Con l’ordinanza n. 30933 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato i rigorosi confini dell'onere di disconoscimento delle copie fotostatiche, previsto dall’articolo 2719 del codice civile. La questione riguarda le modalità con cui una parte può negare che una copia prodotta in giudizio sia conforme all'originale.
Il concetto di disconoscimento "espresso"
Secondo gli Ermellini, affinché il disconoscimento produca l'effetto di togliere valore probatorio alla copia, non è sufficiente una contestazione qualsiasi. La norma richiede che l'atto sia formale e specifico. Ciò significa che la parte non può limitarsi a una negazione generica, ma deve puntare il dito contro determinati documenti, dichiarando in modo inequivocabile che non corrispondono all'originale.
I requisiti di specificità e determinatezza
L'ordinanza n. 30933/2025 stabilisce che la contestazione deve possedere due caratteristiche fondamentali:
Determinatezza: Deve indicare esattamente quali aspetti della copia siano difformi dall'originale (ad esempio, una firma, una data o una clausola specifica).
Assenza di formule di stile: Sono del tutto inidonee le espressioni stereotipate come "si contesta tutto quanto prodotto" o "non si accetta la conformità delle copie".
Inidoneità della contestazione implicita
Un punto cruciale della decisione riguarda il divieto di disconoscimento "implicito". La Cassazione chiarisce che il disconoscimento non può essere desunto dal fatto che la parte proponga una diversa versione dei fatti o che la contestazione sia "annegata" tra altre difese di merito. Se la negazione della conformità non è isolata e chiaramente esplicitata, il documento si presume conforme all'originale e mantiene piena efficacia probatoria.
Conseguenze processuali
In conclusione, il principio sancito dalla Corte mira a evitare tattiche dilatorie e a garantire la certezza dei rapporti processuali. Chi intende privare di valore una fotocopia deve farlo con precisione chirurgica, altrimenti il giudice è tenuto a considerare quel documento come prova valida dei fatti in esso rappresentati







