Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12606.
Azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo
Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2697 del codice civile, indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.
Ordinanza|| n. 12606. Azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo
Data udienza 5 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Compravendita immobiliare – Articolo 2901 cc – Azione revocatoria – simulazione – Presupposti – Pagamento del prezzo – Onere della prova – Vendita fittizia – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Articolo 2729 cc – Presunzioni – Articolo 292 cpc – Criteri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31895/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
(OMISSIS) SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1615/2018 depositata il 14/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE.
Azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Bologna, riuniti gli appelli rispettivamente proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS), li rigettava entrambi. Il gravame aveva ad oggetto la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva accolto le due domande di simulazione assoluta proposta da (OMISSIS) intervenuta in un giudizio ex articolo 2901 c.c. promosso dalla (OMISSIS) in relazione, la prima, alla compravendita immobiliare da parte di (OMISSIS) che aveva venduto alla moglie (OMISSIS) una quota di un mezzo di un appartamento e un garage in data 22 luglio 2005 e, la seconda, ad una compravendita immobiliare intervenuta tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 5 luglio 2006 di un appartamento e un garage a (OMISSIS).
2. Il Tribunale aveva ritenuto la vendita da (OMISSIS) a (OMISSIS) fittizia attesa l’assenza di prove sul pagamento del prezzo, la successiva promessa di vendita dell’altra meta’ dell’immobile alla figlia della (OMISSIS), la perdurante convivenza successiva allo stesso indirizzo del nucleo familiare, la contraddittorieta’ ed inattendibilita’ delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale.
2.1 Anche la vendita tra (OMISSIS) e (OMISSIS) era fittizia non essendo dimostrate le modalita’ di pagamento del prezzo, essendo contraddittorie ed inattendibili le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, non conclusivi i documenti prodotti, generica la testimonianza in merito all’intermediazione di agenzia peraltro esclusa dalle parti nel rogito.
3. La Corte d’Appello confermava le motivazioni del Tribunale di Rimini circa la sussistenza della prova della simulazione assoluta della compravendita tanto nell’uno quanto nell’altro caso, prova fondata anche su elementi presuntivi.
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3.1 Quanto all’appello di (OMISSIS) evidenziava che la documentazione prodotta in appello doveva ritenersi inammissibile in quanto tardiva ex articolo 345 c.p.c.. Si trattava di bollette di utenze domestiche, documentazione sanitaria, copia di libretto al portatore di (OMISSIS), documentazione perlopiu’ di data apparente anteriore alle preclusioni istruttorie di primo grado (febbraio 2009). I documenti con data successiva, comunque, non erano idonei a confutare le conclusioni circa la prova della simulazione desunta anche dalla residenza sempre in (OMISSIS) a fronte di utenze e documentazione medica riferibile a (OMISSIS), e stato di famiglia non collegabile al (OMISSIS)).
In relazione poi agli elementi “ulteriori”, anche di tipo presuntivo, rispetto alla questione inerente il pagamento del prezzo, a sostegno della dichiarata simulazione assoluta, andavano annoverati e valorizzati, come notato dal primo giudice:
– il “domicilio” antecedente e successivo di (OMISSIS) in (OMISSIS) e non in (OMISSIS) (proposta d’acquisto, notifica della citazione in primo grado, domicilio dichiarato in primo e secondo grado;
– la menzione nell’atto di plurimi gravami (sia pure assistiti da assensi alla cancellazione pure citati ma non allegati all’atto) che il venditore si obbligava a cancellare dopo (e non prima o contestualmente) il rogito, senza alcuna garanzia in proposito, risultando il prezzo (540.000 Euro) gia’ completamente pagato, e senza che risultasse ex actis l’effettiva successiva cancellazione;
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– la menzione nella proposta d’acquisto (peraltro senza data certa), che invece il bene era libero da pesi;
– la genericita’ della deposizione del presunto mediatore (OMISSIS) (non citato nel rogito, anche se l’obbligo di legge relativo sarebbe entrato in vigore il giorno dopo la data della stipula del 5.7.2006) che non aveva collocato temporalmente i fatti e in mancanza della prova che avesse ricevuto un compenso per la mediazione.
