Nel caso in cui il datore di lavoro, in seguito ad un trasferimento di ramo d’azienda ritenuto illegittimo, non ottemperi all’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con i dipendenti coinvolti nella cessione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14136.

La massima estrapolata:

Nel caso in cui il datore di lavoro, in seguito ad un trasferimento di ramo d’azienda ritenuto illegittimo, non ottemperi all’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con i dipendenti coinvolti nella cessione e questi ultimi abbiano, nel frattempo, continuato ad essere retribuiti dal cessionario senza che il rapporto sia stato ricostituito con il soggetto cedente, non scatta il diritto a pretendere anche da quest’ultimo il versamento delle medesime retribuzioni mensili.

Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14136

Data udienza 8 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1356/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4983/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
1. la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva rigettato l’opposizione di (OMISSIS) s.p.a..
avverso il decreto ingiuntivo che aveva condannato la societa’ al pagamento a (OMISSIS) delle spettanze retributive per il periodo dal dicembre 2009 all’aprile 2010. Tale pagamento era dovuto ad avviso della Corte territoriale in quanto con sentenza del 2009 il Tribunale di Napoli aveva disposto il ripristino del rapporto di lavoro con Telecom a seguito della ritenuta illegittimita’ della cessione da (OMISSIS) S.p.A a (OMISSIS) S.p.A del ramo d’azienda cui il (OMISSIS) era addetto, ripristino cui (OMISSIS) non aveva ottemperato, sicche’ la somma spettava al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per le somme non versate dal cedente per il mese richiesto. Ne’ ad avviso del Collegio di merito potevano essere detratte le retribuzioni nel frattempo percepite da (OMISSIS) s.p.a., che si sottrarrebbero alla compensatio lucri cum damno considerata la diversita’ dei soggetti obbligati e che, con l’annullamento della cessione, perderebbero il titolo giustificativo e dovrebbero essere restituite alla (OMISSIS).
2. (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a due motivi, ed ha depositato anche memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2;
3. (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso e’ prospettata la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1206, 1208 e 1217 c.c., e si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto valida la messa in mora (OMISSIS). La ricorrente evidenzia come, ai fini della valida messa in mora del creditore, sia necessario che il soggetto abbia l’effettiva disponibilita’ della prestazione offerta, mentre il lavoratore, nel caso di specie, nel periodo dedotto in giudizio prestava la propria attivita’ lavorativa presso la cessionaria del ramo d’azienda (OMISSIS) S.p.A., ricevendone regolare retribuzione.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c., ad attinge la sentenza la’ dove, nonostante abbia affermato la natura risarcitoria del credito azionato in causa, ha ritenuto che non fosse applicabile il principio della compensatio lucri cum damno e, in particolare, la detrazione dell’aliunde perceptum. La ricorrente sottolinea che, essendo il rapporto lavorativo continuato con la cessionaria, con il conseguente godimento della retribuzione, al lavoratore non sarebbe derivato alcun danno, in applicazione delle norme codicistiche sull’illecito contrattuale (articolo 1218 c.c. e ss.).
3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, impongono di tenere conto del recente arresto n. 2990 del 7/2/2018 delle Sezioni Unite di questa Corte che – esaminando la questione di particolare importanza relativa alla natura retributiva o risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore il quale, dopo l’accertamento giudiziale di un’ illecita interposizione di manodopera, offerte le proprie energie lavorative, non sia stato riammesso in servizio – hanno operato una rimeditazione del principio, che pareva consolidato nell’elaborazione di questa Corte, secondo il quale il contratto di lavoro e’ un contratto a prestazioni corrispettive in cui l’erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un’eccezione, sicche’ in difetto di un’espressa previsione di legge o di contratto la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro che ne e’ responsabile l’obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni. Principio che era ritenuto operante anche nel caso di dichiarazione di nullita’ della cessione di ramo d’azienda, risolta con l’affermazione secondo la quale l’obbligazione del cedente, il quale non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, deve essere qualificata come risarcimento del danno, con la conseguente detraibilita’ del cosiddetto aliunde perceptum (v. Cass. n 19740/2008 e, piu’ di recente, Cass. 18955/2014 e Cass. 24817/2016).
