Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2022| n. 7186.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, va interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, risultando compatibile con il diritto fondamentale di accedere al giudice di legittimità e con il principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, purché i filtri di ammissibilità ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., collegati alla tecnica di redazione del ricorso, non vengano letti in maniera eccessivamente formale, al solo scopo di fronteggiare il forte afflusso di procedimenti.
Ordinanza|4 marzo 2022| n. 7186. Autosufficienza del ricorso per cassazione
Data udienza 3 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità dei genitori ex art. 2048 cc – Ricorso per cassazione – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37671/2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
nonche’ nei confronti di:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale adesiva –
e di
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4673/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 da Dott. FIECCONI FRANCESCA.
Autosufficienza del ricorso per cassazione
RILEVATO
che:
1. Con ricorso notificato il 27 novembre 2019, (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnano la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4673/2019 depositata il 27 settembre e notificata in pari data; con controricorso contenente ricorso incidentale adesivo notificato il 30 dicembre 2019, (OMISSIS) (figlia dei ricorrenti divenuta nel frattempo maggiorenne) impugna la medesima sentenza reiterando i quattro motivi del ricorso principale e aggiungendone un quinto. Il Ministro per i Beni e le Attivita’ culturali ha notificato controricorso avverso entrambi i ricorsi. (OMISSIS), intimato, non ha presentato difese.
2. La Corte d’appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato i ricorrenti principali, quali esercenti la vigilanza sulla figlia minore, e i due autori del fatto illecito (consistito nel furto e nella ricettazione di beni sottratti alla Biblioteca Nazionale di (OMISSIS) commesso da (OMISSIS), all’epoca minorenne e figlia di (OMISSIS) e (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS)), a risarcire il Ministero per i beni culturali del danno, pari a Euro 216.679,60.
3. La Corte d’appello, in particolare, ha dichiarato infondato il primo motivo di appello ove si denunciava l’omessa notifica dell’atto di citazione ai convenuti, rimasti contumaci nel primo grado, la’ dove deducevano in primis che, per tale ragione, quali soggetti coinvolti nel giudizio per responsabilita’ genitoriale ex articolo 2048 c.p.c., erano stati dichiarati contumaci e, come tali, non avevano potuto ne’ eccepire la prescrizione del diritto, ne’ difendersi adeguatamente per dedurre la impossibilita’ di impedire il fatto commesso dalla figlia all’epoca minorenne (che aveva ottenuto il perdono giudiziale), la incapacita’ e inattendibilita’ dei testi, in quanto portatori di un interesse personale, e la mancata prova del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Autosufficienza del ricorso per cassazione
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia violazione degli articoli 149, 160, 162, 164, 166, 182, 183 e 291 c.p.c., L. n. 890 del 1982, articoli 7 e 8, articoli 24 e 111 Cost., ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in quanto il giudice non avrebbe dovuto dichiarare la regolarita’ della notifica e la relativa contumacia dei ricorrenti, allora convenuti, pervenuta in tesi ad altro soggetto e in assenza di un’ulteriore attivita’ da parte del notificante, che consiste nell’invio al destinatario di una raccomandata informativa.
1.1. Il motivo e’ inammissibile per come e’ stato insufficientemente formulato al di fuori del canone di completezza e autonomia del ricorso per cassazione richiesto nell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
1.2. La Corte d’appello, in seguito all’appello dei qui ricorrenti, dalla visione dell’atto di citazione notificato ha constatato la regolarita’ del procedimento di notifica dell’atto di citazione, giudicandolo positivamente eseguito (in uno ai relativi avvisi di ricevimento), in cio’ confermando quanto osservato dal giudice di prime cure nel dichiarare la contumacia dei convenuti.
1.3. I ricorrenti, di contro, deducono che la notifica e’ avvenuta senza osservanza della disciplina che regola le ipotesi in cui l’atto notificato non pervenga nelle mani del destinatario, bensi’ di altro soggetto, per mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, per rifiuto delle persone abilitate alla ricezione, ovvero per mancanza, inidoneita’ o assenza delle persone ivi menzionate (L. n. 890 del 1982, articoli 7 e 8), precisando che la notifica, pertanto, non si sarebbe perfezionata secondo quanto disposto dall’articolo 149 c.p.c., circa il tempo di perfezionamento della notifica, che si ha per avvenuta dal momento in cui il destinatario ha la legale conoscenza dell’atto.