In aggiunta, il giudice del gravame evidenziava la carenza probatoria inerente all’effettivo pagamento del prezzo, ed anzi la presenza di elementi di segno contrario quali la contraddittorieta’ delle dichiarazioni rese dalle parti, l’assenza di ricordi sul libretto con la somma di Euro 400.000, l’assenza di prova della effettiva consegna e riscossione degli assegni residui.
3.2 Con riferimento alla compravendita (OMISSIS) – (OMISSIS) la Corte d’Appello evidenziava i seguenti elementi presuntivi dai quali desumere la simulazione assoluta del negozio:
– il rapporto di coniugio allora non apparentemente in crisi, che di per se’ non giustificava il trasferimento della quota di un mezzo della piena proprieta’ dell’immobile, tanto piu’ che tempo dopo era seguita la promessa di vendita dell’altra meta’ alla figlia della (OMISSIS);
– la notifica dell’interrogatorio formale al (OMISSIS) al medesimo indirizzo nel 2009, dopo la formale separazione personale;
– l’assenza di ogni riscontro in merito al dedotto apporto economico all’originario acquisto del bene da parte della (OMISSIS), che avrebbe giustificato il trasferimento a lei della quota.
– la contiguita’ temporale tra la vendita in data 22.7.2005 e le obbligazioni contratte dal (OMISSIS) con la banca quale garante della societa’ di questa debitrice, risalenti all’aprile e luglio 2005.
Anche in questo caso doveva aggiungersi la carenza probatoria inerente l’effettivo pagamento del prezzo, il cui onere gravava sulla parte dell’atto impugnato una volta forniti dal creditore sufficienti elementi probatori presuntivi. Peraltro, in riferimento al pagamento del prezzo, sussistevano elementi di segno del tutto opposto, come la contraddittorieta’ e genericita’ delle dichiarazioni rese da venditore ad acquirente, non adeguatamente supportate dal punto di vista documentale, secondo quanto condivisibilmente esposto nella sentenza di primo grado.
4. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
5. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
6. la societa’ (OMISSIS) ha resistito con due controricorsi ad entrambi i ricorsi.
7. La Societa’ (OMISSIS) in qualita’ di cessionaria dei crediti della (OMISSIS) ha resistito con controricorso al ricorso del (OMISSIS).
8. (OMISSIS) con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ stato notificato in data 29 ottobre 2018 mentre quello di (OMISSIS) e (OMISSIS) il 30 ottobre.
Pertanto, il primo deve qualificarsi come ricorso principale e il secondo come ricorso incidentale. Infatti, nei procedimenti con pluralita’ di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, percio’, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’articolo 371 c.p.c., in relazione all’articolo 333 c.p.c., salva la possibilita’ della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi dell’articolo 335 c.p.c. – qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialita’ dell’osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l’idoneita’ del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (vedi Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013, Rv. 629137 – 01; Sez. V, sentenza n. 15582 del 2020).
ricorso principale (ricorrente (OMISSIS))
1.1 Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di fatti decisivi del giudizio.
La sentenza gravata sarebbe censurabile per l’omessa valutazione della mancanza di qualsivoglia rapporto pregresso tra le parti per l’assenza di argomenti dotati di precisione concordanza e gravita’ in merito all’elemento soggettivo della simulazione e, quindi, all’accordo simulatorio. La motivazione della Corte d’Appello sarebbe da ritenersi inesistente ed oggettivamente incomprensibile oltre che contraddittoria. Il ricorrente richiama alcune testimonianze in relazione all’intervento del mediatore nella compravendita. Inoltre, evidenza la totale estraneita’ del ricorrente rispetto alla persona ed all’attivita’ economica della controparte del contratto. In sostanza mancherebbero le prove gli indizi circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del contestato accordo simulatorio.
