Finanziamento soci oppure  versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale”

Corte di Cassazione sezione terza civile, Ordinanza 23 agosto 2018, n. 20978.

La massima estrapolata:

L’erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale”. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

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La s.r.l. – La società a responsabilità limitata

Ordinanza 23 agosto 2018, n. 20978

Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17853/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila depositata il 25 giugno 2015;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS), socio della (OMISSIS) s.r.l. (ora (OMISSIS) s.r.l.), avendo erogato alla stessa un finanziamento di Euro 15.000,00, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di tale somma.
La (OMISSIS) s.r.l. proponeva opposizione al decreto monitorio, deducendo l’insussistenza del credito per il quale era stato emesso. Il Tribunale di Pescara rigettava l’opposizione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila, adita dalla societa’ ingiunta, riformava totalmente la decisione di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Osservava infatti che, con delibera assembleare del 12 dicembre 2005, era stato richiesto ai soci di effettuare un finanziamento pro quota in favore della societa’ per ripianarne i debiti. Il diritto alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento doveva quindi ritenersi compreso nell’oggetto della successiva cessione di quota con cui, in data 3 febbraio 2006, il (OMISSIS) aveva trasferito la propria partecipazione a tale (OMISSIS), ivi inclusi “ogni diritto, azione e ragione spettante (…) nei confronti della societa’ ceduta”. Pertanto quest’ultimo, e non piu’ il (OMISSIS), doveva essere ritenuto titolare del credito (avendone poi il (OMISSIS) effettivamente disposto, rinunziandovi al fine di ripianare i debiti sociali).
Avverso tale sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e illustrato da successive memorie. La (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Anzitutto va esaminata l’eccezione preliminare di improcedibilita’ del ricorso in quanto notificato presso il difensore che assisteva la (OMISSIS) s.r.l. in secondo grado, defunto prima della notifica dell’atto.
L’eccezione e’ infondata, in quanto dalla cartolina di spedizione del ricorso e’ agile verificare come vi siano stati due invii: uno presso il procuratore defunto (in data 4/7/2016), ed un secondo (in data 11/7/2016) presso la (OMISSIS) s.r.l. (con cartolina di ricevimento del 15/7/2016).
La morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente necessita’ che l’atto di impugnazione sia notificato, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 3, presso la parte personalmente (Sez. 3, Sentenza n. 9543 del 22/04/2010 – Rv. 612438).
Consegue che, nel caso di specie, la notificazione e’ stata correttamente effettuata nei confronti della (OMISSIS) s.r.l..
2. Sempre in via preliminare la controricorrente sostiene che il ricorso sarebbe stato in ogni caso notificato dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 327 c.p.c..
Anche questa eccezione e’ infondata. Infatti, poiche’ il giudizio ha avuto inizio in data anteriore al 4 luglio 2009, allo stesso non si applica la modifica dell’articolo 327 c.p.c., disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto il termine di decadenza dall’impugnazione da un anno a sei mesi. Conseguentemente, considerando che la sentenza d’appello e’ stata pubblicata il 25 giugno 2015 e calcolando anche la sospensione feriale, il ricorso poteva essere proposto entro il 26 luglio 2016. Essendo la notifica dell’11 luglio 2016, il ricorso e’ certamente tempestivo.
3. Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
In particolare, il ricorrente censura l’interpretazione fatta dalla Corte d’appello dell’oggetto del contratto di cessione di quote del 3 febbraio 2006. In assenza di specifiche pattuizioni, il diritto del socio alla restituzione delle somme versate in favore della societa’ fosse non poteva essere compreso nell’oggetto della cessione a (OMISSIS). La corte d’appello, stante la chiarezza del testo contrattuale, non avrebbe dovuto fare applicazione di altri criteri ermeneutici.