1.4. Osserva tuttavia il Collegio che, nel corpo del ricorso, al di la’ delle norme ritenute applicabili al caso di specie, non viene menzionato alcun elemento utile per verificare l’eventuale erroneita’ di quanto riportato dalla Corte d’appello, e dunque l’errata applicazione della normativa richiamata, come ad esempio l’indicazione del contenuto dell’atto dimostrativo delle modalita’ con cui e’ stata espletata la notifica della citazione a comparire; ne’ si puo’ pretendere che questa Corte di legittimita’, stante il principio di “autonomia del ricorso per cassazione” rispetto alle precedenti fasi del procedimento di merito, debba svolgere un ruolo suppletivo e integrativo di autonomo scrutinio degli atti del giudizio, soprattutto allorche’ essi non vengano specificamente riportati nel ricorso, posto che il giudizio di cassazione, previsto come libero e diretto, richiede pur sempre il rispetto dei requisiti minimi formali per accedervi, siccome indicati dalla legge processuale negli articoli 360 e 366 c.p.c..
Autosufficienza del ricorso per cassazione
1.5. Nel caso in questione rileva, pertanto, che i ricorrenti non hanno trascritto i brevi passaggi pertinenti del documento originale cui si riferiscono, non rendendo cosi’ neanche possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso. Ne’ dallo scrutinio della impugnata sentenza questa lacuna puo’ essere ovviata, perche’ in essa si fa semplicemente riferimento alla regolarita’ della notifica dell’atto di citazione, ove sono acclusi gli avvisi di ricevimento, senza alcuna menzione dell’iter del procedimento notificatorio intrapreso dall’attore.
1.6. Sul punto si rammenta quanto statuito da questa Corte in merito al requisito di autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6.
1.7. Le censure, difatti, risultano troppo generiche e astratte per consentirne una piena valutazione in sede di giudizio di legittimita’, laddove il principio di autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, di contro, richiede che il giudice di legittimita’ sia messo nelle condizioni di valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata. Difatti, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicche’ l’annullamento della sentenza impugnata e’ necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e piu’ favorevole rispetto a quella cassata. Per giurisprudenza conforme, nel valutare tutti questi aspetti, dunque, nel giudizio di legittimita’ e’ necessario esporre nel ricorso, in maniera succinta ma esaustiva, il vizio di violazione di legge sostanziale o processuale per come inizialmente dedotto unitamente all’atto processuale in cui esso e’ ictu oculi rinvenibile (Cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/8/2017; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/7/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/5/2006).
1.8. Il giudizio di legittimita’, impostato su filtri di carattere formale collegati alla tecnica di redazione del ricorso, ritenuti comunque del tutto legittimi, esige sostanzialmente che il giudice, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l’oggetto della controversia, nonche’ il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l’annullamento della decisione impugnata, e sia dunque in grado di pronunciarsi senza dovere scrutinare autonomamente gli atti di causa. Il che, come si e’ visto, non e’ possibile nel presente caso.
1.9. Pertanto, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile, valendo tale requisito formale quale unico filtro per il giudizio di legittimita’, da considerarsi ex articolo 111 Cost., “aperto” e svincolato da ogni considerazione discrezionale da parte della giudice di legittimita’ (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
Autosufficienza del ricorso per cassazione
1.10. La ritenuta inammissibilita’ del motivo per mancanza dell’elemento di autosufficienza, ex articolo 366 c.p.c., n. 6, che lo renda autonomamente scrutinabile non si pone in contrasto con i principi da ultimo fissati dalla Corte Edu con riferimento ad alcuni elementi di criticita’ del giudizio di legittimita’ presenti nell’ordinamento italiano, ex articolo 6 p. 1 Conv. Edu, individuati in possibili eccessi di formalismo.
1.11. In merito alla violazione del principio di autosufficienza nella redazione del ricorso e’, infatti, opportuno confrontarsi con l’approdo delineato da ultimo dalla Corte Edu riguardo all’articolo 6 p. 1 della Convenzione Edu in un recente caso che riguarda il procedimento che regola l’accesso alla Corte di legittimita’ nel sistema italiano, ammesso per ogni violazione di legge ex articolo 111 Cost., espresso nel caso Succi e altri c. Italia nel 28 ottobre 2021 ove sono stati messi sotto attento scrutinio i filtri processuali di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3 e articolo 366 c.p.c., n. 6.