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2. La seconda censura proposta con il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricata: omessa valutazione dell’assenza di pregressi rapporti tra contraente contraddittorieta’ intrinseca tra le motivazioni contenute nella stessa sentenza.
La censura si appunta sulla contraddittorieta’ della motivazione anche rispetto all’altro contratto dichiarato simulato con la medesima sentenza. Nel caso del contratto stipulato dal ricorrente non vi sarebbe alcun rapporto personale tra le parti mentre nell’altro caso tale rapporto e’ stato invece considerato essenziale al fine di dichiarare la simulazione della compravendita. Vi sarebbe, dunque, un contrasto tra i due capi della sentenza in quanto nel caso del (OMISSIS) la decisione si sarebbe fondata solamente sulla mancata prova dell’incasso. Il ricorrente avrebbe assolto l’onere di provare il pagamento avendo offerto in comunicazione la copia di quietanze di assegni bancari soprattutto circolari consegnati al (OMISSIS) e allegati alla terza memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6.
Il (OMISSIS) non poteva documentare l’incasso delle somme da parte del (OMISSIS) trattandosi di dati non in proprio possesso. Il (OMISSIS) ha sottoscritto un compromesso su carta intestata di una agenzia immobiliare alla presenza di uno dei soci ed ha emesso assegni dell’importo di Euro 40.000 consegnati al (OMISSIS) contestualmente alla firma del preliminare con emissione di assegni circolari non trasferibili in favore del (OMISSIS) puntualmente emessi dalla Banca e ha fatto confluire su di un conto acceso presso un istituto di credito di (OMISSIS) la somma di Euro 400.000 necessaria all’emissione di un libretto al portatore per (OMISSIS).
3. La terza censura proposta con il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricata: omessa considerazione dell’intervenuta cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli preesistenti al rogito evidenziate dalla difesa.
La Corte d’Appello ha ravvisato un indice della simulazione nella dichiarazione con la quale il notaio rogante ha dato atto dei rilasciati, e non ancora annotati, assensi alla cancellazione di pesi gravanti sull’immobile all’epoca del rogito non allegati all’atto con obbligo di sanarli a carico del venditore.
Nel caso dell’atto erano indicati gli estremi delle ipoteche che insistevano sul bene ed era stato prestato l’assenso alla cancellazione. Inoltre, entrambe le iscrizioni ipotecarie risultano essere state cancellate con annotazioni trascritte prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
4. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c..
La censura si appunta sulla prova presuntiva derivante dalla incertezza sull’incasso della somma quale unico elemento. Mancherebbero gli altri indizi, gravi precisi e concordanti, offerti dalla Banca ai fini della prova della simulazione. Del tutto ininfluente poi sarebbe la circostanza del mancato trasferimento del (OMISSIS) nell’immobile acquistato e del fatto che il (OMISSIS) aveva ivi conservato la residenza. In ogni caso la difesa avrebbe provato il pagamento del corrispettivo mediante assegni sottoscritti al momento della proposta di acquisto. In particolare, il pagamento sarebbe avvenuto nel seguente modo Euro 40.000 alla sottoscrizione della proposta di acquisto mediante due assegni dell’importo di Euro 15.000, assegno dell’importo di Euro 10.000. Altri Euro 100.000 mediante nove assegni circolari dell’importo di Euro 10.000 e due assegni dell’importo di Euro 5000. Altri Euro 400.000 mediante il libretto al portatore intestato ad (OMISSIS) al momento del rogito.
4.1 I motivi del ricorso principale del (OMISSIS), che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.
Tutta le censure sollevate sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti sono inammissibili vertendosi in ipotesi di c.d. “doppia conforme”. La sentenza della Corte d’Appello di Bologna e’ del tutto conforme a quella di primo grado del Tribunale di Rimini (c.d. “doppia conforme”). Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento nella specie non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).
