Bancarotta fraudolenta documentale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 26 luglio 2019, n. 34111.

Massima estrapolata:

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

Sentenza 26 luglio 2019, n. 34111

Data udienza 1 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Pao – rel. Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 15/11/2017 dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Pinelli Mario Maria Stefano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Gip del Tribunale della stessa citta’ in data 28/05/2015, in forza della quale (OMISSIS) era stato condannato per reati di cui all’articolo 110 c.p., articoli 216 e 223 L.F. e articolo 219 L. Fall., comma 2, n. 1: gli addebiti, che si assumono in parte commessi in concorso con (OMISSIS), si riferiscono al fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l., societa’ della quale l’ (OMISSIS) era stato amministratore unico a far data dal (OMISSIS) (succedendo nella carica al (OMISSIS)).
Propone ricorso il difensore dell’imputato, lamentando erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di considerare la situazione in cui versava la societa’ fallita nel momento in cui l’ (OMISSIS) assunse la veste di amministratore unico, giacche’ cio’ accadde dopo oltre venti anni di gestione ad opera del (OMISSIS): nel (OMISSIS), inoltre, la societa’ presentava gia’ una imponente esposizione debitoria, pari a poco meno di 2 milioni di Euro, era priva di beni immobili e totalmente inattiva. Il dissesto, in sostanza, si era manifestato da tempo, senza che possa affermarsi che furono le condotte dell’imputato a cagionarlo, ne’ a determinare il successivo fallimento (dichiarato nel (OMISSIS)): a riguardo, la difesa richiama i principi affermati con la sentenza di questa Sezione n. 47502 del 24/09/2012, ric. Corvetta.
Con un secondo motivo, vengono dedotte analoghe censure relativamente alla ipotesi criminosa di bancarotta fraudolenta documentale: la Corte di merito, imputando all’ (OMISSIS) di aver tenuto la contabilita’ in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari della societa’, non avrebbe tenuto conto della cessazione dell’attivita’ proprio a partire dal (OMISSIS), senza dunque che potesse ravvisarsi la necessita’ di adempimenti documentali. In ogni caso, si assume che il curatore fallimentare riusci’ a delineare la situazione patrimoniale ed operativa della (OMISSIS), come evidenziato nella relazione ex articolo 33 L. Fall..
Nell’interesse del ricorrente si evidenzia infine l’inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 62-bis c.p., ed ulteriore carenza motivazionale sul punto. Nonostante fosse stato espressamente richiesto di pronunciarsi a riguardo con i motivi di gravame, il giudice di appello ha infatti omesso in radice di considerare l’istanza di riconoscimento in favore dell’ (OMISSIS) delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e in modo da ricondurre il trattamento sanzionatorio nei limiti della concedibilita’ della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato, in ordine all’ultimo motivo di doglianza. Nel contempo, e’ necessario adottare determinazioni ex officio in tema di durata delle pene accessorie (dell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e dell’incapacita’ di esercitare uffici direttivi presso imprese in genere) inflitte al prevenuto.
2. Il primo motivo si rivela inammissibile, giacche’ vengono richiamate indicazioni giurisprudenziali contrastanti con consolidate interpretazioni di segno contrario, oltre che superate da arresti successivi. Deve qui ribadirsi, in particolare, che il delitto de quo “si perfeziona con il dolo generico, ossia con la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte”, mentre non puo’ intendersi rilevante la circostanza che all’epoca della presunta distrazione non si fosse ancora manifestato uno stato d’insolvenza: cio’ perche’ “ad integrare il reato non e’ richiesta la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’impresa, in quanto ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi dell’articolo 216 L. Fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo” (Cass., Sez. V, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, in motivazione).
