La mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l’assegno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2022| n. 33381.

La mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l’assegno

La mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l’assegno non si traduce nella presunzione dell’insussistenza delle condizioni per ottenere l’assegno ne’ tantomeno nella presunzione della percezione di un reddito equivalente a quello del coniuge debitore. Difatti, il giudice ha il dovere di motivare, anche sulla base di elementi presuntivi, sull’esistenza della disparita’ di redditi, di patrimoni e dell’effettivo tenore di vita, elencando una serie di fatti che nella loro valutazione complessiva consentivano di accertare il requisito della disparita’ di situazione economica e dell’assenza di mezzi adeguati dell’ex moglie e della sua impossibilita’ a procurarseli.

Ordinanza|11 novembre 2022| n. 33381. La mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l’assegno

Data udienza 4 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Assegno divorzile – Autonomia reddituale e patrimoniale della coniuge – Difetto di specificità dei motivi di censura – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
Sul ricorso proposto:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria Civile della Suprema Corte di Cassazione, il difensore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni all’indirizzo pec (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso la cancelleria Civile della Suprema Corte di Cassazione, il difensore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni all’indirizzo pec (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 539/2019 della Corte di Appello di Cagliari-sez. distaccata di Sassari del 26.11.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre 2022 dal Consigliere Daniela Valentino.

La mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l’assegno

FATTI DI CAUSA

Con ricorso in data 8/3/2018 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), chiedendo al Tribunale di Sassari che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, e, previo riconoscimento dell’autonomia reddituale e patrimoniale della resistente e dei figli, nulla disponesse in ordine al mantenimento.
(OMISSIS) si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e, contestando quanto avversamente dedotto, chiedeva disporsi l’assegno di divorzio a proprio favore, stante la precarieta’ della propria situazione lavorativa, la esiguita’ delle somme percepite, nonche’ la difficolta’ a gestire la conclamata tossicodipendenza del figlio (OMISSIS), convivente con la madre e non autosufficiente a causa della propria condizione.
La causa veniva istruita con prove documentali ed in particolare con la produzione della certificazione relativa alla situazione lavorativa della coniuge. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 650/2019 del 21.05.2019, accoglieva la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da (OMISSIS), ai sensi della I.n. 898/1970, e rigettava, invece, la richiesta di assegnazione di assegno divorzile formulata dalla (OMISSIS).
Riteneva, infatti, il Tribunale che la (OMISSIS) avesse tardivamente prodotto la documentazione relativa ai propri redditi e pertanto fosse impossibile vagliare le allegazioni inerenti alla mancanza di adeguati redditi propri, deducendo presuntivamente che la (OMISSIS), avendo ammesso di lavorare come assistente agli anziani e collaboratrice domestica fosse in grado di procurarsi in autonomia quanto necessario per vivere. Avverso la sentenza n. 650/2019 del Tribunale di Sassari, la convenuta (OMISSIS) proponeva appello presso la Sezione distaccata di Sassari della Corte d’Appello di Cagliari, chiedendone la totale riforma, per:
1. Erronea, contraddittoria ed illogica motivazione ella sentenza impugnata in ordine alla configurabilita’ del presupposto per la concessione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970.
Eccepiva, infatti, l’appellante il vizio logico nell’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento per aver omesso il Giudice di prime cure di applicare al caso di specie gli indicatori contenuti nella prima parte della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987.
Assumeva l’appellante che nel caso di specie il Giudice di primo grado avesse omesso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, senza dare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’eta’ dell’avente diritto.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in riforma parziale della sentenza appellata determinava in Euro 200 mensili l’importo dell’assegno di divorzio.
Il ricorrente propone ricorso dinanzi a questa Corte con quattro motivi. Resiste con controricorso la ex moglie.
Il ricorrente ha depositato memorie ex articolo 380 bis c.p.c..

La mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l’assegno

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:
1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, e degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Giudice di merito avrebbe accertato il contributo alla vita familiare dell’ex moglie senza alcuna prova fornita da questa, ma sulla base della omessa deduzione e prova dei fatti contrari da parte del ricorrente.
1.1 La censura e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi posta a base dell’attribuzione dell’assegno divorzile, fondata sull’accertamento della disparita’ economico patrimoniale tra le parti ed il difetto di autosufficienza economica derivante dal complessivo esame dei fatti acquisiti e non sui documenti di cui e’ stata dedotta la tardiva produzione. La Corte ha correttamente ritenuto che la mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l’assegno non si traduce nella presunzione dell’insussistenza delle condizioni per ottenere l’assegno ne’ tantomeno nella presunzione della percezione di un reddito equivalente a quello del coniuge debitore, “ma onera il giudice del dovere di motivare, anche sulla base di elementi presuntivi, sull’esistenza della disparita’ di redditi, di patrimoni e dell’effettivo tenore di vita”. Ha, poi elencato una serie di fatti che nella loro valutazione complessiva consentivano di accertare il requisito della disparita’ di situazione economica e dell’assenza di mezzi adeguati dell’ex moglie e della sua impossibilita’ a procurarseli. Ha proceduto, cosi’, alla valutazione della “indipendenza o autosufficienza economica della stessa, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacita’ e possibilita’ effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’eta’, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilita’ di una casa di abitazione” (ex multis Cass., n. 11504/2017 che, se pur superata nella individuazione del criterio esclusivo di attribuzione dell’assegno, ha fornito una completa indicazione degli indicatori del difetto di autosufficienza). La Corte correttamente ha sottolineato come nella specie non potesse trascurarsi il criterio assistenziale, in presenza di un quadro probatorio che conduceva al difetto di autosufficienza. Gli altri criteri equiordinati individuati dalle S.U. n. 18827 del 2018 non si sostituiscono a quello assistenziale ma possono concorrere con esso. Nella specie, peraltro, risulta altresi’ accertato (vedi pag. 6 provvedimento impugnato) che la controricorrente si e’ dedicata alla conduzione alla vita familiare in via pressoche’ esclusiva durante la vita matrimoniale e che ha un grado di scolarita’ e professionalita’ molto modesti oltre che un’eta’ non piu’ giovane (62 anni). Deve, peraltro, rilevarsi la sufficienza della ricorrenza anche di uno solo dei criteri formanti oggetto dell’intervento nomofilattico della Corte, o la prevalenza di uno di essi per fondare il diritto all’assegno.
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 – 2729 c.c., della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, e degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Il Giudice di merito avrebbe accertato un fatto ignoto diverso da quello che poteva essere desunto dai fatti noti sulla base di un giudizio di probabilita’. Viene contestato, in particolare, che l’aver assunto come parametro di riferimento l’assegno di separazione sarebbe illegittimo, perche’ diversi sono i presupposti per la determinazione dei due assegni, ed evidenziato che il ricavato della vendita della casa in comunione nella quota di 40.000 costituiva elemento transattivo a definizione di ogni contributo della moglie alla costituzione del patrimonio familiare ed elemento da cui si poteva desumere una buona capacita’ patrimoniale della stessa. Veniva, infine, l’accertamento in fatto sull’autonomia patrimoniale della ex moglie in base alla sua effettiva capacita’ lavorativa.
2.1 La censura e’ inammissibile, perche’ volta a sostituire al giudizio sui fatti fornito insindacabilmente dalla sentenza impugnata, peraltro assistito da motivazione adeguata, la alternativa valutazione di alcune evenienze fattuali, quali la capacita’ lavorativa, oggetto di specifica indagine, o la corresponsione della somma di 40000 Euro cui la Corte ha fornito preciso riscontro.
3. Omesso esame circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, illogicita’ della motivazione e travisamento della prova, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La Corte avrebbe ritenuto inutilizzabile la documentazione reddituale della sig.ra (OMISSIS) in quanto di formazione successiva all’udienza di precisazione delle conclusioni evitando di accertare l’effettiva capacita’ reddituale della stessa.
3.1 Il motivo e’ ripetitivo del primo. E’ stato ampiamente illustrato come la dedotta produzione documentale tardiva non abbia inciso sulla complessiva valutazione di difetto di autosufficienza economica della parte controricorrente, fondata su rilievi fattuali diversi.
4. Travisamento della prova e conseguente illogicita’ manifesta, Violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 – 2729 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Il Giudice di merito avrebbe operato deduzioni sulla base non dei fatti accertati ma da omesse deduzioni difensive del ricorrente che avrebbe omesso di riferire circostanze volte a dimostrare le cattive qualita’ di casalinga della ex moglie, tralasciando che l’onere probatorio era a carico della intimata. La Corte avrebbe, inoltre accertato solo presuntivamente la disparita’ reddituale tra gli ex coniugi senza alcuna attivita’ istruttoria ulteriore.
4.1 La censura e’ inammissibile sia perche’ generica sia perche’ sostanzialmente ripetitiva, sia perche’ perche’ la scelta degli elementi indiziari posti a base della prova presuntiva costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di giudizio di legittimita’, ove come nella specie adeguatamente motivato.
5. Per quanto espresso, il ricorso e’ inammissibile. Si applica il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2000 per compensi e Euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17m da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri elementi identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 2.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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