4.2 Le censure di violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. sono altrettanto inammissibili risolvendosi in una richiesta di diverso apprezzamento degli elementi presuntivi dai quali desumere la simulazione del contratto. Il ricorrente, infatti, pur denunciando la violazione di norme di legge processuale (oltre che sostanziale), ha, in realta’, lamentato l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, li’ dove, in particolare, hanno ritenuto che il contratto di compravendita immobiliare intercorso tra il ricorrente e il (OMISSIS) fosse simulato. La Corte d’Appello ha fornito ampia motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la suddetta simulazione. Le censure proposte, pertanto, sono manifestamente inammissibili, risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115 c.p.c. e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioe’ dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioe’ giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si puo’ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che non a caso e’ rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016, Cass. S.U. n. 16598/2016). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e’ ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimita’ sui vizi di motivazione che per le ragioni esposte in questa sede non e’ ammissibile (Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02).
4.3 D’altra parte, il ricorrente afferma di aver provato il pagamento del prezzo della compravendita mediante documentazione che la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile e omette di proporre un motivo di appello sulla eventuale erronea declaratoria di inammissibilita’ della suddetta documentazione e, dunque, anche sotto questo profilo la doglianza e’ inammissibile.
4.4 La doglianza circa la contraddittorieta’ della motivazione per aver valorizzato, nel diverso contratto simulato oggetto del medesimo giudizio, il rapporto coniugale tra le parti e per non aver valorizzato, invece, l’assenza di rapporti personali o professionali tra il ricorrente ed il (OMISSIS) e’ manifestamente inammissibile, non potendosi sovrapporre le due diverse vicende contrattuali riunite in un unico giudizio ma sostanzialmente distinte ed autonome.
4.5 Infine, deve dichiararsi inammissibile la censura di violazione dell’articolo 2729 c.c..
La prova della simulazione assoluta che i terzi (nella specie creditori del simulato alienante) sono chi (OMISSIS) a fornire ex articolo 1417 c.c. puo’ fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, ai fini dell’indagine sulla simulazione, le risultanze dell’atto pubblico non sono decisive, perche’ la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l’intrinseca verita’ delle dichiarazioni, ne’ la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformita’ al reale interno volere di tali manifestazioni di volonta’ puo’, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall’articolo 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte: Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non puo’, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione e’ terzo rispetto ai soggetti contraenti (Sez. 2, Sentenza n. 5326 del 02/03/2017, Rv. 643061 – 01).
Pertanto, nella specie, il creditore, terzo rispetto al contratto simulato, e’ ammesso a provare con ogni mezzo la relativa domanda e, in ogni caso, spetta al giudice del merito valutare l’opportunita’ di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e sull’idoneita’ degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimita’, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Sez. 3, Sent. n. 903 del 2005).
Dunque, sulla basi di tali premesse, deve darsi continuita’ al consolidato principio di diritto secondo il quale: In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalita’ all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimita’ se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez. 3, Sent. n. 22801 del 2014).
In tal senso, essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente ex articolo 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilita’ di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso e’ sottratto al sindacato di legittimita’ se congruamente motivato (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015; Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003). Nella specie, come si e’ gia’ detto, la Corte d’Appello ha ampiamente motivato le ragioni in virtu’ delle quali ha ritenuto sussistente la simulazione del contratto. In particolare, il “domicilio” antecedente e successivo di (OMISSIS) in (OMISSIS) e non in (OMISSIS) (proposta d’acquisto, notifica della citazione in primo grado, domicilio dichiarato in primo e secondo grado), la menzione nell’atto di plurimi gravami (sia pure assistiti da assensi alla cancellazione pure citati ma non allegati all’atto) che il venditore si obbligava a cancellare dopo (e non prima o contestualmente) il rogito, senza alcuna garanzia in proposito, risultando il prezzo (540.000 Euro) gia’ completamente pagato, e senza che risultasse ex actis l’effettiva successiva cancellazione; la menzione nella proposta d’acquisto (peraltro senza data certa), che invece il bene era libero da pesi; la genericita’ della deposizione del presunto mediatore (OMISSIS) che non aveva collocato temporalmente i fatti e in mancanza della prova che avesse ricevuto un compenso per la mediazione. Infine, la carenza probatoria inerente all’effettivo pagamento del prezzo. Ed anzi la presenza di elementi di segno contrario quali la contraddittorieta’ delle dichiarazioni rese dalle parti, l’assenza di ricordi sul libretto al portatore con la somma di Euro 400.000 e l’assenza di prova della effettiva consegna e riscossione degli assegni residui.