Ma, quand’anche si fosse dovuto applicare il criterio posto dall’articolo 1363 c.c., la corte di merito avrebbe comunque sbagliato nel ritenere che l’articolo 1, dell’atto di cessione, relativo all’oggetto del contratto, dovesse essere letto in coordinamento con l’articolo 2, dello stesso atto, che prevedeva le prerogative del socio, in quanto fra i diritti sociali ivi elencati non poteva comprendersi anche il credito nei confronti della societa’, che riguarda invece un diverso rapporto, quello di finanziamento.
4. Con il secondo motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni di legge in tema di interpretazione del contratto, questa volta in relazione al collegamento, operato dalla corte d’appello, fra il contenuto dell’atto di cessione del 3 febbraio 2006 e la delibera assembleare del 12 dicembre 2005.
Il ricorrente contesta, anzitutto, che da quella delibera potesse ricavarsi che il versamento effettuato dai soci fosse in quota capitale, anziche’ con natura di mero finanziamento. In secondo luogo, non sarebbe neppure vero ne’ che tutti i soci avessero deciso di erogare un finanziamento alla societa’, ne’ che i finanziamenti fossero proporzionali alle rispettive quote, come invece affermato dalla corte d’appello.
Il finanziamento effettuato dal (OMISSIS), pertanto, non troverebbe la propria fonte in tale delibera assembleare, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, originando invece da un contratto di finanziamento estraneo ai rapporti societari.
Nell’ambito del medesimo motivo, il ricorrente si duole anche della circostanza che la corte d’appello ha interpretato l’atto di cessione intercorso fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) anche considerando quanto previsto in un’altra coeva cessione di quote della medesima societa’, intervenuta fra la (OMISSIS) s.p.a. e il medesimo (OMISSIS). A tesi del ricorrente, tale ricostruzione avrebbe comportato la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, dovendo il giudice interpretare le clausole le une per mezzo delle altre del medesimo contratto, mentre nel caso concreto si sarebbe fatto riferimento alle pattuizioni presenti in un altro contratto, stipulato fra parti diverse, benche’ materialmente compreso in un unico documento.
5. I due motivi sono inammissibili per difetto del requisito di specificita’ richiesto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Infatti, nel primo motivo si fa questione dell’interpretazione letterale degli articoli 1 e 2, del contratto di cessione di quota, ma viene riportato integralmente solo il testo della prima clausola (quella sulla quale si fonda principalmente la difesa del ricorrente), mentre della seconda (che costituisce oggetto dell’approfondimento interpretativo effettuato dalla corte d’appello) ne e’ riferito solamente un breve stralcio.
Nel secondo motivo, in cui si discute della portata della deliberazione assembleare del 12 dicembre 2005, manca del tutto il riferimento al contenuto testuale della stessa, della quale sono citate solamente poche frasi incomplete.
Tali atti non sono neppure allegati al ricorso, ne’ e’ stata fornita alcuna indicazione idonea a rinvenire gli stessi nel fascicolo di merito.
Queste carenze determinano l’inammissibilita’ dei motivi, tanto piu’ ove si consideri che gli stessi vertono proprio su questioni di interpretazione testuale degli atti mancanti.
Infatti, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, e’ necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013, Rv. 625839; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120).
Ne’ basta a colmare il difetto di autosufficienza la generica e indistinta allegazione dell’intero fascicolo di parte del grado di appello, di cui non viene specificato il contenuto, poiche’, qualora l’atto processuale su cui si fonda il ricorso e’ contenuto nel fascicolo di parte o in quello d’ufficio, vi e’, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilita’ del ricorso, dei dati necessari al reperimento degli stessi (Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317), ossia dell’indicazione del “luogo” esatto del fascicolo in cui l’atto e’ rinvenibile.
6. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata, sub specie di violazione dell’articolo 132 cod. proc. civ. La corte d’appello, infatti, avrebbe totalmente omesso di prendere posizione sulla natura del versamento effettuato dal (OMISSIS), affermando che esso costituisse un finanziamento (anziche’ un versamento in conto capitale) con motivazione meramente apparente.
7. Anche questo motivo e’ inammissibile.