L’orientamento ora ricordato risulta contraddetto da altra pronuncia di questa stessa Sezione (Cass., Sez. V, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta), ed in parte dalla sentenza evocata dalla difesa dell’odierna ricorrente (Cass., Sez. F, n. 41655 del 10/09/2013, Gessi): quest’ultima decisione giunge a ritenere di rilievo penale la condotta di chi compi’ atti depauperativi “in un’epoca in cui era prevedibile il dissesto della societa’”, ipotizzando poi il reato di bancarotta preferenziale, piuttosto che quello di bancarotta per distrazione, in presenza di condotte animate dall’intento di “definire le piu’ importanti esposizioni debitorie (…) e di soddisfare le ragioni dei principali creditori”.
La giurisprudenza successiva ai due arresti appena evidenziati, rimasti isolati, e’ tornata a sposare l’orientamento precedente, ritenendo fra l’altro che “ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non si richiede l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento (…). Al riguardo vale la pena di rimarcare che il rapporto eziologico fra la condotta vietata e il dissesto della societa’ e’ richiesto dall’articolo 223 L. Fall., comma 2, n. 1, nel testo novellato, con esclusivo riferimento alle ipotesi di bancarotta da reato societario, il cui elemento oggettivo – nel modello descrittivo recato dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c., richiamati dalla norma incriminatrice – e’ del tutto diverso da quello che caratterizza le condotte vietate dalla L. cita., articolo 216, richiamato invece dal citato articolo 223, comma 1” (Cass., Sez. V, n. 232 del 09/10/2012, Sistro). Il rinnovato approccio esegetico ha trovato definitivo avallo con l’intervento del massimo organo di nomofilachia che, ancor piu’ di recente, ha ribadito che “ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non e’ necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attivita’” (Cass., Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv 266804).
Depauperamento che nel caso di specie e’ rivelato ictu oculi dalla stessa natura delle operazioni in rubrica, alcune delle quali risoltesi in dismissioni di beni a prezzo vile, senza neppure la prova del pagamento del corrispettivo, verso altra societa’ riferibile allo stesso imputato.
3. Parimenti inammissibile, per manifesta infondatezza, appare il secondo motivo. Oltre al pacifico obbligo di tenere le scritture contabili anche quando una societa’ sia inattiva (e fino all’estinzione della stessa), va qui ribadito il consolidato orientamento interpretativo secondo cui “sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficolta’ superabili solo con particolare diligenza” (Cass., Sez. V, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv 265682).
4. E’ invece fondato il motivo afferente la richiesta, rimasta inevasa, di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ne’ puo’ sostenersi, a riguardo, che la genericita’ del relativo motivo di appello fosse tale da non determinare in capo alla Corte territoriale un obbligo di compiuta disamina, visto che la difesa aveva sottolineato l’intervenuto ridimensionamento della gravita’ dell’addebito (essendosi ridotta l’entita’ dei prelevamenti imputabili all’ (OMISSIS), rispetto ai limiti della contestazione iniziale) e la corretta collaborazione del ricorrente con il curatore fallimentare nella ricostruzione delle vicende societarie, con tanto di richiamo specifico ed allegazione dei verbali delle sue audizioni. Nessuna motivazione, del resto, era stata offerta dal giudice di primo grado circa la determinazione di non riconoscere all’ (OMISSIS) le attenuanti in parola.
5. Il collegio deve infine rilevare l’illegalita’ delle pene accessorie ex articolo 216 L. Fall., u.c., applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata.
Va ricordato che, con sentenza n. 222 del 05/12/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ della norma appena richiamata nella parte in cui dispone che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacita’ per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziche’ che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”. La sostituzione della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l’illegalita’ delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel “nuovo” parametro, posto che il procedimento di commisurazione si e’ basato su una norma dichiarata incostituzionale. Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Cass., Sez. U, nn. 33040 del 26/02/2015, Jazouli e 37107 del 26/02/2015, Marcon), vale certamente anche per quelle accessorie, “non essendo consentita dall’ordinamento l’esecuzione di una pena (sia essa principaie o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalita’ della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie” (Cass., Sez. U., n. 6240/2015 del 27/11/2014, B.).