La Corte d’Appello, dunque, cosi’ come il giudice di primo grado, dopo aver valutato le prove (anche indiziarie) raccolte in giudizio, ha ritenuto, prendendo cosi’ in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta il trasferimento in oggetto meramente simulato. Tale apprezzamento in fatto che, come si e’ detto, non e’ possibile censurare neanche ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per aver del tutto omesso l’esame di uno o piu’ fatti (principali o secondari) decisivi, non si presta, evidentemente, a conseguenti censure in diritto sulla base dei principi sopra richi (OMISSIS).
D’altra parte, il ricorrente offre solo elementi presuntivi gia’ valutati dalla Corte d’Appello e rispetto ai quali si limita ad affermare un convincimento diverso.
Ricorso incidentale ( (OMISSIS) ed (OMISSIS)).
5. Il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) e’ cosi’ rubricato: nullita’ della sentenza e dell’intero procedimento per violazione dell’articolo 101 c.p.c. omessa instaurazione del necessario litisconcorzio tra il ricorrente (OMISSIS) e la Banca che era intervenuta nel giudizio di primo grado e aveva proposto domanda di simulazione del negozio di compravendita stipulato con (OMISSIS).
I ricorrenti evidenziano che l’atto di compravendita intercorso fra (OMISSIS) e (OMISSIS) era stato originariamente impugnato dalla sola (OMISSIS) – Credito Cooperativo – Societa Cooperativa con citazione introduttiva del primo grado di giudizio nella quale si deduceva che il negozio dovesse essere revocato ai sensi dell’articolo 2901 c.c..
La sentenza, invece, ha accolto la domanda di declaratoria di simulazione del negozio, solo a beneficio della (allora) (OMISSIS) S.p.A., la quale aveva svolto intervento principale nel giudizio e rispetto a tale intervento (OMISSIS) sarebbe rimasto estraneo in quanto contumace.
La domanda di veder dichiarato simulato (anziche’ revocato) il negozio, non risulta sia stata opportunamente notificata al (OMISSIS), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 292 c.p.c..
5.1 Il primo motivo di ricorso e’ infondato
I ricorrenti omettono di riferire che nel giudizio di primo grado a fronte dell’intervento di (OMISSIS), che aveva chiesto accertarsi la simulazione assoluta rispetto all’originaria azione revocatoria, (OMISSIS) aveva chiesto chiamarsi in garanzia (OMISSIS) il quale era successivamente rimasto contumace. Dunque, il (OMISSIS), e’ stato chiamato in causa in ordine alla simulazione del contratto di compravendita del 50% dell’immobile alla moglie (OMISSIS) sicche’ non vi e’ stata alcuna violazione dell’articolo 101 c.p.c.. Inoltre, in primo grado al (OMISSIS) risulta notificata anche ai sensi dell’articolo 292 c.p.c. la richiesta di interrogatorio formale.
Peraltro, il (OMISSIS) e’ rimasto contumace anche nel giudizio di appello regolarmente notificatogli. A tal proposito deve osservarsi da un lato che la violazione dell’articolo 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, sebbene trovi applicazione anche alle comparse di intervento, non e’ rilevabile d’ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo (Sez. 2, Ord. n. 9527 del 2018) e, dall’altro, che l’inosservanza dell’obbligo di notificazione delle domande nuove previsto dall’articolo 292 c.p. – dettato nell’esclusivo interesse della parte contumace – determina una nullita’ relativa, sicche’ non puo’ essere rilevato d’ufficio dal giudice ma deve essere dedotto dallo stesso contumace all’atto della sua eventuale successiva costituzione o mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunziato sul merito della domanda nuova non notificata (Sez. 2, Sent. n. 16101 del 2003).