Difatti, la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012) non contempla piu’, fra i motivi di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, bensi’ lo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
La citata disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, sicche’ e’ denunciabile in cassazione – ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c. – solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’. purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nella specie non ricorre una tale carenza, neppure in relazione al punto specificatamente denunciato dal ricorrente. La corte d’appello, infatti, ha ampiamente motivato sulla natura del versamento disposto dalla deliberazione assembleare del 12 dicembre 2005, mentre l’asserita difformita’ del contenuto di tale delibera rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito non rientra fra i vizi denunciabili per violazione dell’articolo 132 c.p.c..
Non sussiste la denunciata carenza assoluta di motivazione neppure in relazione all’esatta qualificazione della natura del versamento, questione che la corte territoriale non omette di esaminare, bensi’ dichiara espressamente assorbita dalla sicura inclusione del credito del (OMISSIS) nei confronti della societa’ fra le situazioni giuridiche attive trasferite al (OMISSIS) con l’atto di cessione di quota.
Allo stesso modo, non ha alcun rilievo, al fine del rispetto della soglia “minima costituzionale” di motivazione, l’omesso esame della circostanza che la successiva rinunzia del (OMISSIS) al credito nei confronti della societa’ cedutogli dal (OMISSIS) dimostrerebbe che trattasi di finanziamento e non di versamento in conto capitale.
8. Sebbene il ricorso risulti, in conclusione, inammissibile, e’ utile aggiungere qualche altra considerazione che riguarda i tre motivi di censura unitariamente esaminati.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle societa’ da loro partecipate puo’ avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la societa’ di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” (o altre simili denominazioni) (Sez. 1, Sentenza n. 24861 del 09/12/2015, Rv. 637899). La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volonta’ negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui e’ onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto e’ stato attuato in concreto, dalle finalita’ pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Sez. 1, Sentenza n. 7471 del 23/03/2017, Rv. 644825).
In applicazione di tali principi, correttamente la corte d’appello ha esteso la propria indagine alla fonte del versamento effettuato dal (OMISSIS), ravvisata nella piu’ volte citata delibera assembleare del 12 dicembre 2005. Ha rilevato che tale versamento era stato sollecitato proprio dal (OMISSIS), che all’epoca era amministratore delegato della societa’, in considerazione della “tensione finanziaria in essere”, e che, pertanto, i versamenti, eseguiti dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, dovevano intendersi come effettuati in conto capitale.
I versamenti in conto capitale, diversamente dai finanziamenti erogati dai soci, non danno luogo all’obbligo di restituzione l’importo ricevuto, non trattandosi di somme date a titolo di mutuo, ma di capitale di rischio. Tali somme, pertanto, saranno utilizzate per ripianare le perdite della societa’, nel caso di abbattimento del capitale o per la sottoscrizione di nuovo capitale e, solo qualora siano stati pagati tutti i debiti, potranno essere restituite ai soci.
Le censure relative all’effettivo contenuto della deliberazione assembleare sono, come si e’ gia’ detto, sprovviste di ogni riscontro fattuale, dal momento che – a pena di inammissibilita’ del secondo motivo – il ricorrente ha omesso la produzione dell’atto.
Il riferimento al contenuto della cessione di quota intervenuta, con il medesimo atto, fra la (OMISSIS) s.p.a. e il (OMISSIS) non costituisce una vera e propria ratio decidendi, costituendo al piu’ una argomentazione rafforzativa delle conclusioni cui la corte d’appello era gia’ giunta per altra via.
Pertanto, l’inclusione del credito vantato dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. nell’ambito dei diritti inerenti alla quota sociale ceduta al (OMISSIS) in data 3 febbraio 2006, si sottrae ad ogni censura di legittimita’.
9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;
Sussistono, altresi’, i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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