Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12606.

Azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo

Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2697 del codice civile, indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

Ordinanza|| n. 12606. Azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo

Data udienza 5 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Compravendita immobiliare – Articolo 2901 cc – Azione revocatoria – simulazione – Presupposti – Pagamento del prezzo – Onere della prova – Vendita fittizia – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Articolo 2729 cc – Presunzioni – Articolo 292 cpc – Criteri

 

 

 

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