Al momento della notifica dell’appello, pertanto, il (OMISSIS) aveva l’onere di impugnare la sentenza invece ha scelto di rimanere contumace anche in quel giudizio precludendosi la possibilita’ di far valere per la prima volta in cassazione la presunta mancata notifica della domanda di simulazione che, come si e’ detto, risulta comunque notificata come chiamata in garanzia della (OMISSIS). In ogni caso, l’omessa notifica della domanda nuova o dell’intervento avvenuta nel processo di primo grado, che non sia stata fatta valere nel giudizio di secondo grado dall’appellato rimasto contumace, non puo’ essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo ormai preclusa ogni indagine sulla sussistenza del dedotto vizio di nullita’ della sentenza di primo grado, non essendo una nullita’ assoluta ma relativa, cui va applicato il principio dell’assorbimento delle nullita’ nei motivi di gravame. Infatti la regola del rilievo d’ufficio delle nullita’ in caso di contumacia, prevista dall’articolo 164 c.p.c., comma 1, si riferisce unicamente alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche a quella introduttiva del grado precedente, in virtu’ dello sbarramento conseguente alla regola della conversione dei motivi di nullita’ in motivi di impugnazione di cui all’articolo 161 c.p.c. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 30485 del 18/10/2022, Rv. 666051 – 01).
6. Il secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) e’ cosi’ rubricato: nullita’ della sentenza per omessa motivazione circa la conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini n. 1513/2012 che aveva a sua volta dichiarato – ai sensi dell’articolo 2909 c.c. a beneficio della sola (OMISSIS) S.p.A. – la simulazione assoluta dell’atto pubblico del 22 luglio 2005, trascritto il 5 agosto 2005, con il quale (OMISSIS) ha venduto alla moglie (OMISSIS) la quota di un mezzo della piena proprieta’ su porzioni di fabbricato urbano sito in (OMISSIS).
Con la censura in esame si eccepisce l’apparenza della motivazione della Corte d’Appello nella parte in cui non si cura di spiegare affatto in cosa consisterebbe la “contraddittorieta’ e genericita’ delle dichiarazioni rese da venditore e acquirente” ne’ di chiarire quale sarebbe stato l'”adeguato supporto dal punto di vista documentale”, per il resto rinviando, inammissibilmente in quanto totalmente per relationem, a quanto “condivisibilmente esposto a p. 10-11 della sentenza impugnata”.
6.1 Il secondo motivo del ricorso e’ inammissibile.
Il ricorrente lamenta un vizio di carenza assoluta di motivazione (rientrante nella violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non citato nel motivo) che nella specie non e’ dato riscontrare.
Per motivazione apparente la giurisprudenza di questa Corte ricomprende, oltre alla motivazione in tutto o in parte mancante, anche le ipotesi in cui la stessa non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum.
Al contrario, invece, il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata e’ chiarissimo, oltre che conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimita’ in tema di simulazione.