1.12. Nell’ordinamento italiano, difatti, a differenza di altri, il principio di autosufficienza permette alla Corte di cassazione di scrutinare funditus il merito delle denunce presentate e la portata della valutazione che le e’ richiesta sulla base del solo ricorso, fattore che garantisce un uso appropriato e piu’ efficiente delle risorse disponibili. Questo approccio formale, legato alla tecnica di redazione del ricorso, deriva dalla natura stessa del ricorso per Cassazione, che protegge, da un lato, l’interesse del contendente a vedere accolte le sue critiche alla decisione impugnata e, dall’altro, l’interesse generale all’annullamento di una decisione che potrebbe minare la corretta interpretazione del diritto (articolo 111 Cost.).
1.13. La stessa Corte Edu, nella decisione assunta nel caso Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, rifacendosi a numerosi precedenti resi dalla Corte di cassazione ammette che le condizioni di ammissibilita’ di un ricorso per cassazione possono essere piu’ rigorose di quelle di un appello, richiamando la propria giurisprudenza sul punto (si veda Levages Prestations Services, sopra citata, p. 45, Brualla Gomez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, p. 37, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII, e Kozlica c. Croazia, no. 29182/03, p. 32, 2 novembre 2006; si veda anche Shamoyan c. Armenia, no. 18499/08, p. 29, 7 luglio 2015) (p. 79).
Autosufficienza del ricorso per cassazione
1.14. La medesima Corte, con riferimento ai filtri di ammissibilita’ di tipo formale, collegati alla tecnica di redazione del ricorso, pure presenti in ordinamenti diversi dal nostro, ha sottolineato tuttavia che, anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione e’ suscettibile di causare difficolta’ nel funzionamento ordinario del trattamento dei ricorsi, resta il fatto che le limitazioni all’accesso alle Corti di cassazione non devono essere interpretate in modo troppo formale per limitare il diritto di accesso “a un tribunale” in modo tale o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (cfr. Zubac, p. 98, e Vermeersch c. Belgio, n. 49652/10, p. 79, 16 febbraio 2021, Efstratiou e altri c. Grecia, n. 53221/14, p. 43, 19 novembre 2020, Trevisanato, ricorso n. 32610/07, decisione del 15 settembre 2016, p. 38).
1.15. Per tale via, la decisione della Corte Edu tende a stigmatizzare la tendenza di alcuni ordinamenti a rifugiarsi dietro eccessivi formalismi per fronteggiare il forte afflusso di procedimenti in un sistema ove, in teoria, l’accesso al giudice di legittimita’ e’ si’ libero e privo di filtri sostanziali collegati al merito delle questioni, ma per converso tale liberta’ e’ in grado di generare un forte e insormontabile arretrato, come avviene in tutta evidenza e in maniera progressiva nell’ordinamento italiano da numerosi anni.
1.16. La ragione di questa tendenza a chiudersi nel formalismo risiede, secondo la Corte Edu, nella stessa natura del principio di autonomia del ricorso che presuppone che il ricorrente debba presentare tutti gli elementi di fatto e di diritto per ogni motivo, affinche’ la Corte di cassazione possa decidere sulla base del solo ricorso, la’ dove in altri sistemi la ricevibilita’ di un ricorso in cassazione dipende dal fatto che esso riguardi una questione giuridica di interesse generale o la tutela di un diritto fondamentale, che sollevi un conflitto di giurisprudenza o, infine, che la controversia abbia un valore significativo, similmente a quanto indicato dal legislatore con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 360 bis c.p.c. (v. p. 82 della decisione della Corte Edu, Succi e altri c. Italia, n. 55064/11 del 28 ottobre 2021, in esame).