4. Le Sezioni Unite hanno infatti opinato per una soluzione ritenuta rispettosa degli articoli 3, 36 e 41 Cost., sotto il profilo dell’effettivita’ della tutela giurisdizionale e della piena attuazione dei diritti del lavoratore, affermando che il datore di lavoro il quale, nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisca il rapporto di lavoro senza alcun giustificato motivo, dovra’ sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa offerta dal lavoratore.
5. La soluzione adottata dal Supremo Collegio e’ trasponibile alla questione affrontata in causa, atteso che sotto il profilo della conformazione del sinallagma funzionale il caso ivi esaminato e’ identico a quello della cessione di ramo d’azienda in cui sia stata dichiarata la nullita’ della cessione o la sua inefficacia nei confronti del lavoratore.
In tal modo, la sentenza risolve anche i dubbi di legittimita’ costituzionale della diversa soluzione prospettati dalla Corte d’appello di Roma nell’ordinanza di rimessione alla Consulta del 2 ottobre 2017.
6. Dalla ritenuta spettanza delle retribuzioni per il periodo successivo alla realizzata illegittima cessione del ramo d’azienda non deriva tuttavia la conseguenza della possibilita’ di cumulare due retribuzioni (quella dovuta dal cedente e quella percepita dal cessionario).
E difatti, le Sezioni Unite hanno applicato al caso esaminato di interposizione fittizia di manodopera nell’appalto di servizi il disposto del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27, comma 2, dettato in tema di somministrazione irregolare e richiamato dall’articolo 29, comma 3 bis, che disciplina l’appalto illecito, secondo cui “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”.
Nell’effettuare tale richiamo, hanno ricondotto l’articolo 27 cit. ai principi del diritto comune, ed in particolare alla disciplina dettata dagli articoli 1180 c.c., comma 1, e articolo 2036 c.c., comma 3, che regolano l’adempimento del terzo e l’indebito soggettivo. Tale soluzione manifesta e ribadisce la portata dell’efficacia satisfattiva del pagamento del terzo, gia’ applicata dalla giurisprudenza di questa Corte anche al versamento dei contributi previdenziali effettuato dal datore di lavoro apparente nell’interposizione illecita disciplinata dalla legge L. n. 1369 del 1960, (v. Cass. n. 20 del 4/01/2016, Cass. n. 17516 del 03/09/2015) precisandosi anche, in tali casi, che non sussiste errore scusabile sull’altruita’ del debito idoneo a determinare la ripetizione ex articolo 2036 c.c., comma 1, (Cass. n. 12509 del 07/07/2004, Cass. n. 23844 del 15/11/2011).
Resta cosi’ confermato che l’obbligazione rimane unica e non si duplica, anche se venga adempiuta da un soggetto diverso dal vero debitore.
7. Con riguardo alla fattispecie in rassegna, questa Corte ha gia’ chiarito (v. Cass. n. 18955 del 09/09/2014) che nella cessione del ramo d’azienda si ha la sostituzione del cessionario al cedente nel rapporto giuridico, il quale rimane – di regola e salvo eccezione la cui prova dev’essere fornita dalla parte interessata – eguale nei suoi elementi oggettivi.
Applicando dunque i principi sopra esposti, ne deriva che, una ed una sola essendo la prestazione lavorativa che il lavoratore svolge nel ramo (illegittimamente) ceduto, il pagamento della relativa retribuzione da parte del cessionario costituisce un pagamento consapevolmente effettuato da un soggetto che non e’ il vero creditore della prestazione, e dunque un adempimento del terzo, cui consegue la liberazione del vero obbligato, in applicazione del medesimo principio generale previsto dall’articolo 1180 c.c., comma 1. Con la conseguenza che il lavoratore non potra’ ottenere dal cedente la medesima retribuzione gia’ corrispostagli dal cessionario, ma solo le differenze rispetto a quanto avrebbe percepito alle dipendenze del primo.
8. La soluzione adottata dalla Corte territoriale non risulta dunque nel caso corretta e conforme a diritto ed il ricorso, manifestamente fondato nei termini sopra esposti, va accolto con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
9. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovra’ decidere la causa applicando il principio di diritto sopra affermato e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

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