In tema di spese processuali sono da applicare i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’articolo 9 del Dl 1/1202

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 22 agosto 2018, n. 20920.

La massima estrapolata:

In tema di spese processuali sono da applicare i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’articolo 9 del Dl 1/1202, convertito con modifiche dalla legge 27/2012, e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.

Ordinanza 22 agosto 2018, n. 20920

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29496-2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 5004/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
Nel 2008, (OMISSIS) propose ricorso L. n. 102 del 2006, ex articolo 3 al Giudice di Pace di Napoli per sentire condannare (OMISSIS) S.p.a., nella qualita’ di impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell’incidente stradale verificatosi tra il motociclo da essa condotto ed un veicolo che, subito dopo aver urtato il motociclo, si allontanava senza essere identificato.
La compagnia assicurativa convenuta si costitui’ tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata ctu medico-legale, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 8666/2011, accolse la domanda e condanno’ (OMISSIS) al risarcimento del danno biologico da invalidita’ permanente e temporanea, del danno morale e del danno patrimoniale, liquidati in complessivi Euro 8.052,78, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonche’ alla rifusione delle spese processuali.
2. La decisione e’ stata parzialmente riformata dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’appello, con la sentenza n. 5004/2016, depositata il 21 aprile 2016.
Il giudice dell’appello ha confermato la condanna nell’an, disattendendo il motivo dell’appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice con cui si lamentava il difetto di prova circa la riconducibilita’ del sinistro ad un veicolo non identificato.
Tuttavia, in accoglimento del secondo motivo dell’appello incidentale, ha escluso il risarcimento del danno morale, ritenendone mancante la prova, anche in considerazione della esiguita’ della consistenza della invalidita’ permanente, ed affermando che lo stesso non poteva essere presunto.
Il Tribunale ha poi accolto il motivo dell’appello principale volto ad ottenere gli interessi legali sulla somma liquidata dal fatto illecito al saldo.
Quanto alle spese legali, ritenendo che le stesse andassero rideterminate anche con riferimento al primo grado di giudizio, atteso l’accoglimento parziale dell’appello e dell’appello incidentale, il Tribunale ha compensato per meta’ le spese di entrambi i gradi, ponendole per il resto a carico delle (OMISSIS).
Per la rideterminazione di tali spese, il Tribunale ha applicato i parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 anche per la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, conclusosi con sentenza del 2011, quando erano ancora vigenti le vecchie tariffe professionali.
Cio’ in quanto il Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9 nell’abrogare le tariffe professionali, aveva stabilito che dette tariffe si applicavano solo fino all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale contenente i nuovi parametri di liquidazione e quest’ultimo Decreto Ministeriale (n. 140 del 2012, poi sostituito dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014) aveva ribadito che le disposizioni del decreto si applicavano a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di quattro motivi, la signora (OMISSIS).
3.1. Resiste con controricorso illustrato da memoria (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a.

