Possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 21 agosto 2018, n. 20847.

La massima estrapolata:

Possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti

Sentenza 21 agosto 2018, n. 20847

Data udienza 22 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16641-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2273/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 28/12/2015, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) per il pagamento, in proprio favore, di somme riferite al contratto di convenzionamento concluso tra le parti.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come tra (OMISSIS) e (OMISSIS) fosse stata originariamente conclusa una convenzione in forza della quale (OMISSIS) (societa’ svolgente attivita’ di noleggio di autoveicoli) avrebbe canalizzato verso (OMISSIS) i clienti che avessero richiesto un finanziamento per il pagamento delle rate di noleggio degli autoveicoli.
3. In forza di tale convenzione, (OMISSIS) avrebbe corrisposto anticipatamente ad (OMISSIS) gli importi alla stessa dovuti dai relativi clienti, previa conclusione, con gli stessi, di un contratto di finanziamento.
4. Secondo le indicazioni dei giudici d’appello, nel corso del 2005, tra le parti era stata definita una modificazione della convenzione originariamente conclusa, in forza della quale, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato tra la (OMISSIS) e i clienti di (OMISSIS), quest’ultima avrebbe direttamente corrisposto, alla banca finanziatrice, le somme non pagate dai soggetti finanziati.
5. Nel caso di specie, l’originario decreto ingiuntivo opposto da (OMISSIS) era stato emesso poiche’ quest’ultima non aveva provveduto a corrispondere, in favore di (OMISSIS), le somme dovute in relazione a taluni contratti di finanziamento risolti e non integralmente adempiuti dai clienti di (OMISSIS).
6. Nel confermare la decisione del primo giudice, la corte d’appello ha evidenziato, in contrasto con le deduzioni di (OMISSIS), come, per effetto dell’avvenuta conclusione del ridetto accordo di modificazione dell’originaria convenzione, il rischio di insolvenza dei clienti della societa’ di noleggio era stato effettivamente trasferito a carico di (OMISSIS).
7. Tale accordo modificativo, peraltro, oltre ad esser stato regolarmente concluso tra le parti, doveva ritenersi inoltre pienamente valido, non essendosi risolto nell’introduzione, nel contratto originario, di una clausola vessatoria (ex articolo 1341 c.c.) non adeguatamente approvata sul piano formale, ne’ in una forma di abuso di posizione economica dominante da parte di (OMISSIS).
8. Infine, la corte territoriale ha confermato la correttezza della decisione del primo giudice circa il pronunciato rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), non essendosi verificato, nel caso di specie, alcuna illegittima interruzione del rapporto di convenzionamento tra le parti ad opera di (OMISSIS).
9. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.
10. (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1321, 1326, 1328 e 1362 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente confermato la circostanza dell’avvenuto perfezionamento dell’accordo tra (OMISSIS) e (OMISSIS) diretto alla modificazione del relativo rapporto di convenzionamento, in relazione al punto concernente il trasferimento del rischio di insolvenza dei clienti di (OMISSIS), non essendo stato raggiunto alcun accordo sul medesimo testo contrattuale avente tale oggetto, essendosi piuttosto le parti fermate al livello di semplici intese precontrattuali, con la conseguente erronea interpretazione, da parte dei giudici del merito, della volonta’ negoziale delle parti.
2. Conseguentemente, in modo del tutto erroneo la corte territoriale avrebbe disconosciuto l’efficacia della revoca della proposta contrattuale proveniente da (OMISSIS) avente a oggetto la modificazione del ridetto rapporto di convenzionamento nel senso preteso dalla controparte.
3. Il motivo e’ inammissibile.
4. Osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame, la societa’ ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensi’ alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in se’ incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.
5. Nel caso di specie, al di la’ del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruita’ dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti, con particolare riguardo alla circostanza dell’avvenuto perfezionamento dell’accordo tra (OMISSIS) e (OMISSIS) diretto alla modificazione del relativo rapporto di convenzionamento, in relazione al punto concernente il trasferimento del rischio di insolvenza dei clienti di (OMISSIS).
6. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessita’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.
7. Cio’ posto, il motivo d’impugnazione cosi’ formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimita’ della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.
8. Quanto alla pretesa violazione dell’articolo 1362 c.c., e’ appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
9. In tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volonta’ delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimita’ (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253).
10. Nel caso di specie, l’odierna societa’ ricorrente si e’ limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’articolo 1362 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non gia’ attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarieta’, a quello comune, del senso attribuito ai testi o ai comportamenti negoziali interpretati, bensi’ attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilita’ della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimita’ alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito.
11. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1341 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la nullita’ della clausola di modificazione della convenzione esistente tra le parti in ragione della relativa mancata approvazione per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 c.c., in ragione della vessatorieta’ di detta clausola nel quadro dell’economia complessiva del rapporto contrattuale esistente tra le parti.
12. Il motivo e’ infondato.
13. Osserva il Collegio come, secondo quanto pacificamente risultante dagli atti, l’accordo contenente la modificazione dell’originaria convenzione stipulata tra le parti e’ stato da queste ultime concluso, attraverso uno scambio personalizzato di missive, aventi, quali specifico contenuto, la sollecitazione a considerare l’opportunita’ di procedere alla modificazione delle condizioni dell’originario specifico rapporto di convenzionamento gia’ concluso tra le societa’ interessate.
14. Sul punto, varra’ richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioe’, predisposte da un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioe’, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente puo’, del tutto legittimamente, richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonche’, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (cfr., da ultimo, Sez. 2 -, Sentenza n. 6753 del 19/03/2018, Rv. 647858 – 02).
15. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 192 del 1998, articolo 9 dell’articolo 102 T.F.U.E. e della L. n. 287 del 1990 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale violato le norme e i principi nazionali e comunitari in relazione al divieto dell’abuso di dipendenza economica, non avvedendosi della avvenuta consumazione, nel caso di specie, in relazione alla conclusione del patto oggetto dell’odierna controversia, di un’ipotesi di abuso, da parte della (OMISSIS), di una posizione economica dominante nei confronti dell’odierna societa’ ricorrente, con quanto ne deriva in termini di validita’ degli accordi conclusi a causa e in conseguenza di tale abuso.
16. Il motivo e’ inammissibile.
17. Osserva il Collegio come, attraverso le censure critiche articolate con il presente motivo d’impugnazione, la societa’ ricorrente si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimita’, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione.
18. Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’, non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruita’ della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).
19. Nella specie, la Corte d’appello ha espressamente evidenziato come, dall’esame degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, non fosse emerso il benche’ minimo elemento di riscontro delle dedotta condizione di dipendenza economica di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), essendosi piuttosto rimarcata la condizione di piena liberta’ di quest’ultima di reperire soluzioni commerciali alternative al rapporto con (OMISSIS), in assenza di alcun vincolo di esclusiva o di altra natura giuridica o fattuale.
20. Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalita’ valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruita’ dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente.
21. Con il quarto motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1355 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la nullita’, ai sensi dell’articolo 1355 c.c., della clausola di modificazione del rapporto di convenzionamento oggetto d’esame, trattandosi di una clausola comportante l’introduzione di una condizione meramente potestativa, consistente nella sottoposizione degli obblighi reciprocamente assunti dalle parti alla mera volonta’ arbitraria di (OMISSIS).
22. Il motivo e’ inammissibile.
23. Al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di puntuale e completa allegazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non puo’ limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operativita’ di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498).
24. Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo e’ tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte.
25. E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, e’ finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimita’ di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non puo’ ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilita’, in base alla previsione del successivo articolo 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione puo’ esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento e’ rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).
26. Nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la societa’ ricorrenti con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello abbia erroneamente omesso di rilevare la nullita’, ai sensi dell’articolo 1355 c.c., della clausola di modificazione del rapporto di convenzionamento oggetto d’esame, trattandosi di una clausola comportante l’introduzione di una condizione meramente potestativa, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con cio’ precludendo a questa Corte la possibilita’ di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto.
27. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte d’appello erroneamente disatteso la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da (OMISSIS), non avendo adeguatamente valutato l’effettiva arbitrarieta’ e illegittimita’ della sospensione, da parte di (OMISSIS), del rapporto di convenzionamento originariamente concluso tra le parti.
28. Il motivo e’ inammissibile.
29. Al riguardo – al di la’ della questione dell’eventuale non invocabilita’ del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, in presenza di una c.d. doppia conforme (ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c.) – varra’ evidenziare come, al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12), trovi applicazione il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza e’ impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
30. Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimita’, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimita’ ai soli casi d’inesistenza della motivazione in se’ (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioe’ che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, la’ dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
31. Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, gia’ del tutto consolidato, secondo cui non e’ consentito richiamare la corte di legittimita’ al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza della societa’ ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non gia’ l’omissione rilevante ai fini dell’articolo 360, n. 5 cit., bensi’ la congruita’ del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearita’ argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.
32. Con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 92 c.p.c. prima della riforma di cui alla L. n. 69 del 2009 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, nonche’ della L. n. 247 del 2012, articolo 13, comma 6, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, nonche’ per aver iniquamente liquidato importi superiori ai minimi tariffari.
33. Il motivo e’ inammissibile.
34. Nel pronunciare sul punto concernente la regolazione delle spese del giudizio, la corte territoriale si e’ correttamente allineata al consolidato principio, affermato nella giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del quale, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non puo’ essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente, abbia conseguito un esito a lei favorevole.
35. Cio’ posto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) delle altre cause legittimanti, non potendo costituire motivo di ricorso per cassazione il mancato esercizio, da parte del giudice del merito, della facolta’ discrezionale di compensare in tutto o in parte, le spese del giudizio, una volta che egli abbia rispettato il principio della soccombenza, ne’ l’entita’ della liquidazione dell’importo da porre a carico del soccombente, ove rispettosa dei limiti tariffari vigenti.
36. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi di doglianza esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della societa’ ricorrente al rimborso, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
37. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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