Le norme del codice deontologico del 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso se più favorevoli.

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 1 giugno 2018, n. 14131.

La massima estrapolata:

Le norme del codice deontologico del 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso se più favorevoli.

Sentenza 1 giugno 2018, n. 14131

Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16327/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 56/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 10/05/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso per mancata specificita’ dei motivi;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera, con provvedimento del 13 dicembre 2013, ha inflitto all’avv. (OMISSIS) la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, ex articolo 40, n. 4, ritenendolo responsabile della violazione del dovere di evitare incompatibilita’, di singolare trascuratezza nell’adempimento del mandato difensivo e dei relativi obblighi di lealta’, diligenza, puntualita’ e correttezza nella gestione delle pratiche affidategli dal sig. (OMISSIS), della richiesta e del percepimento dal sig. (OMISSIS) di compensi e rimborsi non dovuti, dell’appropriazione di somme che non gli competevano, della violazione del dovere di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.
2. L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine di Matera impugnando la mancata sospensione dei procedimenti disciplinari in attesa della definizione di quelli penali aventi ad oggetto gli stessi fatti, e contestando: a) l’erroneita’ della decisione del C.O.A. laddove ha ritenuto l’incompatibilita’ con l’iscrizione all’albo della carica di amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l., trattandosi di societa’ che ha ad oggetto esclusivamente attivita’ ludico-sportive nell’ambito di una federazione dilettantistica, b) la mancata considerazione della scadenza della affiliazione della societa’ nel 2007 e della cessazione della sua carica di Presidente dal 2008 nonche’ conseguentemente della intervenuta prescrizione della violazione, c) la nullita’ della decisione del C.O.A. per genericita’ dei capi di incolpazione, d) la nullita’ del procedimento disciplinare per mancata escussione dei testi indicati dal ricorrente, e) l’utilizzazione di documenti gia’ disconosciuti dall’avv. (OMISSIS) in seguito all’apertura del provvedimento disciplinare.
3. Il Consiglio Nazionale Forense con decisione n. 56/2017 ha accolto parzialmente il ricorso e rideterminato la sanzione disciplinare sostituendo la sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale per tre anni alla cancellazione inflitta in primo grado dal C.O.A..
4. Ricorre per cassazione l’avv. (OMISSIS) che ripropone le difese gia’ svolte con il ricorso al Consiglio Nazionale Forense e in particolare contesta le ragioni della mancata sospensione del procedimento disciplinare, la sussistenza della incompatibilita’ della carica di Presidente di societa’ sportiva non avente fine di lucro con la iscrizione all’albo, il mancato rilievo della prescrizione dell’incolpazione relativa alla predetta incompatibilita’, la mancata valutazione della genericita’ dei capi di incolpazione basati su un mero riferimento all’esposto di un terzo, il mancato rilievo della nullita’ del procedimento per l’omessa escussione dei testimoni, infine la erroneamente ritenuta minor gravita’ della sanzione della sospensione rispetto alla cancellazione dall’albo.
Ritenuto che:
5. Il ricorso e’ inammissibile in quanto i motivi o meglio i punti in cui si articola il ricorso sono privi di specificita’ e di autosufficienza. In particolare quanto alla lamentata mancata sospensione del procedimento il ricorrente non specifica perche’ ritiene infondata la affermazione del C.O.A., ribadita dal C.N.F., secondo cui ne’ i fatti oggetto del procedimento penale e di quello disciplinare, ne’ l’oggetto delle incolpazioni ritenute fondate (incompatibilita’, violazione del dovere di autonomia, di accuratezza dello svolgimento del mandato) e le imputazioni contestate in sede penale possono ritenersi coincidenti.
6. Allo stesso modo rimane del tutto indeterminata la censura relativa alla pretesa genericita’ dei capi di incolpazione a fronte della ritenuta analitica esposizione, nei capi di incolpazione e nelle decisioni, dei fatti che sono stati contestati e ritenuti effettivamente sussistenti.
7. Quanto alla contestata sussistenza della incompatibilita’ fra la citata carica sociale e la iscrizione all’albo professionale la decisione del C.N.F. ribadisce che la affermazione secondo cui la s.r.l. non avesse finalita’ lucrativa e’ rimasta indimostrata e non e’ comunque rilevante a fronte della attivita’ commerciale svolta da una societa’ di capitali come e’ la s.r.l.. Mentre, quanto alla eccezione di prescrizione, la decisione rileva che dal certificato camerale risulta la conservazione da parte del ricorrente della carica di amministratore sino all’attualita’.
8. La censura relativa alla mancata ammissione delle prove non e’ assistita da alcun riferimento al contenuto delle stesse e si basa sostanzialmente sull’affermazione di un inesistente diritto all’escussione dei testimoni cui sostanzialmente dovrebbe fare riscontro la esclusione di qualsiasi potere di valutazione della ammissibilita’ e rilevanza dei mezzi di prova da parte del C.O.A. e del C.N.F..
9. Quanto infine alla sostituzione della sanzione irrogata in primo grado il C.N.F. ha fatto applicazione del principio gia’ affermato da queste Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. S.U. n. 18394 del 20 settembre 2016 e n. 21289 del 27 ottobre 2015) secondo cui il nuovo codice deontologico forense non prevede piu’ la sanzione della cancellazione dall’albo, sicche’, trattandosi di disciplina piu’ favorevole per l’incolpato rispetto al regime previgente, quella sanzione e’ inapplicabile, giusta la L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (cfr. anche Cass. civ. S.U. n. 30993 del 27 dicembre 2017 secondo cui In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se piu’ favorevoli per l’incolpato, avendo la L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, recepito il criterio del favor rei, in luogo di quello del tempus regit actum, con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall’albo, in quanto non piu’ prevista, e’ inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall’albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiche’, nel caso di successione di leggi, non si puo’ procedere ad una combinazione delle disposizioni piu’ favorevoli della nuova legge con quelle piu’ favorevoli della vecchia, in quanto cio’ comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, piu’ vantaggiosa). Nella specie il ricorrente fa esclusivamente e genericamente riferimento alla prassi che sarebbe correntemente seguita di consentire la reiscrizione all’albo dopo 18 mesi dalla cancellazione, in conseguenza del buon comportamento successivo alla violazione disciplinare da parte dell’avvocato. Affermazione che non consente comunque di ritenere piu’ vantaggiosa neanche in concreto la applicazione della sanzione non piu’ in vigore della cancellazione rispetto a quella della sospensione per la durata di tre anni.
10. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone omettersi in caso di pubblicazione del presente provvedimento ogni riferimento identificativo della parte ricorrente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis.

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