CONSIDERATO

che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso, la (OMISSIS) lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la “violazione e falsa applicazione degli articoli 2059, 2727 e 2729 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.”.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il danno non patrimoniale, sotto il profilo descrittivo del danno morale, potrebbe essere provato mediante presunzioni.
Nel caso di specie, comunque, il danno sarebbe pienamente provato in base alle deposizioni testimoniali ed alla documentazione medica prodotta, nonche’ alla espletata c.t.u. medico-legale.
Infatti, i testi avrebbero dichiarato che al momento dell’incidente la (OMISSIS) lamentava dolori molto forti. Dalla cartella clinica dell’ospedale emergerebbe inoltre che la (OMISSIS), la quale aveva riportato una frattura scomposta alla parte superiore dell’ulna e presentava, al momento del ricovero, un gomito notevolmente tumefatto, con vivo dolore alla palpazione, aveva subito un intervento chirurgico con inserimento nel corpo di una protesi metallica e successivamente era stata sottoposta a cure mediche per circa 4 mesi, durante le quali le venivano prescritti antidolorifici. Dalla ctu risulterebbe poi che tutt’ora la ricorrente soffre di dolori, essendo guarita con il 5% di menomazione permanente.
Il motivo e’ infondato.
Va premesso che sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: articolo 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.; articolo 185 c.p.).
La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. 233/2003; Cass. ss.uu. 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
di unitarieta’ rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
di onnicomprensivita’ intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli articoli 138 e 139 C.d.A. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 17, – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioe’ tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di se’, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazione (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Corte cost. 233/2003) – il giudice dovra’, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della rela.zione del soggetto con la realta’ esterna, con tutto cio’ che, in altri termini, costituisce “altro da se”).
In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) puo’ essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidita’ non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attivita’ dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’articolo 32 Cost.);
Non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n, 235 del 2014, punto 10.1 e ss., e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’articolo 138 C.d.A., alla lettera e introdotto dalla legge di stabilita’ del 2016).
In assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andra’ specularmente valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non e’ impredicabile, pur se non frequente, l’ipotesi dell’accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attivita’ dinamico-relazioni precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, gia’ Cass. ss.uu. 6572/2006).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avra’ pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente in guisa di vulnus “interno” arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante” quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).
Pertanto la Suprema Corte ha chiarito che il pregiudizio morale – inteso non in senso restrittivo nei tradizionali termini del cosiddetto danno morale soggettivo, ossia del perturbamento transitorio dello stato d’animo, ma come sofferenza morale “senza ulteriori connotazioni in termini di durata” – va risarcito solamente se tale sofferenza e’ considerata in quanto tale e non come componente di un piu’ complesso pregiudizio non patrimoniale. In quest’ultimo caso si rientrerebbe infatti “nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”, sicche’ prevederne la risarcibilita’, in aggiunta a quella del danno biologico, equivarrebbe ad una duplicazione risarcitoria che condurrebbe ad una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972).
Nel caso di specie, non risultano dedotti profili di danno non patrimoniale ulteriori rispetto alla sofferenza fisica patita dalla vittima in relazione alle lesioni riportate nel sinistro, sofferenza che gia’ costituisce componente del danno biologico.
Appare pertanto corretta la decisione del giudice di secondo grado di escludere il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di danno.
Va comunque corretta l’affermazione del giudice d’appello a pag. 10 dove afferma che il danno morale non puo’ essere presunto perche’ e’ principio di questa Corte che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici.
E nel caso l’ha escluso sia perche’ non provato sia per l’esiguita’ della consistenza della invalidita’ permanente.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, della “violazione e falsa applicazione degli articoli 92, 91, 112 e 336 c.p.c.”.
Il Tribunale avrebbe errato nel disporre la compensazione per meta’ delle spese di lite del primo grado di giudizio.
L’accoglimento parziale dei motivi di appello non ha comportato una soccombenza reciproca nel primo grado di giudizio, restando la (OMISSIS) totalmente vittoriosa e la compagnia assicuratrice del tutto soccombente.
La (OMISSIS), infatti, aveva chiesto ed ottenuto l’affermazione della responsabilita’ del veicolo non identificato ed il risarcimento dei danni, non quantificati ed indicati solo a titolo esemplificativo. Al contrario, (OMISSIS) aveva impugnato la domanda risarcitoria chiedendone l’integrale rigetto.
Il motivo e’ infondato.
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, e’ costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio – dal quale questo collegio non intende discostarsi – secondo cui “il giudice di appello, allorche’ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiche’ la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicche’ viola il principio di cui all’articolo 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece vincitrice in un altro grado perche’ la sentenza di primo grado e’ stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi” (per tutte Cass. 6259/2014).
