In materia di assicurazioni, nel caso di vendita di polizze vita inesistenti, alla compagnia assicuratrice si applica il medesimo regime di responsabilità previsto per le ipotesi di intermediazione finanziaria

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 20 agosto 2018, n. 20787.

La massima estrapolata:

In materia di assicurazioni, nel caso di vendita di polizze vita inesistenti, alla compagnia assicuratrice si applica il medesimo regime di responsabilità previsto per le ipotesi di intermediazione finanziaria. Pertanto, se un agente vende a terzi prodotti fasulli, l’assicurazione è solidale nel risarcire il danno patito dal cliente anche quando non ne ha provato il dolo o la colpa.

Sentenza 20 agosto 2018, n. 20787

Data udienza 3 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20933/2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore Speciale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SNC, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 206/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La (OMISSIS) Spa ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia di rigetto dell’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale che l’aveva condannata, in solido con (OMISSIS), al pagamento, ex articolo 2049 c.c., in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), della somma da loro versata per la stipula di polizze assicurative sulla vita, mai comunicate alla societa’ e mai accese nonostante il pagamento in contanti all’agente dei relativi importi. Con la medesima pronuncia, inoltre, era stato dichiarato che il (OMISSIS), la societa’ di cui era legale rappresentante ( (OMISSIS) snc) ed un altro agente dimissionario, (OMISSIS), erano tenuti a rifondere alla compagnia di assicurazioni la corrispondente somma di danaro.
2. Gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) si sono difesi depositando anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 2967 c.c., assumendo che la Corte territoriale era incorsa nel medesimo errore valutativo del primo giudice in ordine ai pagamenti effettuati per la stipula delle polizze assicurative oggetto della controversia, in quanto era emerso per ammissione degli stessi controricorrenti che quasi tutti i pagamenti erano avvenuti in contanti senza alcuna apprezzabile traccia documentale, con la conseguenza che le prove testimoniali assunte, acriticamente esaminate, non erano inidonee a provare le pretese vantate.
La ricorrente lamenta, altresi’, la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, deducendo che la Corte “aveva valorizzato presunzioni semplici come fatti noti per derivarne da esse altre presunzioni, con iter logico argomentativo evidentemente viziato” (cfr. pag. 16 ricorso).
1.1 Il motivo e’ inammissibile.
La ricorrente, invero, propone il riesame di tutta la controversia, prospettando una diversa valutazione dei fatti dedotti e delle prove raccolte in primo grado, in relazione alle quali la motivazione resa dalla Corte territoriale (che ha confermato le argomentazioni del primo giudice) risulta congrua e logica (cfr. al riguardo pag. 5 e 6 della sentenza impugnata in cui sono state articolatamente esaminate tutte le censure al riguardo proposte e riprodotte in questa sede): questa Corte, in ordine ai limiti del giudizio di legittimita’, ha avuto modo di chiarire, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito, che “e’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realta’, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosi’ da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass. 8758/2017).
2. Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente deduce, sempre ex articolo 360 c.c., n 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2049 e 1227 c.c.: lamenta, in particolare:
a. l’erronea interpretazione dell’articolo 1227 c.c., ed il mancato riconoscimento del concorso di colpa dei danneggiati, affermando l’insussistenza di possibili ipotesi di responsabilita’ civile al di fuori di quella personale. Assume, al riguardo, che l’assunzione di rischio della vittima danneggiata – che si era posta volontariamente in una situazione di pericolo – doveva indurre ad escludere la responsabilita’ del preponente;
b. che la consapevolezza dell’abuso da parte dell’agente emergeva con tutta evidenza dalla circostanza che il (OMISSIS) aveva consegnato ai (OMISSIS) un assegno di Euro 258.000,00 che rappresentava il riconoscimento di un debito e la prova di un rapporto privato con i danneggiati che rendeva estranea la compagnia di assicurazione alla responsabilita’ dedotta, ricondotta impropriamente dai giudici d’appello all’articolo 2049 c.c..
2.2 Deve premettersi che questa Corte ha affermato, con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, che, in tema di responsabilita’ indiretta di una societa’ per i danni arrecati a terzi dagli agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalita’ tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l’insorgenza di una responsabilita’ (anche) diretta a carico della societa’ (cfr. Cass. 18928/2017).
Nonostante che il principio sia stato affermato in materia di intermediazione finanziaria, si ritiene che possa essere trasposto anche nell’ambito delle prestazioni assicurative in quanto il rapporto trilaterale fra cliente, agente e compagnia di assicurazione ha una struttura analoga: al riguardo, e’ stato infatti ritenuto che “nel giudizio sulla responsabilita’ di una compagnia di assicurazioni, ex articolo 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo fantasma impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l’acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilita’ dell’agente, e’ tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalita’ necessaria tra l’attivita’ di questi e la commissione dell’illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente, mentre non e’ necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della societa’ assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilita’ alla stessa del prodotto venduto” (cfr. Cass. 18860/2015).
2.3 Tanto premesso, si ritiene che anche il motivo in esame sia inammissibile in quanto, in presenza di una motivazione congrua e sufficiente sul secondo e sul terzo motivo d’appello (che censurano le medesime questioni in questa sede riproposte, concernenti proprio l’esame degli elementi sui quali si fonda il convincimento dei giudici di merito in ordine alla sussistenza del nesso di occasionalita’ fra l’attivita’ svolta dal (OMISSIS) come agente Axa, la messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie per svolgere la sua attivita’ sotto l’egida della compagnia di assicurazione per un tempo non breve e l’omessa esecuzione di debiti controlli: cfr. pag. 6 della sentenza), il ricorrente contrappone alla decisione della Corte territoriale una generica diversa interpretazione dei fatti e delle prove (senza neanche specificamente censurare le parti della motivazione sulle quali la Corte di Perugia si sarebbe erroneamente pronunciata), chiedendo una nuova valutazione di merito della controversia, preclusa in questa sede per cio’ che e’ stato gia’ affermato in ordine al primo motivo.
3. Con la terza censura, infine, la ricorrente deduce l’erronea applicazione del principio dell’apparenza del diritto nonche’ il vizio di motivazione e omessa verifica di elementi rilevanti ai fini dell’inapplicabilita’ del medesimo principio.
Il motivo e’ inammissibile.
3.1 Infatti, premesso che il giudizio di legittimita’ e’ fondato sulla critica vincolata, si rileva che la censura, nella prima parte, non contiene un specifica rubrica ne’ la precisa indicazione del vizio in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa.
Nella seconda parte, in cui viene sostanzialmente richiamato il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’inammissibilita’ deve essere ricondotta all’articolo 348 quater c.p.c., u.c., ratione temporis vigente: la sentenza impugnata, infatti, ha confermato, con le medesime argomentazioni, la pronuncia di primo grado (c.d. doppia conforme), ed e’ stata emessa a seguito di appello proposto successivamente all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, che ha introdotto la norma sopra richiamata.
3.2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, di atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 13.800,00 per compensi oltre ad Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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