Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14117.
La massima estrapolata:
In tema di imposta di registro la maggiore pretesa deve essere congruamente motivata in modo da consentire al contribuente di difendersi.
Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14117
Data udienza 15 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5383-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4855/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 22/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che (OMISSIS) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento imposta ipotecaria e di registro per l’anno 2009;
Considerato:
che il ricorso e’ affidato a due motivi;
che, col primo, il (OMISSIS) invoca violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 52, comma 2 bis e articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4: la CTR avrebbe omesso di dichiarare la nullita’ dell’avviso di rettifica e liquidazione, ritenendo non obbligatoria l’allegazione degli atti di vendita di comparazione o l’enunciazione degli elementi essenziali degli atti stessi nell’atto notificato al contribuente;
che, col secondo, il ricorrente assume la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e articolo 115 c.p.c., in relazione all’art.360 n. 3 e 4 c.p.c.: la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente e contraddittoria, priva dell’enunciazione dell’iter argomentativo;
che l’Agenzia non si e’ costituita;
che il secondo motivo, dotato di priorita’ logica, non e’ fondato;
che, infatti, la sentenza da atto dei passaggi logici seguiti rispetto alla decisione assunta, sicche’ non puo’ parlarsi di motivazione apparente o contraddittoria;
che e’, per converso, fondato il primo motivo;
che, in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, articolo 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. n. 241 del 1990, articolo 3, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale e’ stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilita’ di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Sez. 6-5, n. 11560 del 06/06/2016; Sez. 6-5, n. 11270 del 09/05/2017);
che, nella specie, la CTR ha fatto un generico riferimento “ad immobili similari di prezzo noto” nonche’ ai valori OMI, i quali peraltro non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potesta’ di valutazione estimativa, sicche’, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (Sez. 6-5, n. 25707 del 21/12/2015);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinche’ si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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