. 6.
Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, perche’ la difesa senza dedurre una specifica violazione della legge penale invoca l’applicazione delle attenuanti previste dall’articolo 62 bis c.p., senza confrontarsi, in diritto, con la motivazione puntuale della decisione nella quale con motivazione adeguata la Corte territoriale ha negato ogni rilievo ai gesti risarcitori indicati dalla difesa nel corso del giudizio di appello: la Corte territoriale ha evidenziato che le c.d. “offerte”, a fronte di rifiuti manifestati dalle parti civili, avrebbe potuto comunque essere seguite da un’offerta reale (pag. 9 della sentenza di appello); infatti: ai fini della configurabilita’ dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, e’ necessario che l’imputato proceda ad offerta reale dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 1029 c.p. e ss., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l’adeguatezza e la riconducibilita’ ad una effettiva resipiscenza del reo (Cass. sez. 2 n. 56380 del 7.11.2017, Rv 271556). La inottemperanza della imputata al procedimento di “offerta reale” giustifica ampiamente la decisione della Corte territoriale di non prendere in considerazione quanto enunciato dalla difesa.
La Corte territoriale, valutando la vicenda penale nel suo complesso, ha messo in rilievo la gravita’ del fatto desunta dalla pervicacia nel comportamento delittuoso, dall’entita’ del danno e dal comportamento post delictum. La motivazione sul punto si salda con quella della decisione di primo grado ove sono adeguatamente descritti gli effetti del delitto (pp. 5-7 della decisione di primo grado) consumato per un lungo lasso di tempo e in plurime distinte azioni delittuose. La valutazione sviluppata dalla Corte d’Appello e’ adeguata e non e’ sindacabile nel merito, rispondendo ai criteri di legittimita’ piu’ volte espressi da questa Corte (v. da ultimo Cass. sez. 5 n. 43952 del 13.4.2017, rv 271269).
Per le suddette ragioni il ricorso e’ inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e del versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi, nella condotta processuale dell’imputata, per questa fase del giudizio, gli estremi della responsabilita’ prevista dall’articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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