Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2022| n. 33414.

Autovelox e difetto di taratura

In merito all’interpretazione e applicazione dell’articolo 45 Codice della strada, prima dell’intervento della Corte costituzionale n. 113 del 2015, prevaleva l’orientamento che prevedeva l’esonero, per i soggetti utilizzatori, dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità, ma a seguito della sentenza della Corte costituzionale citata, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura.

Ordinanza|11 novembre 2022| n. 33414. Autovelox e difetto di taratura

Data udienza 7 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Violazione limiti di velocità – Art. 142, co. 8, Dlgs 285/1992 Cds – Sanzione amministrativa – Impugnazione – Autovelox – Difetto di taratura – Violazione art. 2697 c.c. – Sent. Corte Cost. 113/2015 – Obbligo di taratura periodica per tutte le apparecchiature di misurazione della velocità – Cass. Sez. 2, 9645/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27467/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 413/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 01.03.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.07.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

Autovelox e difetto di taratura

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. Con sentenza n. 2482/2016 il Giudice di Pace di Avellino, adito dall’odierno ricorrente, annullava il verbale di contestazione di una sanzione pecuniaria della somma di Euro184,62, irrogata in violazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 142, comma 8, (C.d.S.) a (OMISSIS). Il Giudice di prime cure adduceva la mancata taratura e la mancata omologazione dell’apparecchio rilevatore di velocita’. Avverso la sentenza, il (OMISSIS) proponeva appello presso il Tribunale di Avellino, lamentando l’erronea ed insufficiente motivazione della decisione relativamente alla compensazione delle spese di lite. Il resistente si costituiva con appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione nel merito per erroneita’ della sentenza fondata sul difetto di taratura dell’autovelox, e violazione dell’articolo 2697 c.c..
2. Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello, riformava la decisione del Giudice di Pace, accogliendo l’appello incidentale e rigettando l’appello principale. Osservava il Tribunale che non spetta all’amministrazione fornire prova in giudizio della taratura ed efficienza delle apparecchiature elettroniche: al contrario, e’ l’opponente che deve fornire la prova di difetti di funzionamento. Ne’ il C.d.S. e il suo regolamento di attuazione impongono che il verbale di accertamento debba contenere l’attestazione di funzionalita’. E’ anche vero che, per le apparecchiature munite di omologazione, l’efficacia probatoria dell’apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo.
3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso (OMISSIS), affidandolo ad un unico motivo.
4. Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1. Il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, e articolo 142, nonche’ del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7, e dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta il ricorrente che la decisione impugnata omette di considerare ed applicare le argomentazioni e i principi giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione e dei giudici di merito in materia riportati dal ricorrente nell’atto di opposizione di primo grado, ed anche nei verbali di causa di secondo grado e nelle note autorizzate circa l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere all’effettuazione dei controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di controllo della velocita’.
2. Il motivo e’ fondato, avendo il Tribunale fatto malgoverno dell’onere della prova. Questa Corte ha mutato orientamento in merito all’interpretazione e applicazione del censurato articolo 45 C.d.S.: prima dell’intervento della Corte costituzionale, infatti, prevaleva un orientamento nel senso che detta norma esonererebbe i soggetti utilizzatori dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocita’. A seguito della sent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ (che e’ elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non puo’ essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformita’ (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, 17.03.2022, n. 8695; Cass. Sez. 2, 01.02.2021, n. 3538).
3. Il ricorso va, dunque, accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvedera’ anche alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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