Risulta evidente, pertanto, che la motivazione della Corte d’Appello sia ampia e approfondita e contenga una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. In sostanza la Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini ritenendo provata la simulazione del contratto di compravendita del 50% dell’immobile sulla base dei seguenti elementi indiziari: – il rapporto di coniugio allora non apparentemente in crisi, che di per se’ non giustificava il trasferimento della quota di un mezzo della piena proprieta’ dell’immobile, tanto piu’ che tempo dopo era seguita la promessa di vendita dell’altra meta’ alla figlia della (OMISSIS); la notifica dell’interrogatorio formale al (OMISSIS) ai medesimo indirizzo nel 2009, dopo la formale separazione personale; l’assenza di ogni riscontro in merito al dedotto apporto economico all’originario acquisto del bene da parte della (OMISSIS), che avrebbe giustificato il trasferimento a lei della quota; la contiguita’ temporale tra la vendita in data 22.7.2005 e le obbligazioni contratte dal (OMISSIS) con la banca quale garante della societa’ di questa debitrice risalenti all’aprile e luglio 2005. Inoltre, la carenza probatoria inerente l’effettivo pagamento del prezzo, il cui onere gravava sulla parte dell’atto impugnato una volta forniti dal creditore sufficienti elementi probatori presuntivi. Peraltro, in riferimento al pagamento del prezzo, sussistevano elementi di segno del tutto opposto, come la contraddittorieta’ e genericita’ delle dichiarazioni rese da venditore ad acquirente, non adeguatamente supportate dal punto di vista documentale, secondo quanto condivisibilmente esposto nella sentenza di primo grado.
In definitiva, il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata e’ chiarissimo, oltre che condivisibile e non si configura alcuna carenza di motivazione anche in ordine all’ultimo aspetto evidenziato relativo alla contraddittorieta’ delle dichiarazioni.
7. Il terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) e’ cosi’ rubricato: Nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti che, se opportunamente considerati, avrebbero dovuto portare la Corte d’Appello ad accogliere il gravame proposto contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini n. 1513/2012, rigettando conseguentemente la domanda – proposta da (OMISSIS) S.p.A. – di simulazione assoluta dell’atto pubblico del 22 luglio 2005, trascritto il 5 agosto 2005, con il quale (OMISSIS) ha venduto alla moglie (OMISSIS) la quota di un mezzo della piena proprieta’ su porzioni di fabbricato urbano sito in (OMISSIS).
Sarebbe stato completamente omesso l’esame di un fatto decisivo opportunamente posto in luce in sede di appello dalla cointeressata (OMISSIS), secondo cui il semplice rilascio di una garanzia non determina l’attualita’ della sussistenza di un debito.
Altri fatti omessi sarebbero rappresentati dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti cosi’ come il fatto che il (OMISSIS) andava a trovare regolarmente il figlio anche dopo la separazione rispetto alla ritenuta rilevanza della notifica dell’interrogatorio formale al (OMISSIS) al medesimo indirizzo, nel 2009, dopo la formale separazione personale.
7.1 Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile.
Anche in questo caso, infatti, si verte in ipotesi di doppia conforme e, dunque, non e’ ammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).
8. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: censura della condanna alla rifusione spese processuali nei confronti di Italfondiario. Violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. sulla corretta ripartizione delle spese omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Dall’esame degli atti del processo di secondo grado, pero’, si riscontra che Italfondiario S.p.A., costituendosi in giudizio d’appello quale delegata di (OMISSIS) Srl – cessionaria in blocco da REV Gestione Crediti S.p.A., di crediti in sofferenza gia’ facenti capo a Nuova (OMISSIS) S.p.A. – a compiere gli atti, adempimenti e formalita’ ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell’attivita’ di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti medesimi, ha preso conclusioni nei confronti del solo (OMISSIS) (altra controparte di (OMISSIS) in relazione ad un diverso negozio), omettendo totalmente di contraddire con la (OMISSIS).
8.1 Il quarto motivo di ricorso e’ infondato.
La societa’ Italfondiario e’ intervenuta nel giudizio di appello promosso dai ricorrenti in quanto cessionaria della (OMISSIS) cui originariamente era stato notificato l’atto di appello da parte di entrambi gli appellanti. In tal caso, dunque, le spese seguono la regola della soccombenza e non puo’ riscontrarsi alcuna violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..
9. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
11. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambe le parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS) e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ nei confronti delle parti controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in entrambi i casi in Euro 8000, piu’ 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
La Corte rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) e li condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ nei confronti della parte controricorrente (OMISSIS) che liquida in Euro 8000, piu’ 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambe le parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto;
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