1.17. Tuttavia, come si e’ visto, anche tenendo conto degli ultimi rilievi mossi riguardo all’assetto del nostro ordinamento dalla Corte Edu che, pur non censurando in se’ l’approccio formale collegato al “principio di autonomia” del ricorso, mette comunque l’ordinamento interno in guardia da una applicazione intrisa di eccessivi, quanto esasperati, formalismi, nel caso in analisi prevale la considerazione, di carattere sostanziale, che il contenuto del ricorso non contenga sufficienti elementi per individuare l’interesse concreto a ottenere una nuova decisione sul punto dell’avvenuta regolare notifica del primo atto di giudizio, non essendo ne’ riportato, ne’ succintamente descritto nel ricorso e/o nella sentenza impugnata il contenuto e le modalita’ con cui si e’ realizzato l’atto di notificazione in questione.
Autosufficienza del ricorso per cassazione
1.18. Peraltro la censura non mette, neanche velatamente, in questione la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito, bensi’ la violazione, falsa applicazione della legge processuale sul procedimento di notifica da essa commessa: dunque, la censura non e’ neanche in grado di indurre questo Collegio a svolgere un diverso scrutinio sulla motivazione resa, sotto il profilo dell’omessa considerazione di un fatto rilevante e decisivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, che la renda come motivazione apparente od omessa, come interpretato da Cass. SU n. 8053/2014.
1.19. In merito, il ricorso non puo’ essere neanche scrutinato sotto la diversa griglia concettuale della violazione processuale di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, poiche’ occorre confrontarsi con il precedente reso da Cass. Sez. U., Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Conseguentemente, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
1.20. Pertanto, lo scrutinio della Corte di legittimita’, in ragione della carenza informativa sopra evidenziata sulla circostanza fattuale che ha condotto alla violazione della legge processuale, non puo’ spingersi oltre l’esame del contenuto del ricorso e della sentenza, per quanto sopra detto in relazione al filtro dell’autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6 e alla linea di confine tracciata da ultimo dalla Corte Edu, al di la’ della quale il formalismo si pone come un ingiusto ostacolo al diritto fondamentale di accedere al giudice di legittimita’ e in violazione del principio del giusto processo di cui all’articolo 6 p. 1 Conv. Edu.
2. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione delle norme processuali di cui agli articoli 149, 160, 162, 164, 182, 183, 291 e 345 c.p.c., L. n. 890 del 1982, articoli 7 e 8, articoli 24 e 111, in quanto la Corte d’appello avrebbe, una volta constatata la regolarita’ della notifica, celebrato il giudizio in contumacia dei convenuti, deprivandoli cosi’ della facolta’ di prontamente eccepire la prescrizione del diritto e di difendersi nel merito in quanto chiamati a rispondere quali genitori della figlia minore, e cio’ in conseguenza delle violazioni delle norme processuali inerenti all’attivita’ notificatoria e di verifica della regolare costituzione del contraddittorio.
2.1. Il motivo e’ assorbito da quanto sopra detto, essendo la questione logicamente collegata all’accoglimento del primo motivo.
3. Con il terzo motivo si denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 3, error in iudicando con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento e conseguente violazione/falsa applicazione dell’articolo 2497 c.c..
Autosufficienza del ricorso per cassazione
3.1. I ricorrenti denunciano che, in quanto ingiustamente dichiarati contumaci, non hanno potuto eccepire tempestivamente la prescrizione del diritto risarcitorio rispetto a fatti verificatisi a notevole distanza di tempo dal promovimento del presente giudizio. Il motivo, come il secondo, e’ assorbito da quanto sopra rilevato in ordine all’inammissibilita’ del primo motivo, essendo anch’esso logicamente connesso alla dichiarata contumacia dei ricorrenti previa verifica della regolarita’ procedimento di notificazione, messa sopra inefficacemente in discussione.
4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., degli articoli 2056, 2059, 2697 e 2702 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 4 Omessa pronuncia in appello.
4.1. Si deduce che la contumacia non comporterebbe alcuna deroga al principio dispositivo e dell’onere della prova su an e quantum debeatur.
