Ai fini Iva si considerano esenti non solo le prestazioni educative in senso stretto, ma anche quelle di insegnamento delle pratiche sportive.

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14124.

La massima estrapolata:

Ai fini Iva si considerano esenti non solo le prestazioni educative in senso stretto, ma anche quelle di insegnamento delle pratiche sportive.

Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14124

Data udienza 18 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

Dott. LA TORRE Enza Maria – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8139/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio legale del secondo difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 433/02/2016 della Commissione tributaria regionale dell’UMBRIA, depositata il 28/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOYFI.
RILEVATO IN FATTO
– che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per l’anno di imposta 2008 emesso nei confronti della societa’ contribuente, esercente attivita’ di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo “di farla propria con tutte le motivazioni ivi riportate in quanto esaustive e complete”;
– che avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che pare necessario premettere che il presente giudizio verte esclusivamente sull’applicabilita’ dell’esenzione IVA su prestazioni didattiche e, quindi solo sulla ripresa fiscale in tal senso operata dall’amministrazione finanziaria (pag 1 del ricorso e del controricorso);
– che, cio’ posto, con il primo mezzo di cassazione la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, comma 1, n. 20, censurando la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile detta esenzione ai corsi realizzati dalla societa’ contribuente nell’anno in verifica, nonostante mancasse il requisito oggettivo, individuato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 18/03/2008, esplicativa di quella disposizione, nella natura educativa, didattica e formativa della prestazione resa, che ricorre quando tale tipo di attivita’ e’ “controllata e vigilata dall’ente pubblico che ha effettuato il riconoscimento ai fini fiscali”; sostiene la ricorrente che nel caso in esame quelli realizzati dalla societa’ contribuente, comunque accreditata allo svolgimento di corsi di formazioni, finanziati e non, erano corsi non finanziati da un ente pubblico (in relazione ai quali il controllo deve ritenersi in re ipsa) e nemmeno erano stati inseriti nei cataloghi formativi di un qualche ente pubblico;
– che il motivo e’ infondato e va rigettato; secondo il chiaro insegnamento di questa Corte, “in materia di IVA, l’articolo 10 cit. stabilisce che sono operazioni esenti le prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di ogni tipo – ivi incluse, secondo la prassi amministrativa (ris. 24 giugno 2002 n. 205), anche le attivita’ d’insegnamento delle pratiche sportive – se sono rese da soggetti riconosciuti oppure da ONLUS. Il riferimento normativo a istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e’ evidentemente descrittivo, mirando solo ad affermare il principio generale che tutte le attivita’ didattiche possono beneficiare dell’esenzione dall’IVA, purche’ poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni. La genericita’ del riferimento fa si’ che esso comprenda i riconoscimenti provenienti non solo dal Ministero della pubblica istruzione, ma anche da altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti (cfr. C. 8977/02 e 13069/11) o da organismi da esse vigilati, come le federazioni sportive che sono organi del CONI, a sua volta sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali” (Cass. n. 8623 del 2012, in motivazione; v. anche Cass. n. 12698 del 2017, che ha ribadito che “I compensi percepiti da un’associazione sportiva a fronte dell’attivita’ didattica svolta sono esenti da IVA, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, n. 20, soltanto se tale attivita’ e’ stata formalmente riconosciuta dagli organi della P.A. competenti nel settore, oppure da organismi da essi vigilati come le federazioni sportive”);
– che, quindi, per usufruire dell’agevolazione IVA in esame e’ sufficiente il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, conseguita ai sensi delle vigenti disposizioni (L. n. 62 del 2000, e L. n. 27 del 2006), nella specie pacificamente ottenuta dalla controricorrente mediante accreditamento da parte della Regione Umbria (ricorso, pag. 3); pertanto, si pone in antitesi al predetto principio la tesi sostenuta nel mezzo in esame dalla difesa erariale, che, peraltro, male interpreta anche la circolare n. 22/E del 18/03/2008, in cui l’Agenzia delle entrate afferma che “il riconoscimento costituisce il requisito essenziale richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale quale discrimine per ricondurre le prestazioni di cui trattasi nell’ambito dell’esenzione dall’IVA o fra quelle imponibili” (pagine 8 e 9), precisando che comunque “sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, n. 20), le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Universita’, ecc.)”, in quanto “Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico e’ insita, infatti, l’attivita’ di controllo e di vigilanza da parte dell’ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attivita’ resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente e’ preposto a tutelare”, costituendo detto finanziamento “riconoscimento per atto concludente della specifica attivita’ didattica e formativa posta in essere” da parte dell’organismo non riconosciuto, consentendo al medesimo, in tal modo, di “soddisfare il requisito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, n. 20), per fruire del regime di esenzione dall’IVA”;
– che il rigetto del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del secondo, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., lamentando che la CTR aveva posto a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare la sussistenza sub specie dei requisiti necessari ai fini dell’applicabilita’ dell’esenzione in esame; motivo, peraltro, manifestamente infondato, posto che la CTR ha posto correttamente a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di superare la prova offerta dalla societa’ in ordine al carattere didattico/formativo dei corsi svolti per essere organismo regolarmente riconosciuto ed escluso, sostanzialmente, che gravasse sulla stessa l’onere di fornire una prova assolutamente irrilevante, ovvero l’inserimento dei corsi svolti nei cataloghi formativi degli enti pubblici accreditanti;
– che altrettanto superfluo e’ l’esame del terzo mezzo di cassazione proposto dalla ricorrente, con cui lamenta l’omesso esame di due fatture emesse dalla societa’ contribuente in copie diverse tra loro, una con l’esposizione dell’IVA e l’altra in esenzione; il motivo e’ peraltro inammissibile per difetto di decisivita’, avendo la stessa ricorrente dedotto che la societa’ contribuente aveva contabilizzato solo la fattura emessa in regime di esenzione IVA (ricorso, pag. 12);
– che, conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, nella misura liquidata in dispositivo, ma non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, in quanto soccombente e’ una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed I’airo 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

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