Essendo oggi la durata della pena accessoria non piu’ fissa, bensi’ indicata solo nel massimo (“fino a dieci anni”), deve darsi atto che le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un piu’ ampio contrasto, erano anche giunte a indicare, come regola valida in linea generale, quella dell’articolo 37 c.p., in forza del quale la durata della pena accessoria temporanea, che non sia espressamente determinata, e’ eguale a quella della pena principale inflitta (v. Cass.,, Sez. U, n. 6240/2015 del 27/11/2014, cit.): tuttavia, la motivazione della pronuncia adottata dal giudice delle leggi nella materia de qua evidenzia come la scelta di ancorare la durata concreta delle pene accessorie a quella della pena detentiva concretamente inflitta “finirebbe per sostituire l’originario automatismo legale con un diverso automatismo, che rischierebbe altresi’ di risultare distonico rispetto al legittimo intento del legislatore storico di colpire in modo severo gli autori dei delitti di bancarotta fraudolenta, considerati a buon diritto come gravemente lesivi di interessi, individuali e collettivi, vitali per il buon funzionamento del sistema economico”. In sostanza, se gli automatismi contrastano con i principi costituzionali di proporzionalita’ della pena e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, diventa “sospetta” sotto il profilo della compatibilita’ con la Costituzione, anche la regola dettata dall’articolo 37 c.p. (ove intesa come unica soluzione possibile): regola che non lascerebbe al giudice quel margine di discrezionalita’ ritenuto necessario nella prospettiva di assegnare “alle pene accessorie una funzione almeno in parte distinta rispetto a quella delle pene detentive, e marcatamente orientata alla prevenzione speciale negativa – imperniata sull’interdizione del condannato da quelle attivita’ che gli hanno fornito l’occasione per commettere gravi reati”. Cosi’ da rispettare la ratio della Legge Fallimentare del 1942, che “intervenne a inasprire nuovamente il trattamento sanzionatorio per il condannato a titolo di bancarotta fraudolenta, attraverso la previsione di due distinte pene accessorie, autonome e complementari, volte ad allontanarlo dall’ambito imprenditoriale per un lungo periodo successivo all’esecuzione della pena detentiva. E cio’, all’evidenza, allo scopo di estendere nel tempo l’effetto di prevenzione speciale negativa gia’ esplicato dall’esecuzione della pena detentiva, oltre che di conferire maggiore capacita’ deterrente all’incriminazione”.
Occorre dunque adottare una soluzione capace di garantire quella elasticita’ necessaria a consentire al giudice, nel rispetto del principio di proporzionalita’, di “determinare, con valutazione caso per caso e disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione censurata, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 c.p.; durata che potrebbe dunque risultare, in concreto, anche maggiore di quella della pena detentiva contestualmente inflitta, purche’ entro il limite massimo di dieci anni. Cio’ tenendo conto sia del diverso carico di afflittivita’, sia della diversa finalita’, che caratterizzano le pene accessorie in parola rispetto alla pena detentiva: diverse afflittivita’ e finalita’ che suggeriscono, nell’ottica di una piena attuazione dei principi costituzionali che presiedono alla commisurazione della pena, una determinazione giudiziale autonoma delle due tipologie di pena nel caso concreto”.
A sostenere che, nella prospettiva illustrata, la regola dettata dall’articolo 37 c.p. divenga uno dei criteri per la determinazione delle pene accessorie della bancarotta, ma non l’unico, in contrasto percio’ con qualsiasi tipo di automatismo, soccorre infine il piu’ recente intervento del massimo organo di nomofilachia, secondo cui – come da informazione provvisoria licenziata all’esito dell’udienza del 28/02/2019 – “le pene accessorie previste dall’articolo 216 L. Fall., nel testo riformulato dalla sentenza n, 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi’ come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice, in base ai criteri di cui all’articolo 133 c.p.”.
6. Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata, oltre che in ordine al punto concernente l’applicazione dell’articolo 62-bis c.p., anche su quello relativo alle pene accessorie piu’ volte ricordate, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano: si impongono infatti, su entrambi gli aspetti evidenziati, valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte di legittimita’.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle attenuanti generiche ed alle pene accessorie di cui all’articolo 216 L. Fall., u.c., con rinvio per nuovo esame sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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