Il Tribunale di Napoli si e’ attenuto al suddetto principio. Infatti, alla luce della parziale riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell’appello ha provveduto ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, valutando correttamente la soccombenza sulla scorta di una considerazione unitaria dei due gradi del giudizio.
Occorre peraltro ricordare che, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’ (Cass. civ. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592).
4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la “violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 1, comma 17, (convertito in L. n. 271 del 2012), del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41, del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 28 e del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articoli 1 e ss.”.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere le vecchie tariffe totalmente inapplicabili anche quando, come nel caso di specie, l’attivita’ professionale oggetto di valutazione sia stata interamente svolta e definitivamente conclusa nell’ambito temporale in cui tali tariffe erano ancora vigenti.
In base alla prevalente giurisprudenza legittimita’, i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi dei professionista sarebbero da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 2012 e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, anche se tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le tariffe abrogate.
Invece, nel caso di attivita’ professionale conclusasi prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale, la normativa di riferimento resterebbe quella di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004.
4.4. Con il quarto motivo, la (OMISSIS) si duole, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 c.p.c., della “violazione dell’articolo 91 e 112 c.p.c.”.
Il Tribunale di Napoli, ritenendo erroneamente che le spese del primo grado andassero rideterminate applicando i parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, anziche’ le tariffe vigenti all’epoca in cui si e’ concluso il primo grado di giudizio, non avrebbe esaminato il motivo di appello formulato dalla ricorrente relativo alla illegittima liquidazione delle spese di lite del medesimo primo grado, per immotivata falcidia della nota spese regolarmente depositata ed omessa condanna al pagamento del rimborso forfettario delle spese generali.
Il terzo e quarto motivo congiuntamente esaminati sono infondati.
Questa Corte si e’ pronunciata sull’applicazione dei parametri introdotti con il Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 immediatamente dopo l’emanazione di detto decreto con le due sentenze gemelle a Sezioni Unite nn. 17405 – 17406 del 12 ottobre 2012.
Le Sezioni Unite hanno fondato la propria decisione sul disposto del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41 secondo cui le disposizioni che determinano i parametri, ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto.
Hanno affermato che tale norma, per ragioni di ordine sistematico e secondo un’interpretazione coerente con i principi generali cui e’ ispirato l’ordinamento, deve essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo al 22 agosto 2012 e si riferisce al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorche’ essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitaria per l’opera complessivamente prestata (Cass. 20481/2017; Cass. 2748/2016; Cass. n. 6306/2016; Cass. n. 23318/2012).
Tali principi hanno dato la stura ad una giurisprudenza in materia (per citarne solo alcune, Cass. 23318/2012; Cass. 2748/2016; Cass. 6306/2016; Cass. 21205/2016; Cass. 20481/2017).
Tale orientamento si deve coordinare con Cass. n. 30529/2017 che ha ulteriormente specificato il principio emerso in tema di spese processuali, agli effetti del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41 che ha dato attuazione al Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 27 del 2012 che individua in modo netto la linea di demarcazione cui fare riferimento per l’applicazione dei compensi professionali.
Difatti, alla luce di tale pronuncia, in tema di spese processuali sono da applicare i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorche’ tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.
E cio’ in quanto il comma terzo del citato articolo 9 del Decreto Legge afferma che nelle liquidazioni giudiziali delle spese, una volta trascorso il termine del centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, non potessero piu’ applicarsi le tariffe previgenti, in maniera da favorire la chiara scelta legislativa volta a sostituire il precedente sistema tariffario col nuovo sistema dei parametri, al che e’ altresi’ seguita essenzialmente l’abrogazione della distinzione tra onorari e diritti, in nome di un’avvertita esigenza di unicita’ del compenso professionale. Ad intendere che, per gli effetti del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41 nella liquidazione giudiziale compiuta dal giudice di rinvio debba assumersi come ormai “completata” l’attivita’ defensionale svolta in un grado di giudizio culminato in sentenza, ancora impugnabile, prima del 23 agosto 2012 (in tal senso, Cass. Sez. 6 – 2, 11 /02/2016, n. 2748) si opererebbe, tra l’altro, una interpretazione coerente con l’interpretazione secondo cui si fa riferimento al momento della “decisione della lite”, ovvero comunque dell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico dal cliente, ai fini della decorrenza della prescrizione triennale per le competenze dovute agli avvocati (articolo 2957 c.c., comma 2).
5. 5. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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