4.2. Sicche’, a prescindere dall’assorbimento delle censure relative alla rilevata tardivita’ dei motivi di impugnazione attinenti alle testimonianze raccolte, in tesi acquisite in violazione dell’articolo 245 c.p.c., in quanto dalla Corte di merito le ha ritenute appartenere al novero delle nullita’ relative sanate dal mancato rilievo di parte nel primo grado (essendo collegate all’eventuale accoglimento del primo motivo), la censura attiene anche al fatto che la Corte d’appello, nel valutare il danno in concreto subito dall’amministrazione, si sia comunque erroneamente attenuta a testimonianze e a documentazione di parte, quest’ultima redatta a distanza di oltre dieci anni dallo svolgersi degli accadimenti, peraltro priva di sottoscrizione, e dunque a evidenze non in grado di attestare il valore delle opere trafugate e solo in parte recuperate; la censura, inoltre, denuncia che il danno morale sia stato considerato in re ipsa, sempre in contrasto con il principio dell’onere della prova.
Autosufficienza del ricorso per cassazione
4.3. In ordine alle testimonianze rese dal personale della Biblioteca Nazionale, la Corte si e’ affidata per lo piu’ alle dichiarazioni rese in una nota del (OMISSIS) dal Direttore Coordinatore della biblioteca, assumendo che se e’ vero che la dichiarazione non goda della fede privilegiata dell’atto pubblico, e’ anche vero che essa proviene da un soggetto altamente qualificato che ha effettuato un esame analitico delle stampe ritrovate e del relativo deprezzamento dei volumi, valutando congrua la valutazione in quanto commisurata alla entita’, alla tipologia e al pregio della merce della impropria asportazione.
4.4. Sul punto dell’an debeautur e del quantum debeatur sotto il profilo del danno patrimoniale, la Corte, pertanto, si e’ avvalsa delle prove per testi la cui inammissibilita’ non e’ stata, come si visto, tempestivamente rilevata e la cui attendibilita’ e’ stata, invece, ritenuta altamente in considerazione, con valutazione di merito del tutto insindacabile.
4.5. Difatti, la capacita’ a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilita’ del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’articolo 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicita’ della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilita’ della dichiarazione in relazione alle qualita’ personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, puo’ essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilita’ (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019).
4.6. In definitiva, risulta evidente che la Corte di merito ha escluso la inattendibilita’ dei testi, supportando la sua decisione alla luce del restauro avvenuto di volumi comunque rimasti menomati della loro integrita’ originaria, con una valutazione logicamente coerente e incensurabile (v. sentenza, p. 10).
4.7. Quanto al danno morale separatamente liquidato, indicato come illegittimamente valutato in re ipsa, e dunque in spregio dell’onere della prova gravante sul danneggiato, si frappone anche in questo caso la considerazione preliminare che, nella censura, non vi e’ traccia del motivo di appello sul punto, ne’ della motivazione resa nel primo grado di giudizio; inoltre, rileva che nella sentenza impugnata non vi e’ menzione di una specifica argomentazione o impugnazione sul punto. Pertanto, a fronte della carenza argomentativa del motivo su questa specifica questione, per escludere che sul punto si sia formato un giudicato interno, i ricorrenti avrebbero dovuto riportare il segmento della motivazione del primo giudice in tema di danno morale liquidato e del motivo di appello corrispondente sul quale la Corte non si e’ eventualmente pronunciata.
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4.8. Dunque, anche in questo caso, come nel primo motivo, la censura si rivela formulata in maniera non conforme al principio di autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6 (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23299 del 09/11/2011; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015).
5. Va dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale adesivo tardivamente formulato dalla figlia (OMISSIS) a sostegno delle ragioni dei genitori qui ricorrenti. Difatti la notifica del ricorso e’ intervenuta il 30 dicembre 2019, allorche’ era gia’ scaduto il termine breve per ricorrere per cassazione, decorrente dal 27 settembre 2019, data di avvenuta notifica della sentenza impugnata. Sul punto, si richiama il principio secondo cui l’interesse ad impugnare, nelle cause scindibili e indipendenti come quella in esame che coinvolge in litisconsorte facoltativo e non necessario, deve essere valutato autonomamente. Quindi la ricorrente, in tale caso, non avrebbe potuto giovarsi della diversa regola prevista nell’articolo 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte “contro” la quale e’ stata proposta l’impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 23903/2020).
6. Conclusivamente il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo vanno dichiarati inammissibili, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo;
condanna i ricorrenti in via principale e la ricorrente in via incidentale adesiva alle spese, liquidate in Euro 4000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge in favore del Ministero resistente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
Autosufficienza del ricorso per cassazione
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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